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Progetto Green economy e sviluppo sostenibile per le imprese del Distretto delle calzature di Fermo Fondo di Perequazione 2009 - 2010 SEMINARIO DI FORMAZIONE “La disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili: le nuove regole e la dichiarazione MUD ”. Programma
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Progetto • Green economy e sviluppo sostenibile • per le imprese del Distretto delle calzature di Fermo • Fondo di Perequazione 2009 - 2010 • SEMINARIO DI FORMAZIONE • “La disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili: • le nuove regole e la dichiarazione MUD ”
Programma • Il Decreto Legislativo 152/2006 e succ. mod. • I Centri di raccolta • Da TARSU a RES • Dichiarazione MUD Le nuove regole e il nuovo modello di dichiarazione • Buone pratiche • Risposte a quesiti e chiusura lavori
Riciclaggio e recupero (art. 181) La raccolta differenziata Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente. Le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto nell’art. 205. - almeno il 35% entro il 31.12.2006 - almeno il 45% entro il 31.12.2008 - almeno il 65% entro il 31.12.2012 La raccolta il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto a impianto di smaltimento.
Obiettivi di riciclaggio e recupero (art. 181) • Le autorità competenti realizzano adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: • Entro il 2015: la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro e ove possibile, per il legno, • Entro il 2020: obbligo di raggiungere una percentuale globale di riciclaggio fino al 50% per • carta • metallo • plastica • Vetro • Entro il 2020 : obbligo riciclareil 70 %dei rifiuti da costruzione e demolizione(escluso il materiale allo stato naturale 170504)
Riciclaggio e recupero (art. 181) • I Sino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell’Ambiente può emanare decreti che determinino tali modalità • Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti, nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti. • Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI (ART.184) • URBANI • Domestici, anche ingombranti • Speciali assimilati ai domestici • Spazzamento strade • Giacenti su aree pubbliche • Vegetali da aree verdi • Cimiteriali • SPECIALI • Da locali o luoghi diversi dalle abitazioni. • Da attività agricole e agro-industriali. • Da demolizione, costruzione e scavo • Da lavorazioni industriali o artigianali • Da attività commerciali o di servizio • Da attività sanitarie.
Modifiche art. 205 Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi RD, il comune può richiedere al MATTM una deroga. Il Ministero dell’Ambiente può autorizzare la deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di riciclaggio di cui all’art.181. Le modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla RD e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; la percentuale di RD , da destinare al riciclo, che il comune si obbliga ad effettuare.
Centro Comunale di raccolta (CCR) Art. 183, comma 1, mm) d.lgs 152/2006 Area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è stata disciplinata dal D.M. 8 Aprile 2008 (pubblicato nella GU del 28 aprile 2008, n.99)
DA TARSU A RESNormativa Attuale • Tassa rifiuti solidi urbani TARSU • D.lgs. 507/93 • Tassa per la gestione dei rifiuti urbani TIA 1 • Art.49 D.lgs.22/87 • Tassa integrata ambientale TIA 2 • Art.238 D.lgs. 152/06 (modificato dall’art.14 com.33, Legge 122/2010) • chiarisce che la natura della tariffa non è tributaria. Le controversie • relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata • in vigore del Decreto, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
PIENA VIGENZA • Art. 14 co.7 D.L. n.23/2011 • Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani continuano ad • applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa riferita alla TARSU e alla TIA 1. • Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA 2). • Art.2 co.1 Decreto salva italia (Monti) • A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 14 com.7 D.L. 23/2011 è abrogato; • A partire dalla stessa data si applicherà in tributo (RES) sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi • alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.
ISTITUZIONE DELLA RES • Art.14 bis aggiunto dopo l’art.14 D.L. 23/11 • 1 – E’ istituito il tributo comunale rifiuti e servizi • RES • 2 – Il tributo si articola in due componenti. La prima è istituita a fronte del servizio di gestione dei • rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa • dai comuni, la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni. • 3 – Soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la • superficie degli immobili tassabili. • 4 – Il tributo si applica a partire dall’anno 2013, successivo all’adozione del regolamento.
Presupposto e base imponibile componente rifiuti • La Tassa è dovuta da chiunque possieda, occupa o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa dai comuni. • Sono escluse • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni; • le aree comune condominiali di cui all’art.1117 del codice civile (scale, portoni, portici, cortili, locali portineria, alloggio del portiere…) che non siano detenute o occupate invia esclusiva. • Art. 62 D.lgs. N.507/93 – Presupposto della tassa ed esclusioni. • La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse delle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli art.58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall’rt.59, comma 4 per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE • Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. • Sono esclusi i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale. • Art.62 co.2 e co.3 • Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. • Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.
COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE • Art. 14 - quinquies co.1 • Il tributo nella componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. • Art.64 – Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione. • La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corripsonde un’autonoma obbligazione tributaria.
COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE • Art.14 – quinquies co.2 • La tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulle base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 5 • Comma 5 • Con regolamento da adottare il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art.17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. Se entro tale termine il regolamento non vie adottato, si applicano in via transitoria le disposizioni del DPR n.158/99. Il regolamento adottato ai sensi del presente comma si applica a partire dall’anno successivo a quello di adozione.
COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE • Art.14 – quinquies co.3, co.4 • La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. • Nella determinazione della tariffa può essere prevista la copertura di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali le spese per la gestione dei rifiuti urbani esterni.
Dichiarazioni Ambientali 2012 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD DICHIARAZIONE SISTRI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2011
Dichiarazione MUD • Suddivisi in base al DPCM 23 dicembre 2011 in 4 comunicazioni: • 1 - Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione • Comuni di cui all’art. 189, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. • 2 - Comunicazione Imballaggi • Consorzi di cui all’art. 220, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. • 3 - Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche elettroniche • Produttori di cui all art.3, c.1, lett.m) del D.Lgs. n. 151/2005 • 4 - Comunicazione Veicoli Fuori Uso • Gestori di all’art.11, c.3, del D.Lgs. n. 209/2003 • Ex Capitolo 4 MUD - DPCM 27/04/2010 - EMISSIONI • Dichiarazione E-PRTR (Ex INES) • all’art. 12, c. 1, del D.Lgs. 18/02/2005, n. 59, Agg. Reg. (CE) n.166/2006 • collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it
Dichiarazione MUDSoggetti obbligati – art 189,c.3 D.Lgs. 152/2006 e dall’art.6 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs 151/2005 • I Comuni o loro Consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: • a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; • b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; • c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; • d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; • e) i dati relativi alla raccolta differenziata; • f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. • Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta.
MUD RIFIUTI URBANI Compilazione • Il Comune o Consorzio di Comuni o Comunità montana deve compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. • In allegato 3 al decreto è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, un modello facsimile della comunicazione. • Questo modello non può essere utilizzato per trasmettere la dichiarazione.
RIFIUTI URBANIAttenzione !! • Quante dichiarazioni • Per ogni Comune o Consorzio o Comunità montana tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani e assimilati, deve essere presentata una sola scheda RU, nella quale sommare tutte le quantità raccolte, a prescindere dalle diverse modalità di raccolta. • I centri di raccolta • I rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta comunali o intercomunali, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata da utenze domestiche e non domestiche, vanno sommati, per CER, alla quantità complessivamente raccolta ed indicata nella scheda RU. • I rifiuti raccolti sul territorio a seguito di apposita convenzione vanno sommati alla quantità complessivamente raccolta ed indicati nella scheda RU. • Per i rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta nel modulo DR-U va indicato il destinatario finale e non il centro di raccolta.
RIFIUTI URBANIAttenzione !! • La scheda non deve essere utilizzata per dichiarare i dati relativi ai rifiuti prodotti dal Comune, nelle proprie unità operative (p.es. officine, depuratori o impianti)
RIFIUTI URBANIRegistrazione • I Comuni, o Consorzi o Unioni di Comuni o Comunità montane o i soggetti che, per loro conto, curano la compilazione del MUD, dovrannoa) Registrarsi al sito www.mudcomuni.itb) compilare via web la Comunicazione • Attenzione • La registrazione • è obbligatoria e non richiede la firma digitale • non deve essere effettuata necessariamente dal dichiarante: può essere anche un consulente, centro servizi, collaboratore esterno, altra pubblica amministrazione, soggetto gestore del servizio. • è unica a prescindere dal numero di dichiarazioni che si intende inviare
RIFIUTI URBANITrasmissione telematica • Compilare la dichiarazione tramite il sito www.mudcomuni.it • Firmare la comunicazione prodotta con un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio. La firma digitale potrà essere quella del legale rappresentante o di un soggetto terzo (anche consulente esterno). • Pagare il diritto di segreteria, pari a 10,00 €, tramite Telemaco Pay o carta di credito • Trasmettere la dichiarazione • La dichiarazione da trasmettere sarà prodotta automaticamente dalla procedura, solo dopo che il sistema abbia verificato la validità formale dei dati inseriti. • Solo con l`apposizione della firma e l’avvenuto pagamento, la Dichiarazione potrà considerarsi consegnata: se l'utente non esegue l'operazione di firma, la dichiarazione non potrà pervenire all'autorità competente. • I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione rifiuti urbani, che rimangono responsabili della veridicità dei dati dichiarati, possono avvalersi di soggetti terzi per la sottoscrizione e presentazione telematica della dichiarazione, sulla base di espressa delega scritta del legale rappresentante dei Comuni o Consorzi di Comuni o Comunità Montane, che deve essere mantenuta presso la sede dei soggetti che appongono la firma.
RIFIUTI URBANISpedizione postale • Compilare la dichiarazione tramite il sito www.mudcomuni.it • Stampare la comunicazione prodotta dal sistema e il frontespizio della busta • Firmare la scheda anagrafica • Pagare il diritto di segreteria, pari a 15,00 € • Inserire il materiale in una busta (una per dichiarazione) • Spedire per raccomandata semplice alla CCIAA • La Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione presentata utilizzando la modulistica cartacea ripresa dal DPCM 23/12/2011 oppure utilizzando il software o la modulistica degli anni passati non ha alcun effetto di legge ed è sanzionabile per errata e mancata compilazione.
Dichiarazione SISTRINormativa • Il D.M. SISTRI 18/2/2011 n. 52 prevede all’art. 28 un obbligo di comunicazione, per i produttori iniziali di rifiuti, e per le imprese e gli enti che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti già tenuti alla presentazione del MUD. • Il D.M. SISTRI 12/11/2011stabilisce che la dichiarazione annuale SISTRI deve essere trasmessa: • entro lunedì 30 aprile 2012, per i dati 2011 • entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’operatività del SISTRI, per le diverse categorie.
Dichiarazione SISTRINormativa • D.M. SISTRI 18/2/2011 n. 52 art. 28 • Disposizioni transitorie • 1. Entro il termine di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l’apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s. m. • a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; • b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; • c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; • d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
Dichiarazione SISTRINormativa • D.M. SISTRI 12/11/2011 • Considerato che l’art. 12, comma 1, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o gestiti relative all’anno 2011 siano comunicate al SISTRI dai soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011; • Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procrastinato il termine di entrata in operatività del SISTRI i termini per la presentazione della comunicazione di cui all’art. 28, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2012; • ART 1 • All’art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: • «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.».
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 3 marzo 2011 prevede che la presentazione della dichiarazione SISTRI possa avvenire con le seguenti modalità alternative: Compilando e trasmettendo in via telematica al SISTRI gli appositi modelli, pubblicati sul portale www.sistri.it; Compilando e trasmettendo alla CCIAA territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. La dichiarazione SISTRI va compilata sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Dichiarazione SISTRI Circolare MATTM 3/3/2011
Dichiarazione SISTRISoggetti Obbligati • PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI: • IMPRESE ed ENTI che producono rifiuti pericolosi, con l’esclusione di: • Imprese agricole art. 2135 c.c. Fatturato < Euro 8.000,00 • Attività di estetista e simili, produttrici del CER 180103 decreto legge del 6/12/2011 n. 201 “salva Italia” PRODUTTORI RIFIUTI NON PERICOLOSI: • IMPRESE ed ENTI produttori iniziali oltre i 10 dipendenti* • da lavorazioni industriali**, • da lavorazioni artigianali**, • fanghi non pericolosi prodotti da potabilizzazione e da trattamenti delle acque reflue e abbattimento fumi • da attività di recupero e smaltimento di rifiuti GESTORI DI RIFIUTI • Chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento rifiuti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • *Dipendenti calcolati complessivamente sommando quelli di tutte le unità locale dell'ente o dell'impresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • **Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio.” DPCM 27/04/2010
Dichiarazione SISTRISoggetti Obbligati • PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI: • IMPRESE ed ENTI che producono rifiuti pericolosi, con l’esclusione di: • Attività di estetista e simili, produttrici del CER 180103 decreto legge del 6/12/2011 n. 201 “salva Italia” modifica introdotta dal D.L. n. 201 del 6/12/2011 art. 40, c. 8, convertito in Legge n. 214/2011, è pienamente in vigore dal 28/12/2011. E' valida: • per i soggetti che svolgono le attività di attività di estetista, acconciatore, trucco, permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure • che producono rifiuti pericolosi a rischio infettivo (Cer 180103*: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) • possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. • l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’ articolo 193 del medesimo decreto. • La legge è imprecisa. Parla di esonero MUD, mentre questi soggetti già da quest'anno compileranno una dichiarazione SISTRI secondo le specifiche della circolare del 2/03/2011.
Dichiarazione SISTRISoggetti Obbligati PRODUTTORI RIFIUTI NON PERICOLOSI: IMPRESE ed ENTI produttori iniziali oltre i 10 dipendenti* • Il calcolo si effettua contando tutti i dipendenti di tutte le unità locali dell’azienda Dalla somma di questi si calcola il numero complessivo e si effettua la dichiarazione in riferimento ai dipendenti "dell'impresa" se superiori a 10. • l numero di dipendenti deve essere calcolato per l’anno a cui si riferisce il MUD. Se un’azienda che produce rifiuti non pericolosi aveva nel 2011, dieci dipendenti non deve presentare il MUD 2012 scadenza 30/04/2012. • Modalità di conteggio dei dipendenti per la dichiarazione SISTRI/MUD,.In base a quanto sopra devono essere computate, tra i soggetti che rientrano nel numero di dipendenti, le seguenti figure:- lavoratori dipendenti; lavoratori parasubordinati con contratto di durata superiore a 30 gg/anno; lavoratori autonomi con una presenza stabile e continuativa nell’unità locale (superiore a 30 gg/anno);- lavoratori stagionali (va considerata la generalità dei rapporti a termine, con inclusione dei lavoratori a part-time con conteggio dei giorni in funzione dell’entità dell’orario previsto; vengono, in analogia, considerati anche i lavoratori interinali ; • devono, invece, essere escluse dal computo le seguenti figure:lavoratori autonomi; lavoratori in somministrazione; lavoratori occasionali (fino a 30 giorni nell’arco di un anno solare); lavoratori distaccati presso altra azienda o sede per un periodo superiore a 6 mesi; lavoratori che operano in virtù di contratti di appalto.
Dichiarazione SISTRIPresentazione • La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà avvenire ALTERNATIVAMENTE: • compilando e trasmettendo in via telematica al SISTRI gli appositi modelli, del portale www.sistri.it • Questo canale NON coinvolge in alcun modo le CCIAA che: • non ricevono le comunicazioni • non incassano i diritti • non sono tenute a fornire informazioni in merito • compilando e trasmettendo alla CCIAA territorialmente competente, la modulistica EX-MUD previsto dal DPCM 27 aprile 2010, con versamento del diritto di segreteria.