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L’ Imposta Municipale «IMU» propria sperimentale anno 2013. Chiave di lettura dell’IMU sperimentale. L’art. 13 del D.L. 201/11 ha anticipato in via sperimentale l’IMU propria disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 (Federalismo fiscale municipale).
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Chiave di lettura dell’IMU sperimentale L’art. 13 del D.L. 201/11 ha anticipato in via sperimentale l’IMU propria disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 (Federalismo fiscale municipale). Dove l’art. 13 non deroga espressamente si applica l’art. 8 che individua imposte sostituite, presupposto, fattispecie imponibili, aliquote). Pertanto l’art. 8 del D.Lgs 23/11 è incompatibile con l’art. 13 del D.L. 201 ove quest’ultimo dispone diversamente (comma 1 dell’art. 13). La compatibilità dell’art. 8 ai fini dell’IMU sperimentale è: (comma 1) totale i tributi che sostituisce →IRPEF e addizionali su immobili non locati e l’ICI (comma 4) parziale per le fattispecie imponibili →rimando alla legislazione ICI (art.5). La compatibilità è parziale in quanto l’art. 13 modifica i moltiplicatori
L’art. 9 del D.Lgs 23/11 stabilisce le modalità applicative del tributo, individua i soggetti passivi e le esenzioni ed è parzialmente modificato dall’art. 13 del D.L. 201. Le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs 23 sono quasi tutte compatibili con l’art. 13. Si applicano quindi le regole base: (c.1) i soggetti passivi (però la soggettività passiva in capo al coniuge divorziato per l’abitazione assegnata è contenuta nell’art. 4, c.12 quinquies del DL 16/12) (c.2) periodicità del tributo (c.3) termini di versamento (c.5) regolamentabilità dell’accertamento con adesione (c.6) la devoluzione a decreti ministeriali dell’approvazione dei modelli dichiarativi e di trasmissione dati (non di versamento) (c.7) le regole di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi, contenzioso. Tutte regole dettate dalla normativa speciale ICI (D.Lgs 504/92) e generale ex L.296/06 (mini riforma tributi locali del 2007) (c.8) le esenzioni: sono confermate quasi tutte quelle dell’ICI(per gli enti non commerciali, però, c’è la modifica ex art. 91-bis del DL 1/12) (Si noti la ridondanza dell’art. 13 DL 201: c.1, c. 11 e c.13 circa l’applicabilità delle norme previste dall’art. 9 del DLgs 23). E’ invece INCOMPATIBILE: il c.6 per quanto concerne le modalità di versamento
L’art. 13 del DL 201 ha, inoltre, al comma 13: • ridotto l’effetto premiale dell’acquiescenza agli accertamenti (da 1/4 e 1/3 della riduzione della sanzione) modificando l’art. 14 della legge ICI (oltre che per pubblicità, COSAP e TARSU!) • confermato l’indeducibilità dell’IMU dalle basi imponibili IRPEF, IRES e IRAP • confermato l’autonomia regolamentare dei Comuni di cui agli artt. 52 del D.Lgs 446/97, facendo salva la norma contenuta nell’art. 14 del D.Lgs 23/11 (c.6) che, prima della modifica introdotta nel 2012, contemplava anche l’art. 59 del Decreto 446.
DAL 2013 Anche l’art. 13 del DL 201/11 diviene parzialmente inapplicabile a causa di novità legislative che si sovrappongono anziché modificare l’articolo stesso. Trattasi della L.228/12 che con il comma 380 : • alla lett. a) ha soppresso la riserva dello Stato prevista dal comma 11 dell’art.13, rendendolo quindi parzialmente incompatibile; • alla lett. f) ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili “D”, calcolato ad aliquote standard 0,76% e pertanto rende incompatibile il comma 6 dell’art.13 nella parte in cui il Comune ha la facoltà di diminuire l’aliquota di base di 0,3 punti percentuali; • alla lett. g) ha concesso al Comune la possibilità di aumentare l’aliquota base di 0,3 punti percentuali per i fabbricati “D” (per l’incompatibilità vedasi p.to precedente).
…..continua….. Inoltre, per effetto del comma 380 della L. 228/12, divengono inapplicabili i commi: • 9 in quanto non è più possibile esercitare la facoltà di ridurre l’aliquota fino al 0,4% per i fabbricati “D” non produttivi di reddito fondiario, per quelli posseduti da soggetti IRES, per quelli locati; • 9 – bis in quanto non è più possibile esercitare la facoltà di ridurre l’aliquota base fino al 0,38% per i fabbricati “D” destinati alla vendita dell’impresa costruttrice (3 anni)
IMU SPERIMENTALE 2013: che cosa cambia per i soggetti passivi
DELIBERAZIONI COMUNALI NOVITA’ EX DL 35/2013 Per l’effetto immediato sull’acconto di giugno deliberazione e invio al “Portale del federalismo fiscale” entro il 9 maggio 2013 per la pubblicazione entro il 16 maggio 2013. Per la validità per l’esercizio 2013 deliberazione entro il 30 giugno 2013 (art. 1, c. 169, L. 296/06 e art. 1, c. 381, L. 228/12), pubblicazione sul portale entro il 16 novembre 2013.
I limiti alla potestà regolamentare generale dei Comuni(art. 13, c.13, DL 201/11, art. 14, c.6, D.lgs 23/11, art. 52 del D.lgs 446/97) Con i propri regolamenti il Comune non può disporre: l’individuazione del soggetto obbligato; la definizione del presupposto imponibile; la determinazione dell’aliquota massima applicabile; l’introduzione di prelievi, aventi il carattere di imposta o tassa, non attribuiti dalla legge alla fiscalità locale; la modifica del sistema sanzionatorio; la modifica del sistema contenzioso; l’eliminazione o la modifica in senso peggiorativo per il contribuente delle agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni, ecc.) disposte dalla legge; la modifica in senso peggiorativo per il contribuente dei termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge; NB: per effetto del comma 444 della L. 228/12 i comuni in disavanzo possono rimodificare tariffe ed aliquote entro il 30 settembre. Ciò non è possibile per i regolamenti, i cui termini restano allineati a quello per l’approvazione del bilancio di previsione (art.1c.169, L. 296/06)
Agevolazioni “extra” potestà regolamentare “generale” Art. 1, c. 86, L. 549/95: I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Art. 21, D.lgs 460/97: I comuni, le province, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Art. 4, c. 5, D.lgs 207/01: I comuni, le province , le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione del pagamento dei tributi di loro pertinenza.
I CHIARIMENTI IMU DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 2012 CIRC. N.3/DF del 18.05.2012: Chiarimenti generali sull’applicazione dell’IMU sperimentale. RISOL N.73 Ag. Entr. Del 06.07.2012: Interpretazione delle norme che disciplinano l’IMU. RISOL. N.1/DF del 03.12.2012: Applicazione regolamento ministeriale 19.11.2012, n.200 sulle modalità e procedure per gli enti non commerciali per dichiarare il rapporto proporzionale, i requisiti, etc. per gli immobili utilizzati per le attività istituzionali. RISOL. N. 2/DF del 13.12.2012: Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al comune o allo Stato 2013 RISOL. N.1/DF del 11.01.2013: Termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali. RISOL. N.2/DF del 18.01.2013: Agevolazioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli RISOL. N.3/DF del 04.03.2013: Requisiti statutari per gli enti non commerciali. Termine per l’adeguamento. RISOL. N.4/DF del 04.03.2013: Esenzione enti non commerciali. Immobili concessi in comodato. RISOL. N.5/DF del 28.03.2013: Chiarimenti in materia di pubblicazione delle delibere e di assegnazione della casa coniugale. RISOL. N.6/DF del 28.03.2013: Termine di presentazione della dichiarazione IMU per i fabbricati “D” non inseriti in catasto posseduti da imprese.