120 likes | 265 Views
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio. Corso di Diritto Privato. Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio (accollo, cessione del credito e surrogazione).
E N D
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio (accollo, cessione del credito e surrogazione) Prof. Daniela Valentino 268-278
ACCOLLO (artt.1273-1276 c.c.)(contratto tra debitore e terzo) Un terzo (accollante) conviene con il debitore originario (accollato) l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore (accollatario) Accollo interno Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accollo produce effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario) Accollo esterno Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi). Nozione: 268
ACCOLLO(contratto tra debitore e terzo) • L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore originario • La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di accollo importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del debitore originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della sua liberazione • Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul creditore qualora la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata con una sua dichiarazione. 269
ACCOLLO(contratto tra debitore e terzo) Eccezioni opponibili: Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore (tranne le eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione che il debitore originario poteva opporre al creditore). 270
La cessione del credito (artt.1260-1267 c.c.) Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (Art. 1260 comma 1 c.c.). • Giustificazione causale Non esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni atto traslativo del credito (artt. 1260-1267 c.c.). Il trasferimento si attua secondo molteplici giustificazioni causali, mediante l’uso degli schemi (tipici o atipici) della negoziazione dei diritti. Pertanto le disposizioni generali sulla cessione del credito si integrano con la disciplina specifica del modello contrattuale utilizzato in concreto. Nozione 271
La cessione del credito Trasferibilità dei crediti • Il principio della libera trasferibilità consente che il destinatario della prestazione muti senza che il debitore di regola possa impedirlo. • Ipotesi di incedibilità del credito: • Incedibilità legale: in presenza di un particolare legame tra credito e creditore: crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto, sono inerenti a determinate persone (crediti alimentari); crediti che vantano creditori con particolari qualità (stipendi del pubblico impiego); crediti che hanno natura speciale (non pignorabili o non sequestrabili) • Incedibilità convenzionale: le parti possono escludere la cedibilità del credito mediante accordo. Tuttavia se al momento della cessione il cessionario non conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art. 1260 comma 2 c.c.). Il debitore che intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo trasferimento, deve rendere conoscibile il patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti probatori del credito da consegnare al cessionario (art. 1262 c.c.). 272
La cessione del credito Cessione del credito in luogo di adempimento Un credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario: se il cessionario è creditore del cedente, questi, invece di estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti nei confronti di un terzo (debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il cessionario si estingue con l’adempimento da parte del debitore ceduto nei confronti del cessionario (art. 1198 c.c.). Cessione a scopo di garanzia Il credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di un’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario. Se alla scadenza dell’obbligazione il cedente adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto; diversamente, il cessionario si può soddisfare sul credito ceduto, non quale creditore del cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri creditori (del cedente) possano concorrere sullo stesso credito. 273
La cessione del credito La struttura • Bilaterale: l’effetto traslativo è determinato da un accordo tra cedente e cessionario del quale il debitore ceduto non è parte. • Trilaterale: se il credito non è trasferibile senza il consenso e, quindi, senza la partecipazione del debitore ceduto, questi deve “autorizzare” o “accettare” la cessione, assumendo il ruolo di parte nel contratto. • Unilaterale: quando, per produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del solo cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare del diritto all’acquisto del credito altrui). La forma Individuata la funzione specifica del negozio traslativo, si è vincolati alla disciplina del contratto prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni sulla forma. 274
La cessione del credito Opponibilità della cessione al debitore ceduto • Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del cessionario soltanto se è a conoscenza del mutamento della titolarità del diritto (art. 1264 c.c.). Questa informazione può essere fornita mediante: • notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal cessionario con qualsiasi modalità (invio postale, atto giudiziale, ecc.) • accettazione: da parte del debitore che, in tal modo, implicitamente dichiara al cessionario di conoscere l’esistenza della cessione. • N.B. Se il cessionario non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto l’accettazione può dimostrare che il debitore ceduto era a conoscenza dell’atto traslativo. 275
La cessione del credito Eccezioni opponibili dal debitore ceduto Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni attinente al rapporto obbligatorio che lo vincolava al creditore cedente. Conflitto tra più cessionari Il creditore può compiere più cessioni a favore di soggetti diversi. Di regola, dovrebbe essere valido l’atto compiuto anteriormente. Tuttavia, per i crediti si ricorre a strumenti di pubblicità (notifica o accettazione) tali da garantire l’anteriorità o la data certa (art. 1265 c.c.) 276
La cessione del credito Garanzia dell’esistenza del credito • Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario: • se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente deve garantire al cessionario l’esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, salvo che il cedente sia responsabile dell’inesistenza del credito (art. 1266 c.c.) • se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica la garanzia per evizione del donante (art. 797 c.c.). • In virtù della garanzia, il cessionario deve ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Garanzia della solvenza Il cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, sì che il rischio dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art. 1267 c.c.). Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è sufficiente per la realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza. Il cedente deve corrispondere al cessionario non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre gli interessi dal momento della corresponsione, le spese e i danni. 277
Surrogazione per pagamento • Nozione: è, insieme alla cessione del credito, un’ipotesi di successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio. • Il codice civile prevede tre ipotesi di surrogazione: • per volontà del creditore (art. 1201 c.c.): qualora il creditore riceva il pagamento da un terzo, può surrogare quest’ultimo nel suo credito (la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contestualmente al pagamento); • per volontà del debitore (art. 1202 c.c.): qualora il debitore prenda a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile, al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore (in tal caso la surrogazione è subordinata alla sussistenza delle condizioni di legge); • per volontà della legge (art. 1203 c.c.): nelle ipotesi tassativamente previste dal codice civile, il terzo che paga subentra di diritto nella posizione del creditore soddisfatto. 278