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Novità sul lavoro occasionale accessorio

Legge n.92/2012 (cd. riforma Fornero) art. 1, c.32 sostituisce la precedente normativa contenuta nell'art.70 del D.Lgs 276/2003

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Presentation Transcript


  1. Legge n.92/2012 (cd. riforma Fornero) art. 1, c.32 sostituisce la precedente normativa contenuta nell'art.70 del D.Lgs 276/2003 Nuova definizione: Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati in base all'indice Istat dell'anno precedente. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  2. Cosa si intende per attività lavorativa meramente occasionale? Non è di facile definizione, tuttavia il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n.37/2009 ha chiarito che si intendono tali le attività che non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5.000 nell'anno solare con il medesimo committente, identificando quindi l'occasionalità con il limite economico del compenso. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  3. Tale interpretazione dovrebbe essere valida anche ora, dopo la riforma, soprattutto considerato che il limite economico dei 5.000 ora vale nei confronti della totalità dei committenti. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  4. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nell'anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  5. Committente: chiunque Attenzione al limite di euro 2.000 erogabili dal medesimo committente imprenditore commerciale o professionista. La circolare 18/2012 ha precisato che “l'imprenditore commerciale” è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato e non solo nell'ambito della circolazione dei beni. Il limite quindi non riguarda i committenti privati e gli enti no profit che non svolgono attività commerciale. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  6. Prestatori: chiunque Sono stati aboliti i vincoli di carattere soggettivo della previgente normativa. L'unico limite è quello economico dei 5.000 euro di massimo compenso che il singolo prestatore può ottenere con riferimento alla totalità dei committenti in un anno solare. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  7. Limite del compenso di 5.000 euro è il “netto” ricevuto dal prestatore (attualmente corrispondente ad un lordo di euro 6.666,66). L'INPS con circ. 88/2009 ha precisato che “il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto”. Si ritiene ancora valida questa interpretazione anche se una conferma esplicita sarebbe auspicabile. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  8. Agricoltura: particolarità Le prestazioni di lavoro occasionale in attività agricole stagionali possono essere svolte, sempre nel limite di 5.000 euro, solo da pensionati o da studenti < 25 anni, o, a prescindere dai soggetti prestatori, da chiunque nei confronti dei piccoli imprenditori agricoli a condizione che si tratti di soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  9. Lavoratori stranieri: i compensi percepiti mediante i buoni lavoro da ora rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  10. Il nuovo art. 72 del D.Lgs. 276/2003 prevede che i buoni lavoro debbano essere “orari, progressivamente numerati e datati”. Il nuovo sistema prevede quindi una corrispondenza tra il valore del singolo voucher e il costo orario della prestazione, mentre per il passato la fissazione del compenso orario era lasciata completamente al libero accordo tra le parti. Questa modifica è tesa a contrastare quei rapporti formalmente corretti ma con compensi non congrui rispetto alle ore lavorate. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  11. I buoni già acquistati o prenotati al 18/07/2012 potranno essere spesi entro il 31/05/2013 rispettando la precedente disciplina anche in relazione al campo di applicazione, o potranno essere chiesti a rimborso. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  12. In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale che provvederà ad adeguare i buoni alle nuove caratteristiche, vengono attualmente distribuiti i voucher emessi con le precedenti disposizioni. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  13. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  14. Si ricorda che attualmente il valore nominale del buono comprende: 13% di contribuzione alla Gestione Separata INPS 7% di assicurazione infortuni INAIL 5% compenso al concessionario del servizio. Quindi l'attuale valore nominale del buono di 10 euro garantisce un compenso netto al prestatore di euro 7,50. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  15. Precisata la corrispondenza voucher-ora, si può determinare in modo preciso il tempo che ogni lavoratore può dedicare ogni anno al lavoro accessorio: di norma, non oltre 500 ore, considerato l'attuale valore del voucher di 10 euro. Imprenditori e professionisti, però, non possono dare incarico ad un singolo collaboratore per più di 200 ore all'anno. Il decreto di prossima emissione potrebbe però modificare questi valori. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  16. L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure: - la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS - la modalità di acquisto telematico - l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati - l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati - l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale Novità sul lavoro occasionale accessorio

  17. La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS, da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  18. I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un’apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa 'rete tabaccai’ dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione. I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  19. Comunicazione preventiva all’INAIL a cura del datore di lavoro Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL, attraverso: • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164), • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, • il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  20. Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  21. Trattamento fiscale Non è cambiato nulla rispetto a prima, quindi i compensi percepiti sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione/inoccupazione del lavoratore. Novità sul lavoro occasionale accessorio

  22. Infine … è probabile un futuro aumento del contributo previdenziale in quanto è previsto che un decreto rideterminerà la percentuale “in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS”. Novità sul lavoro occasionale accessorio

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