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Stato giuridico del personale docente della scuola. Funzione docente
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Stato giuridico del personale docente della scuola Funzione docente Definizione : la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici (art.26 CCNL 2006/09) Profilo professionale : è costituito da Competenze disciplinari : padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di insegnamento Competenze metodologico-didattiche: Competenze organizzativo-relazionali: capacità di mettere in rapporto di interdipendenza le competenze disciplinari con le relazioni con tutte le componenti della scuola
ATTIVITA’ INDIVIDUALI • Attività di insegnamento : 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 (programmazione didattica per modulo) nella primaria , 18 nella secondaria (attenzione: possibili modifiche in base all’autonomia delle istituzioni scolastiche) • Attività funzionali all’insegnamento adempimenti individuali : preparazione lezioni,esercitazioni, correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie adempimenti collegiali: partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, dei consigli di classe (secondaria) , di interclasse (primaria), di intersezione (infanzia) ; scrutini; esami; compilazione atti relativi alla valutazione
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE • Si tratta di attività deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza con il piano dell’offerta formativa • Attività aggiuntive di insegnamento (fino a 6 ore supplementari all’orario di cattedra per interventi integrativi e/o di recupero e/o per l’arricchimento dell’offerta formativa) • Attività aggiuntive (oltre le 40 ore annue previste contrattualmente) funzionali all’insegnamento (progetti specifici legati al POF, programmazione e verifica di inizio e fine anno, rapporti con le famiglie, …)
Permessi retribuiti È una materia in costante e rapida evoluzione e dipende dai contratti periodici stipulati tra P.A./MIUR e sindacati . Ecco la casistica più ricorrente Per i supplenti sono previste norme specifiche
Le assenze per malattia Salvo modifiche, il personale della scuola assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi : si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. A richiesta può essere concesso un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi molto gravi, senza retribuzione