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La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali

La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali. L’Accordo del 28 giugno 2011 L’efficacia dei contratti aziendali In tema di efficacia dei contratti aziendali l’Accordo distingue due diverse ipotesi: Contratti aziendali stipulati da R.S.U. ;

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Presentation Transcript


  1. La riforma della rappresentatività e degli assetti contrattuali

  2. L’Accordo del 28 giugno 2011 • L’efficacia dei contratti aziendali In tema di efficacia dei contratti aziendali l’Accordo distingue due diverse ipotesi: • Contratti aziendali stipulati da R.S.U.; • Contratti aziendali stipulati da R.S.A..

  3. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. punto 4: “i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forzae vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordointerconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti”.

  4. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Efficacia rispetto ai lavoratori  “sono efficaci per tutto il personale in forza” Quindi si applica a…?: Lavoratori iscritti a C.G.I.L., C.I.S.L. U.I.L.; Lavoratori iscritti ad altra Organizz. Sindac.; Lavoratori non iscritti ad alcun sindacato A tutti ?

  5. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. La giurisprudenza afferma ormai costantemente che i “contratti collettivi, in quanto atti aventi natura privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione”.  conseguentemente gli accordi sottoscritti dalle R.S.U. devono ritenersi applicabili ai soli lavoratori iscritti a UIL, CGIL, CISL, nonché ai dipendenti che vi abbiano esplicitamente o implicitamente prestato adesione

  6. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Efficacia rispetto alle OO.SS.  “vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo… se approvati dalla maggioranza dei componenti delle r.s.u.” E’ questo il “bavaglio” che, nel 2009, la CGIL aveva denunziato nell’Accordo del 22.01.2009.

  7. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Secondo le argomentazioni che si diedero (e che si son ribadite sino alla stipula dell’Accordo del 28.06.2011), questa norma sarebbe un “bavaglio” perché comporterebbe l’efficacia del contratto aziendale anche nei confronti delle OO.SS. che, pur essendo componenti della R.S.U., non lo abbiano votato.

  8. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Esempio: in sede di contrattazione aziendale, approvano il contratto solo 2 componenti R.S.U. U.I.L. C.I.S.L. C.G.I.L. SI’ SI’ NO

  9. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. In virtù dell’Accordo 28.06.2011, il contratto aziendale approvato (come nell’es.) da 2 OO.SS. su 3 vincola anche i componenti dell’O.S. che abbia espresso parere sfavorevole. In tema di R.S.U. vige – da sempre – il principio dell’unitarietà dell’Organismo sindacale, che, in quanto organismo collegiale, decide secondo il principio della maggioranza.

  10. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 1. Contratti aziendali stipulati da R.S.U. Sul punto la Cassazione, già da anni ha evidenziato che la R.S.U. opera in modo unitario: i diritti di informazione, di assemblea, di contrattazione non possono che essere esercitati in modo unitario dalla RSU, in quanto, ancora una volta, diritti spettanti non ai suoi componenti ma all’organismo sindacale unitario, privo, una volta costituito, di qualsiasi legame con le organizzazioni sindacali di provenienza (Cass. Civ., sent. n. 1892 del 01.02.2005)

  11. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A. punto 5: in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle r.s.a. costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedentea quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda

  12. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A. punto 5: “i contratti collettivi aziendali approvati dalle r.s.a. con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratoripromosso dalle r.s.a. a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa”

  13. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Efficacia dei contratti aziendali 2. Contratti aziendali stipulati da R.S.A. punto 5: “Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti”.

  14. L’Accordo del 28 giugno 2011 • L’esigibilità dei contratti collettivi aziendali Le parti hanno convenuto altresì di limitare la efficacia delle eventuali clausole di tregua sindacale stabilite a livello aziendale alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda che siano firmatarie dell’accordo interconfederale, escludendo quindi la vincolatività delle stesse per i singoli lavoratori.

  15. L’Accordo del 28 giugno 2011 • L’esigibilità dei contratti collettivi aziendali La previsione (contenuta nel punto 6) si spiega in relazione ad alcuni accordi intervenuti a Pomigliano, che avevano introdotto il principio secondo cui l’inosservanza delle clausole di tragua sindacale avrebbero consentito all’azienda di sanzionare i singoli lavoratori e disapplicare l’intero accordo aziendale.

  16. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”) Nel punto 7 dell’Accordo è contenuta una delle disposizioni più importanti. Uno degli aspetti di maggiore attualità e modernità dell’Accordo risiede nel comune riconoscimento che la contrattazione aziendale deve costituire uno strumento che si adatti alle diverse necessità produttive (vd. Premesse dell’Accordo), sì da “aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi”.

  17. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”) Il punto 7 così, riprendendo i contenuti del punto 16 dell’Accordo del 22 gennaio 2009, prevede la possibilità che gli accordi aziendali possano definire intese modificative di istituti contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale. • se il C.C.N.L. prevede già le modalità attraverso cui la contratt. aziendale può modificare quella nazionale: si applicano tali regole; • se il C.C.N.L. non prevede tali modalità: OO.SS. a livello Aziendale, d’intesa con le OO.SS. territoriali, possono comunque concludere accordi modificativi su orari di lavoro, organizzazione del lavoro, prestazione lavorativa.

  18. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”) La norma si differenzia parzialmente dalla previsione contenuta nel punto 16 dell’Accordo del 22.01.2009 (e nel punto 5 dell’Accordo del 15.04.2009) perché qui non occorre che l’intesa modificativa sia “approvata dalle parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di categoria”. E’ però accettato il principio della derogabilità del Contratto nazionale da parte della contrattazione aziendale.

  19. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”) La partecipazione della struttura territoriale E’ fondamentale la previsione della previa “intesa con le organizzazioni sindacali territoriali” poiché ciò assicura anzitutto la verifica sull’effettiva sussistenza delle “specifiche esigenze derivanti dal contesto produttivo”. In secondo luogo, questa forma di “controllo” serve ad evitare forme di concorrenza sleale fra datori di lavoro.

  20. L’Accordo del 28 giugno 2011 • Le intese modificative (cd. “clausole di uscita”) La deroga La possibilità di modificare il C.C.N.L. non significa necessariamente modifica in peius, peggiorativa. Le parti potranno infatti prevedere anche condizioni migliorative. Nel 1997, peraltro, già la Commissione presieduta da Giugni aveva formulato una proposta di modifica del Protocollo del 1993 che prevedesse queste “clausole di uscita”.

  21. L’Accordo del 28 giugno 2011 • In conclusione L’Accordo muove dalla corretta premessa che occorrono modelli organizzativi che si adattino alle specificità del territorio. Peraltro, il tentativo di valorizzare la produttività, se sarà affiancato da una contrattazione che effettivamente esalti il bagaglio culturale, professionale e formativo del lavoratore, può costituire realmente lo strumento attraverso cui incrementare il reddito e quindi anche l’occupazione (Reddito  Consumi  Occupazione) La prospettiva è quella di un nuovo modello in cui il lavoratore è direttamente coinvolto nell’interesse dell’impresa.

  22. L’Accordo del 28 giugno 2011 • In conclusione La sfida è ora rilanciare anche un modello di cogestione

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