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Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP. Corso di Formazione Modulo A Modulo B Ateco 8 Docente: Architetto Patrizia Brignolo. A1. Modulo A durata 28 ore. Svilupperà nei corsisti le seguenti competenze e capacità :
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Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP • Corso di Formazione • Modulo A • Modulo B Ateco 8 Docente: Architetto Patrizia Brignolo A1
Modulo Adurata 28 ore Svilupperà nei corsisti le seguenti competenze e capacità: • Valutare il fattore di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti • Interpretare la legislazione • Comprendere le norme di buona tecnica • Distinguere la specificità delle fasi di lavoro • Riconoscere la tipologia delle attività svolte • Individuare gli ambienti in cui opera • Distinguere le tipologie di macchinari/attrezzature utilizzati • Definire le differenti fasi lavorative • Diagnosticare il livello di conoscenza degli addetti • Misurare la preparazione professionale dei lavoratori • Individuare le capacità di utilizzo macchine/attrezzature • Identificare il livello infortunistico e di accadimento.
ModuloAdurata 28 ore I corsisti in condizione di espletare al meglio il ruolo di ASPP, svolgendo le seguenti attività ed azioni: • Scegliere le misure preventive e protettive • Esaminare le criticità del ciclo produttivo/fasi di lavoro • Esaminare la conformità delle attrezzature di lavoro • Verificare le condizioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro • Confrontarsi con il Datore di Lavoro • Redigere elaborati tecnici • Verificare il livello di formazione dei lavoratori • Predisporre le procedure di sicurezza per le varie attività • Elencare le attività/fasi di lavoro • Elencare le attrezzature di lavoro/prodotti impiegati/organizzazione attivata dal Datore di Lavoro • Quantificare la probabilità di accadimento ed il livello di gravità del danno • Quantificare il rischio • Elaborare misure di prevenzione e protezione in funzione del livello di rischio analizzato • Proporre i programmi di intervento e di formazione e informazione • Elencare il fattore di rischio in scala di gravità • Sottoporre al datore di lavoro l'elenco dei fattori • Elaborare il programma degli interventi migliorativi • Promuovere il protocollo formativo
Modulo B8durata 24 ore Ha come fine lo sviluppo nell’allievo delle seguenti competenze e capacità: • Valutare il fattore di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti • Interpretare la legislazione • Comprendere le norme di buona tecnica • Distinguere la specificità delle fasi di lavoro • Riconoscere la tipologia delle attività svolte e i rischi specifici del settore ATECO di pertinenza • Individuare gli ambienti in cui opera • Distinguere le tipologie di macchinari/attrezzature utilizzati • Definire le differenti fasi lavorative • Contestualizzare i rischi specifici relativi all'attività ATECO aziendale
Modulo B8durata 24 ore Le quali consentiranno ai corsisti di svolgere il compito di ASPP, compiendo le azioni di seguito riportate: • Esaminare la documentazione di sicurezza aziendale • Controllare la banche dati su, incidenti, DPI, ecc • Monitorare le attività a rischio • Redigere documentazioni esplicative • Predisporre i documenti per il DVR • Relazionarsi con il datore di lavoro sul DVR • Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività in relazione al gruppo di rischio aziendale • Elencare le attività/fasi di lavoro • Elencare le attrezzature di lavoro/prodotti impiegati/organizzazione attivata dal Datore di Lavoro • Quantificare la probabilità di accadimento ed il livello di gravità del danno • Quantificare il rischio • Pianificare misure cautelative in funzione del livello di rischio analizzato • Applicare procedure in relazione ai rischi specifici individuati
Certificazione finale Attestato di frequenza e profitto
L’APPROCCIO ALLA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL D.LGS. 81/08 • Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 nasce in attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed è stato recentemente aggiornato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106
La finalità del decreto è espressa all’art. 1 Art. 1 …Il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il RIORDINO E IL COORDINAMENTO DELLE MEDESIME IN UN UNICO TESTO NORMATIVO ….garantire l’uniformità della TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Il riordino delle norme si riferisce a decreti emanati in Italia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori a partire dagli anni ’50 fino ad arrivare agli anni ‘90. • L’approccio alla prevenzione recepisce a pieno il “concetto di tutela” sviluppatosi nella legislazione a partire dagli anni ’90 a seguito delle direttive della Comunità Europea. Tale approccio non si limita a definire delle regole da rispettare e a responsabilizzare il datore di lavoro, ma a valutare i rischi e a progettare la sicurezza nell’ottica il più possibile della prevenzione. • Il D.lgs. 81/08 e s.m. è composto di 306 articoli suddivisi in 13 Titoli a loro volta suddivisi in sezioni con 51 allegati che contengono le prescrizioni tecniche.
Il D.lgs. 81/08 e s.m. oltre a incrementare le sanzioni penali per i trasgressori;obbliga le imprese, i committenti e i datori di lavoro a: - organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale individuando precise figure della sicurezza con definite responsabilità, obblighi e compiti (titolo I) -ad effettuare una Valutazione complessiva del rischio individuando nell’ambiente (titolo II), nel rapporto uomo-macchina (titoli III,VI,VII), nel rapporto uomo-sostanze pericolose (titolo VIII,IX,X) e nell’organizzazione del lavoro le principali fonti sorgenti di rischio -ad adottare le Misure generali di tutela (titolo I) per ridurre i rischi ove essi non siano eliminabili e a per gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro formando e informando i lavoratori
D.Lgs 81/08 - Articolo 15 Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
D.Lgs 81/08 - Articolo 15 Misure generali di tutela l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.