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“ LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE” AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS. Lo scenario internazionale. Maggiore facilità di ottenimento dei brevetti internazionali
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“LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BREVETTI: RECENTI SVILUPPI E PROSPETTIVE”AVVOCATI ASSOCIATIFELTRINELLI & BROGICONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALEPATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
Lo scenario internazionale • Maggiore facilità di ottenimento dei brevetti internazionali • Costante aumento del numero di brevetti • Verso un brevetto unico per l’Unione Europea • Grande rafforzamento della tutela di diritti di brevetto
REGOLE GENERALI NOVITA’ • E’ nuovo ciò che non rientra nello stato della tecnica • Lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è stato reso noto ovunque tramite una descrizione scritta od orale, uso, o qualsiasi altro mezzo
ATTIVITA’ INVENTIVA(non ovvietà) • E’ inventivo ciò che per una persona esperta del ramo non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica • Non solo l’invenzione geniale è brevettabile
PRINCIPI VALUTATIVI DELL’ATTIVITA’ INVENTIVA • “Problem solution approach” • “Could / would approach”
STRUTTURA DEL BREVETTO • Titolo corrispondente all’oggetto del brevetto • Descrizione illustrativa dello stato della tecnica, del problema tecnico che l’invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema • Rivendicazioni (oggetto del monopolio) • Eventuali disegni illustrativi
RIVENDICAZIONI • E’ protetto quanto forma oggetto delle RIVENDICAZIONI da interpretare con l’ausilio di descrizione e disegni • Le RIVENDICAZIONI non vanno interpretate letteralmente ma in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi • “Principio degli equivalenti”
DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO • Rivendicazioni di prodotto • Rivendicazioni di procedimento
DURATA • Brevetto invenzione: 20 anni dalla domanda • Modello utilità: 10 anni dalla domanda • Gli effetti della brevettazione decorrono dall’accessibilità della domanda al pubblico
BREVETTAZIONE ALL’ESTERO • Depositi nazionali diretti • Convenzione sul brevetto europeo – CBE (EPO = European Patent Office) • Convenzione sul brevetto internazionale - PCT (Patent Cooperation Treaty – WIPO = World Intellectual Property Organisation)
BREVETTO EUROPEO Procedura centralizzata di esame e concessione Procedura centralizzata di opposizione Fascio di brevetti nazionali La procedura si svolge in una sola lingua fra quelle ufficiali (Inglese, Francese e Tedesco)
BREVETTO EUROPEO • Comprende 36 Stati e 3 Stati che riconoscono la CBE (non solo Stati Unione Europea)
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT • La procedura PCT non prevede la concessione di un brevetto, ma prevede solo una procedura internazionale centralizzata di ricerca ed eventuale esame preliminare della domanda
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE PCT • Procedura centralizzata di ricerca ed esame preliminare • Possibilità di effettuare fasi nazionali ben oltre il termine di 12 mesi dalla priorità (fino a 31 mesi) • Altissimo numero di paesi aderenti
REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE SEQUESTRO • Dei prodotti costituenti contraffazione • Dei mezzi adibiti alla produzione • Dei mezzi di prova concernenti la violazione (contabilità, contratti, documenti) • Anche presso terzi
REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE INIBITORIA • Ordine di immediata astensione da qualunque violazione del brevetto (fabbricazione, commercio ed uso del prodotto contraffatto) attuale o anche solo imminente • Ordine del ritiro dal commercio (anche nei confronti dell’intermediario)
PROTEZIONE GIUDIZIARIA CIVILE C.D. “DIRITTO D’INFORMAZIONE” Il Giudice può: • Chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale relativa alla contraffazione • Interrogare l’autore o terzi per avere informazioni sull’origine e sulla filiera di distribuzione dei prodotti costituenti contraffazione
REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE RISARCIMENTO DEL DANNO • 3 criteri: perdita di fatturato, utile del contraffattore, giusto prezzo del consenso (royalty) • Danno non patrimoniale (danno all’immagine) • Retroversione degli utili del contraffattore (in aggiunta al risarcimento patrimoniale)
TUTELA PENALE(LEGGE 23.7.2009 N° 99) • Art. 517 ter cp Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro per chi “potendo conoscere” l’esistenza del brevetto, fabbrica, vende, importa, offre in vendita o usa prodotti in violazione di un brevetto • 474 bis Confisca dei beni costituenti contraffazione o di beni di valore corrispondente del contraffattore
TUTELA PENALE(LEGGE 23.7.2009 N° 99) • Art. 474 ter Se la contraffazione è commessa in modo sistematico o con mezzi o attività organizzate (attività d’impresa) pena da 2 a 6 anni e multa da 5.000 a 50.000 Euro • I reati sono punibili se sono state osservate le norme interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla registrazione dei brevetti
L’EVOLUZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO “Conclusioni del Consiglio Europeo del 4.12.2009” • Brevetto unico per tutta l’Unione Europea • Esame e concessione sempre affidati all’Ufficio Brevetti Europeo • Ricerche di anteriorità condotte anche dagli Uffici Nazionali
GESTIONE DEL CONTENZIOSODUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E SECONDO GRADO) La Corte di primo grado avrà: • Una sede centrale (con competenza esclusiva per le domande di nullità) • Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione del numero di cause brevettuali di ciascun paese) con competenza per le domande di contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le riconvenzionali di nullità
GESTIONE DEL CONTENZIOSO • La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa (per tutte le domande sia di nullità che di contraffazione) • La lingua di procedura sarà: - per le divisioni nazionali o regionali quella del paese in cui si svolge il procedimento (ma le divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue ufficiali dell’EPO) - per la divisione centrale quella nella quale è stato concesso il brevetto comunitario
CINA Nuova legge brevetti • Possibilità di doppia brevettazione come invenzione (esaminata) e come modello (non esaminato) • Introdotto il principio della novità assoluta (le divulgazioni all’estero annullano un brevetto cinese)
CINA Nuova legge brevetti • Legalizzate le importazioni parallele (non è possibile far valere brevetti registrati in Cina) per impedire l’importazione di prodotti commercializzati all’estero dal titolare del brevetto con il suo consenso
CINA Nuova legge brevetti • Più severo il risarcimento del danno: se il titolare del diritto non riesce a fornire prove di danno il Tribunale può comunque riconoscere “statutory damages” fino a 1 milione di RMB oltre alle spese sostenute • Il diritto di agire in giudizio si prescrive in due anni dalla conoscenza della contraffazione
CONCLUSIONI • La registrazione dei brevetti riceve una severa tutela penale e si avvia ad una disciplina europea comune anche sul piano contenzioso. • Necessità di aumentare la registrazione dei brevetti (ricorrendo agli strumenti offerti dalle convenzioni internazionali per contenere i costi) • Controllo dell’attività di registrazione di brevetti dei concorrenti (attraverso sorveglianze e ricerche preventive) • E’ indispensabile che le organizzazioni imprenditoriali nazionali si impegnino maggiormente per tutelare l’industria nazionale