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IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. Istruttoria dell’evento di danno: allegazione e prova del pregiudizio nei casi di mobbing. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009. IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. Articolo 414 c.p.c. 414. Forma della domanda.
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IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Istruttoria dell’evento di danno: allegazione e prova del pregiudizio nei casi di mobbing Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Articolo 414 c.p.c. 414. Forma della domanda. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: (omissis) 4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni 5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Allegazione Ricorso ex art. 414 Prova Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ALLEGAZIONE Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2009, n. 3785 “Per "mobbing" (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica) si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità”. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Intento persecutorio Polimorfismo Parametri Frequenza Durata Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA POLIMORFISMO Descrizione dettagliata e specifica di condotte vessatorie, quali: • emarginazione da parte di colleghi e superiori; • umiliazioni e offese da parte di colleghi e superiori; • attacchi all'immagine professionale; • istigazione contro il lavoratore da parte di colleghi e superiori; • limitazioni nella possibilità di comunicare il proprio punto di vista; • valutazioni di profitto inadeguate; • progressiva riduzione di compiti e responsabilità, nonché impoverimento dell'attività lavorativa; • assegnazione di compiti squalificanti/umilianti; • mutamento peggiorativo della postazione di lavoro; • imposizione di scadenze impossibili. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Legge Regione Lazio, 11 luglio 2002, n. 16, art. 2 (dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza Corte cost. n. 359 del 19 dicembre 2003) 1. Ai fini della presente legge per mobbing s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale 2. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: a) pressioni o molestie psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione; g) esclusione od immotivata marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro; m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Codici di condotta Codice di condotta antimobbing del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno: Articolo 2 (Mobbing: definizioni e tipologie) 1. Per mobbing si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratrici e lavoratori da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sopraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzino come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. 2. In particolare gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1) possono consistere in: • calunnie o diffamazioni sistematiche; • pressioni o molestie psicologiche; • maltrattamenti verbali ed offese personali; • minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire anche in forma velata ed indiretta; Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA • critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; • delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all’ amministrazione; • esclusione od immotivata marginalizzazione dall’attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni; • attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare, seri disagi in relazione alle condizioni psicologiche del lavoratore; • attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; • impedimento sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; • marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; • esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; • atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza di lingua e di religione. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Circ. Inail n. 71/2003: disturbi psichici da costrittività organizzativa sul luogo di lavoro (annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 5454 / 2005) Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti • Marginalizzazione dalla attività lavorativa • Svuotamento delle mansioni • Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata • Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro • Ripetuti trasferimenti ingiustificati • Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto • Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici • Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie • Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro • Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale • Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Intento persecutorio Polimorfismo Parametri Frequenza Durata Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA DURATA I comportamenti vessatori devono poter essere osservati durante un lasso di tempo prolungato. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Reiterazione FREQUENZA Sistematicità Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
I modelli organizzativi e le vessazioni nel rapporto di lavoro Unitarietà teleologica INTENTO PERSECUTORIO ? Dolo (specifico) = volontà di espellere Il lavoratore Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA PROVA Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2009, n. 3785 “Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: • la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; • l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; • il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; • la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”. Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Lesione Polimorfismo Oggetto della prova Nesso eziologico Durata Intento persecutorio Frequenza Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA Interrogatorio libero delle parti FONTI DI PROVA Testimonianze Documenti (tra cui la perizia di parte) Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA I RISCHI DELLA PROVA TESTIMONIALE Datore di lavoro = Bossing Agente Mobber Mobbing verticale discendente Superiore gerarchico = Lavoratore Soggetti Mobbing orizzontale Collega = Mobbing verticale ascendente Subordinato = Vittima Mobbizzato Lavoratore Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009
IL MOBBING TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA LA PROVA DOCUMENTALE DELLA CONDOTTA Comportamenti Condotta lesiva Atti giuridici Comportamenti + Atti giuridici Avv. Silvia Bianchi 26 giugno 2009