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L’impatto della tracciabilità nella filiera alimentare SICUREZZA ALIMENTARE: CRITERI ED OBIETTIVI DELLA POLITICA AGRO-ALIMENTARE UE - 1. Approccio Completo ed Integrato “dai campi alla tavola” quale strumento di una politica alimentare PI Ù COERENTE, EFFICACE e DINAMICA
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L’impatto della tracciabilità nella filiera alimentare SICUREZZA ALIMENTARE: CRITERI ED OBIETTIVI DELLA POLITICA AGRO-ALIMENTARE UE - 1 Approccio Completo ed Integrato “dai campi alla tavola” quale strumento di una politica alimentare PIÙ COERENTE, EFFICACE e DINAMICA Responsabilità: che copre tutti i settori della catena alimentare (produzione primaria, lavorazione e trasformazione tecnologica, immagazzinamento, trasporto, vendita al dettaglio) Rintracciabilità: dei percorsi degli alimenti e dei loro ingredienti Analisi del Rischio: quale fondamento su cui si basa la politica di sicurezza degli alimenti
SICUREZZA ALIMENTARE: CRITERI ED OBIETTIVI DELLA POLITICA AGRO-ALIMENTARE UE - 2 Principio di precauzione (nelle decisioni di gestione del rischio) Altri fattori legittimamente pertinenti per la protezione della salute dei consumatori e per la promozione di prassi eque nella Commercializzazione dei prodotti alimentari Legislazione in materia alimentare (rendere coerente il “corpus” Della normativa concernente tutti gli aspetti “dai campi alla tavola”) Sussistenza ed applicazione di NORME SPECIFICHE ARMONIZZATE
“L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti.Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare,onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi,comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento comunitarie o i un dato mangime,per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine.” Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare UE
quali requisiti cerchiamo per un buon olio extra vergine di oliva? 120 100 94 80 71 70 68 frequenza 60 40 34 29 27 23 15 15 20 10 9 7 6 5 4 3 0 ligure giallo verde novello italiano limpido toscano pugliese di marca biologico del Garda non filtrato DOC,DOP economico sprem freddo a bassa acidità vend dal produttore attributi
COSA CHIEDE IL CONSUMATORE? L’esempio dell’olio extra vergine di oliva Il consumatore vuole sapere “da dove viene l’olio che consuma” La provenienza (“italiano” o “DOP”) è tanto richiesta quanto alcuni parametri che più o meno a ragione, identificano la qualità (“bassa acidità”, “spremuto a freddo”) Questa istanza è soddisfatta dal Reg (CE) 178, relativamente alla TRACCIABILITA? In realtà la rintracciabilità/tracciabilità nasce come “strumento neutro”, che non certifica i prodotti per una particolare qualità, ma che serve a gestire eventuali situazioni problematiche relative alla sicurezza alimentare La tracciabilità quindi, ai sensi del Reg (CE) 178, riguarda LA SICUREZZA NON L’ETICHETTATURA
La sicurezza del prodotto dipende dal controllo dei singoli passaggi, NON dalla zona di provenienza … però ... c’è un po’ di confusione D.M. 27 maggio 2004Rintracciabilitàe scadenza del latte fresco Ritenuto che l’indicazione della regione di provenienza per il latte alimentare fresco trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare consapevolmente la sua scelta senza essere indotto in crrore sulla provenienza del latte in relazione al prodotto di acquisto del prodotto finale L. 3 agosto 2004, n.24 In sede di conversione in legge del d.l. 24 giugno 2004, n.157 sono state inserite alcune modifiche, tra le quali: Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, … È OBBLIGATORIA … l’indicazione del luogo di origine e provenienza
PRODOTTI ALIMENTARI NON TRASFORMATI Per luogo d’origine o provenienza si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI Per luogo d’origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione Art 1-ter (Etichettatura olio di oliva) è obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di moliture delle olive Le norme sulla tracciabilità, quindi, oltre che per aspetti relativi alla sicurezza alimentare, potrebbero risultare di ausilio nel controllo della effettiva appartenenza alle DOP
….tuttavia, ad esempio nel caso degli oli extra vergini di oliva, si incontrano ancora molte resistenze all’obbligo di vendere il prodotto solo confezionato. Come sarà quindi accolta la messa in opera della tracciabilità? Un problema irrisolto, a cui l’applicazione della tracciabilità potrebbe (forse) contribuire a trovare una soluzione è quello degli OLI “ANOMALI” O “FUORI NORMA”
FONTI NORMATIVE RIGUARDANTI L’ OLIO DI OLIVA UNIONE EUROPEA REGOLAMENTI CE 136/66, 2677/85, 1915/87, 2568/91, 1683/92,1513/01, 455/01, 796/02, 1019/02,1989/03 CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE (IOOC) ACCORDO - NORMA (REVISIONATA UNA VOLTA ALL’ANNO) CODEX ALIMENTARIUS (FAO OMS) ACCORDO - NORMA (REVISIONATA OGNI TRE ANNI)
CARATTERISTICHE DI GENUINITÀ COMPOSIZIONE ACIDI GRASSI ECN 42 COMPOSIZIONE STEROLI STERENI CERE SPETTROFOTOMETRIA UV ACIDI GRASSI TRANS • CARATTERISTICHE DI QUALITÀ • ACIDITÀ • NUMERO DI PEROSSIDI • PANEL TEST
Esistono produzioni che, pur essendo di accertata genuinità, in alcune annate di produzione,non rientrano nei limiti previsti per uno dei parametridi purezza Problema legale: come etichettare in frantoio questi prodotti? Qualora non sussistano problemi di ordine sanitario il problema sarebbe risolvibile miscelando, ma come spostare un prodotto fuori norma dal Frantoio allo stabilimento di miscelazione? (il frantoio non può acquistare olio) Casi in questione: Salento, Calabria: Betasitosterolo < 93,0% Isole Greche: Delta 7 stigmastenolo > 0,5% Spagna, Mancha: CV Cornicabra Campesterolo > 4%
Ipotesi attuale: definizione di un “albero decisionale” che preveda “branche secondarie” che prevedendo limiti più ristretti per taluni parametri, consenta il non rispetto di al massimo un altro parametro di purezza Limiti di questo approccio: numerosi ed onerosi controlli analitici ad ogni passaggio. Rimane aperto il problema delle miscele Tracciabilità: potrebbe consentire la precisa identificazione passo dopo passo delle partite di questi oli “fuori norma” e quindi consentirne il controllo