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Lezioni. L’Alto Medioevo. Giustiniano e la sua corte rendono omaggio alla Chiesa. Lascito dell’Età tardo-antica al Medioevo. Testi di diritto romano Struttura gerarchica della Chiesa Ideale dell’impero cristiano Monachesimo. Dall’Età tardo-antica al Medioevo. Testi di diritto romano
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Lezioni L’Alto Medioevo
Lascito dell’Età tardo-anticaal Medioevo • Testi di diritto romano • Struttura gerarchica della Chiesa • Ideale dell’impero cristiano • Monachesimo
Dall’Età tardo-anticaal Medioevo Testi di diritto romano Monachesimo Ideale dell’impero cristiano Struttura gerarchica della Chiesa Etàtardo-antica Medioevo 476 d.C.
Penitenziale di Finnian (metà 500 d.C.) 35. Si quis autem laicus ex malis actibus suis conversus fuerit ad Dominum et omnem malum egerit, id est fornicando et sanguinem effundendo, tribus annis peniteat et inermis existat nisi virga tantum in manu eius et non maneat cum uxore sua sed in primo anno cum pane et aqua et sale ieiunet per mensura et non maneat cum uxore; post penitentiam trium annorum det pecuniam pro redemptionem anime sue et fructum penitentie in manus sacerdotis et cenam faciat servis Dei et in cena consummabitur et recipietur ad communionem; intret ad uxorem suam post integram et perfectam penitentiam suam et si ita libuerit iungatur altario..
Penitenziale di Finnian (metà 500 d.C.) 35. Per quel che riguarda i laici, se qualcuno, allontanandosi dalle cattive azioni, si sarà convertito al Signore dopo aver però compiuto ogni sorta di malvagità, ad esempio fornicando od uccidendo, faccia penitenza per tre anni, e vada senza armi, eccettuato un bastone, e non stia con sua moglie, e nel primo anno faccia penitenza a pane ed acqua, e non stia con sua moglie. Dopo una penitenza di tre anni offra del denaro nelle mani del sacerdote, per la redenzione della sua anima e come frutto della penitenza, e imbandisca una cena per i servi di Dio, e nella cena sia riammesso alla comunione; e dopo aver portato integralmente a termine la penitenza potrà unirsi a sua moglie.
Italia bizantina e longobarda (sec. VI-VIII)
Editto di Rotari (643 d.C.)attentati contro il re e omicidio per conto del re 1. Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius infiscentur. 2. Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut hominem per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit culpabilis, nec ille nec heredes eius quoquo tempore ab illo aut heredes ipsius requisitionem aut molestia patiatur; quia postquam corda regum in manum Dei credimus esse, non est possibile, ut homo possit eduniare, quem rex occidere iusserit.
Editto di Rotari (643 d.C.)attentati contro il re e omicidio per conto del re 1. Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati. 2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.
Editto di Rotari (643 d.C.)composizione pecuniaria 48. De oculo evulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui oculum excusserit. 49. De naso absciso. Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii ipsius conponat, ut supra. 50. De labro absciso. Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos sedicem, et si dentes apparuerint unus duo aut tres, conponat solidos viginti. 51. De dentes priores. Si quis alii dentem excusserit, qui in riso apparit, pro uno dentem dit solidos sidicem; si duo aut amplius fuerint in risu apparentis, per hoc numero conponantur et adpretietur. 52. De dentes maxillares. Si quis alii dentem maxillarem unum aut plures excusserit, per unum dentem conponat solidos octo.
Editto di Rotari (643 d.C.)composizione pecuniaria 48. Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio. 49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra. 50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi. 51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero. 52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.
Editto di Rotari • L’elemento soggettivo del reato: il reato di incendio
Liutprando 744 d.C. c. 91 de scribisLa personalità del diritto « De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerunt ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit e pacionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non impotetur contra legem, quia ambae partis volontariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniatur esse ».
Liutprando re cattolico prologo alle leggi (713 d.C.) Leleggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso di stabilire e valutare con saggezza non le ha concepite nell'animo, ponderate nella mente e rese proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma per volontà e ispirazione di Dio, perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta il saggissimo Salomone che dice: " Come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si seccano, ma se per la sua clemenza le lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza. " Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo ha dichiarato nella sua lettera, dicendo: " ogni ottimo regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre della luce". [...] Noi, seguendo la norma di [Rotari], ispirati, come crediamo, dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a togliere ed aggiungere quelle cose che ci sono parse conformi alla legge di Dio, come abbiamo ordinato di scrivere in questa pagina. Per questo io, Liutprando, in nome di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende di marzo, nell'undicesima indizione, assieme a tutti i giudici, sia delle parti dell'Austria e della Neustria sia anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri Longobardi miei fedeli, alla presenza di tutto il mio popolo, queste cose con consiglio comune ci sono parse e piaciute sante e conformi al timore ed all'amore di Dio.
Liutprando re cattolico prologo alle leggi (713 d.C.) Legis quas christianus ac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire disponit, non sua providentia, sed Dei notu et inspiratione eas animo concepit, mente petractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in mano Dei est, atestante sapientissimo Salomonem, qui ait: Sicut aquae, ita cor regis in mano Dei; si tenuerit eas, omnia siccabantur, si autem clementer eas demiserit, universa inrigantur et replentur suavitatem. Quidem et apostolus domini Iacobus in epistola sua ededit dicens: Omnem donum optimum et omnem datum perfectum desursum est, discendens a patre luminum. [...] Cuius nos normam sequentes, divinitus ut credimus inspirati, simili modo ea que iuxta Dei legem nobis congrua paruerunt, subtrahere et addere previdemus, sicut et in presentem paginam scrivere iussimus. Ob hoc ego in Dei nomine Liutprand excellentissimus christianus Langobardorum rex, anno Deo protegente regni mei primo, pridiae kalendarum Martiarum, indictione undecima, una cum omnibus iudicibus tam de Austriae et Neustriae partibus, necnon et de Tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis Langobardis et cuncto populo adsistente, haec nobis commune consilio, iuxta ob Dei timore atque ac sancta conparuerunt et placuerunt.
Capitolare Admonitio generalis(789 d.C.)l’istruzione 72. Ai sacerdoti. Anche di questo preghiamo la vostra benevolenza: che i ministri di Dio ornino i loro altari con l'onestà dei loro costumi, sia gli ordini di osservanza canonica che le congregazioni sottomesse alla regola monastica; li esortiamo a condurre una vita onesta e degna d'approvazione, come Dio stesso prescrive nel vangelo: così brilli la vostra luce di fronte agli uomini, che, vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che sta nei cieli, in modo che, attratti dalle vostre rette abitudini di vita, molti si dedichino al servizio di Dio, e possiate raccogliere non soltanto i fanciulli di condizione servile ma anche i figli degli uomini liberi. E si formino scuole di ragazzi istruiti. In ogni monastero e vescovado si sottopongano ad accurati emendamenti i Salmi, le note, il canto, i calcoli matematici, la grammatica e i libri cattolici: perché spesso alcuni, pur intendendo pregare Dio come si conviene, pregano male perché i libri non sono corretti. E non permettete che i vostri allievi, leggendo o scrivendo, alterino il testo; se fosse necessario scrivere un vangelo, un salterio un messale, il compito sia affidato ad uomini di età matura che vi si dedichino con ogni diligenza.
Alto MedioevoPluralità dei centri di potere • Feudi • Signorie rurali • Castelli • Ducati e Contee • Monasteri e abbazie • Vescovati
Alto Medioevoil feudo La sottomissione del vassallo
Omaggio ligio di Arturo, duca di Bretagna, al re di Francia Filippo - luglio 1202 Arturo, duca di Bretagna e d’Aquitania, conte di Anjou e del Maine, a tutti coloro a cui giungerà questo scritto, salute. Sappiate che io ho prestato al mio signore, l’illustre re di Francia Filippo, l’omaggio ligio contro tutti coloro che possono vivere o morire per il feudo di Bretagna, d’Angiou, del Maine e della Turenna […] Quest’accordo è avvenuto alle seguenti condizioni: quando io riceverò gli omaggi d’Angiou, del Maine e della Turenna, li riceverò facendo salvi gli accordi tra il re e me , di modo che, se io vengo meno agli accordi intervenuti tra il re e me, i vassalli con i loro feudi passeranno al re e lo aiuteranno contro di me. […] Se l’illustre re di Pastiglia pretende qualche diritto su quello terra [Poitou] , la contesa sarà risolta con un giudizio della curia del nostro signore il re di Francia, se questi non sarà riuscito a pacificare il re di pastiglia e me con il nostro comune consenso. […] Fatto a Gournay nell’anno del Signore 1202 nel mese di luglio.
Esempio di incastellamento Almansa (Spagna)