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Il Regno d’Italia Statuto albertino, art. 28:

Il Regno d’Italia Statuto albertino, art. 28: La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. _________________________________

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Il Regno d’Italia Statuto albertino, art. 28:

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Presentation Transcript


  1. Il Regno d’Italia • Statuto albertino, art. 28: • La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. • Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. _________________________________ • Concezione liberale e giuspositivistica • Riserva di legge = delega in bianco in favore delle maggioranze parlamentari

  2. Editto sulla Stampa (r. d. 69/1848) • No censura preventiva • Sequestro facoltativo a discrezione del solo giudice • Obbligo per la stampa comune di deposito di copia dello stampato presso l’autorità giudiziaria • Obbligo per la stampa periodica di comunicare alla segreteria di Stato per gli affari interni l’inizio delle pubblicazioni, la loro natura, la tipografia, il proprietario • Obbligo di indicare un gerente responsabile per la stampa periodica (responsabile penalmente a titolo di complicità) • Reati a mezzo stampa relativi soprattutto alla contestazione della forma di Stato e di governo e all’apologia di reato • Reati di ingiuria e diffamazione

  3. Leggi di polizia: 1859, 1865, 1889 • Tendenza ad interpretare la comunicazione dell’avvio della pubblicazione come autorizzazione • Tendenza ad utilizzare il sequestro indipendentemente dall’accertamento di responsabilità penali • Tendenza ad estendere la responsabilità penale anche all’editore • 1859: introduzione della licenza di polizia per l’esercizio dell’arte tipografia e dell’affissione • 1889: la polizia può sequestrare direttamente affissioni offensive del buon costume, della pubblica decenza, della morale, dei privati cittadini

  4. Distensione in epoca giolittianaLegge 278/1906 • Il giudice può autorizzare il sequestro degli stampati solo dopo l’accertamento della responsabilità penale • Sequestro preventivo solo per stampati contrari al buon costume o non depositati • Abolita la licenza di polizia per l’esercizio dell’arte tipografica (resta solo quella per l’affissione e distribuzione di stampati)

  5. Irrigidimento durante il primo conflitto mondialeLegge 83/1915 e r. d. 675/1915 • L’esecutivo può vietare la pubblicazione di ogni notizia di carattere militare. • Il Prefetto può sequestrare le pubblicazioni non rispettose divieto. • Facoltà di sottoporre preventivamente gli stampati al Prefetto al fine di evitare il sequestro gradatamente ciò venne interpretato come un obbligo e si avviò quindi una forma di censura preventiva.

  6. Il regime fascista • Tendenza ad interpretare restrittivamente tutti i diritti di libertà • Tendenza al controllo da parte del governo di ogni attività • Graduale acquisizione della consapevolezza del nesso fra comunicazione e politica • Emanati vari leggi e decreti sulla stampa fra il 1923 e il 1925 • Il gerente responsabile deve essere direttamente coinvolto nella gestione del periodico; la sua nomina è sottoposta a riconoscimento prefettizio ed è revocabile dal Prefetto; egli non deve essere un parlamentare. • Nel 1925 il gerente viene sostituito dal direttore responsabile, nominato dalla Corte d’Appello responsabilità oggettiva per fatto altrui • Legge 2307/1925 e r. d. 384/1928: istituzione dell’Albo dei giornalisti. L’Ordine non venne mai istituito e le sue funzioni furono esercitate dal sindacato nazionale fascista dei giornalisti

  7. Il regime fascista: i reati a mezzo stampa • Il Codice Rocco (1930) ingloba tutti i reati a mezzo stampa (prima erano in parte nel Codice Zanardelli e in parte nell’Editto sulla Stampa). • La responsabilità oggettiva grava sul direttore responsabile dei periodi e sull’autore (o, se ignoto, sull’editore o stampatore) delle pubblicazioni non periodiche.

  8. Il regime fascista: i reati a mezzo stampa • Arricchimento delle fattispecie criminose nelle quali la stampa costituisce elemento essenziale del reato o circostanza aggravante: tali reati, ad eccezione di quello di “diffamazione” sono considerati lesivi della “personalità interna e internazionale dello Stato (vilipendio, istigazione, apologia etc.) e di fatto servivano a reprimere ogni forma di dissenso politico.

  9. Il regime fascista: i reati a mezzo stampa • Leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931: recuperata la licenza per l’esercizio dell’arte tipografica; istituita licenza di polizia per affissioni cinematografiche e per comunicazioni parlate; possibilità per l’autorità di pubblica sicurezza di operare il sequestro preventivo in modo totalmente discrezionale, a prescindere dall’accertamento giudiziario della responsabilità penale o persino della sua presunzione.

  10. Il regime fascista: gli interventi di sostegno • Sostegno economico alle imprese editoriali attraverso l’Ente nazionale cellulosa e carta (legge 1453/1935): contributi dapprima alle case editrici per l’acquisto di carta, poi anche alle cartiere nazionali. • Nel 1935 viene istituito il ministero per la Stampa, che nel 1937 diventa Ministero per la Cultura popolare. • Nel 1940 viene istituito l’Ente Stampa, alle dipendenze del Ministero, per la comunicazione politica del regime (garantire l’omogeneità e il coordinamento fra i mezzi di informazione).

  11. MinCulPop • dicastero istituito nel 1937 che prese il posto del ministero della Stampa e della propaganda, forma più adeguata alle ambizioni totalitarie del fascismo nella seconda metà degli anni Trenta. • La sua origine è legata a un biennio cruciale della storia del fascismo, tra il 1934 e il 1936, ed è ispirata dall’esperienza dell’organizzazione della cultura nella Germania nazista, dove J. Göbbels aveva fondato il ReichsministeriumfürVolksaufklärung und Propaganda

  12. MinCulPop • Finirono sotto la diretta sfera di controllo e di influenza del ministero, con funzioni più di censura che di promozione, tutte le manifestazioni culturali, dal cinema alla radio, dal teatro all' editoria. Tra le sue iniziative l'attivazione della Commissione per la bonifica libraria, le sovvenzioni a intellettuali, l'elargizione di compensi per articoli commissionati direttamente dal regime. • Durante la guerra il MINCULPOP estese ulteriormente le sue funzioni, attraverso il coinvolgimento degli intellettuali nella propaganda bellica e l'acquisizione del controllo dei giornali gestiti dal partito.

  13. MINCULPOP • Giuramento di fedeltà al fascismo - imposto ai professori universitari nel 1931 (regia di Giovanni Gentile). • su oltre milleduecento accademici, soltanto dodici opposero un rifiuto (Helmut Goetz, Il giuramento rifiutato, I docenti universitari e il regime fascista, La Nuova Italia). • Il papa, Pio XI, su idea di padre Gemelli, elaborò un escamotage per i docenti cattolici: giurate, ma con riserva interiore.

  14. I dodici opposero un rifiuto • tre giuristi (Francesco ed Edoardo Ruffini, Fabio Luzzatto), un orientalista (Giorgio Levi Della Vida), uno storico dell'antichità (Gaetano De Sanctis), un teologo (Ernesto Buonaiuti), un matematico (Vito Volterra), un chirurgo (Bartolo Nigrisoli), un antropologo (Marco Carrara), uno storico dell'arte (Lionello Venturi), un chimico (Giorgio Errera) e uno studioso di filosofia (Piero Martinetti).

  15. L’immediato dopoguerra (periodo costituzionale transitorio) - D. l. 561/1946: abolito il sequestro preventivo ad opera dell’autorità di p.s. (sequestro solo repressivo, per decisione del giudice, solo per comprovata commissione di un reato a mezzo stampa); sequestro preventivo resta solo per violazioni al buon costume e propaganda mezzi anticoncezionali (dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. sent n. 49/71). - Con vari interventi legislativi fra il 1944 e il 1946 viene abolito il Ministero per la cultura popolare e viene istituito presso la Presidenza del Consiglio il Sottosegreteriato per la stampa e l’informazione.

  16. La stampa ex art. 21 Cost. • Divieto di interventi preventivi: La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Sequestro solo come strumento repressivo e riserva di legge: Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

  17. La stampa ex art. 21 Cost. • Sequestro effettuato dalla polizia solo in casi urgenti, con convalida giudiziaria successiva: In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

  18. La stampa ex art. 21 Cost. • Pubblicità sul finanziamento dei periodici e riserva di legge: La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamentodella stampa periodica. Limiti e riserva di legge: Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  19. Autorizzazione e censura • AUTORIZZAZIONI = provvedimenti preventivi che, rimessi al potere discrezionale dell’autorità amministrativa, potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico, come ad esempio di giornali e periodici (Corte costituzionale, sentenza n. 31/1957). • CENSURA = istituto tipo del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello [...] esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla Pubblica Amministrazione (Corte costituzionale, sentenze n. 159/1970 e 93/1972).

  20. Sequestro • SEQUESTRO = strumento soltanto successivo (repressivo), sottoposto a riserva di giurisdizione e a riserva di legge assoluta e rinforzata, poiché è applicabile solo in due casi: 1. nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi; 2. nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

  21. Sequestro • Il riferimento ai “delitti” significa che non si può procede a sequestro per motivi civilistici (Corte costituzionale, sentenze n. 122/1970 e 60/1976). • I casi in cui si può procede a sequestro sono previsti da varie leggi (non una sola): • 1. artt. 3 e 16 della legge 47/1948: violazione delle norme sulla registrazione e sull’indicazione dei responsabili; • 2. d. l. 561/1946: stampati osceni o contrari alla pubblica decenza; • 3. art. 8 della l. 645/1952: stampa periodica che faccia apologia del fascismo.

  22. Disposizioni sulla stampa • Legge 8 febbraio 1948, n. 47. • Definizione di stampa – nozione composita • Con questo termine si indicano: - l’attività professionale (giornalismo) - l’attività imprenditoriale (impresa editoriale) - il bene economico posto in vendita (quotidiano o periodico) - il prodotto intellettuale messo in circolazione (articolo all’interno del quotidiano o periodico)

  23. Definizione di stampa o stampato • Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione (art. 1)

  24. legge n. 47/1948 • Obbligo di indicare nello stampato luogo, anno, generalità dello stampatore e del proprietario; • Obbligo di deposito di copie dello stampato presso la Prefettura; • E’ reato solo l’omissione della registrazione e dell’indicazione dei responsabili (editore e/o stampatore): questi sono i delitti di cui parla l’art. 21 Cost.; • Abolizione dell’autorizzazione prefettizia, ma solo obbligo di registrazione presso il tribunale competente per territorio dei quotidiani e periodici;

  25. legge n. 47/1948 • La registrazione ha solo fine certificativo e il Tribunale non ha poteri discrezionali, ma accerta solo (Corte costituzionale, sentenza n. 13/19la regolarità della documentazione presentata57); • Rimane la figura del direttore responsabile, ma non è più necessario il riconoscimento prefettizio (vedi slide successiva); • Mancata revisione della disciplina penalistica dei reati a mezzo stampa; • Presenti alcune disposizioni integrative dell’art. 528 c. p. su tutela dei minori da pubblicazioni oscene o raccapriccianti; • Introdotto l’istituto della rettifica, da compiersi entro termini brevi e con lo stesso rilievo tipografico della notizia.

  26. La responsabilità del direttore della testataCorte costituzionale, sentenza n. 3/1956 • Quesito: la responsabilità del direttore di giornale, quale la configura l'art. 57, n. 1, cod. pen., rappresenta un caso di responsabilità personale oppure un caso di responsabilità per fatto altrui? • Infatti, l’art. 27 Cost. precisa che «la responsabilità penale è personale». • Soluzione: il direttore risponde per fatto proprio a titolo di colpa (omissione di controllo) e quindi la sua responsabilità viene meno per caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico o errore invincibile.

  27. La responsabilità del direttore della testataCorte costituzionale, sentenza n. 3/1956 • Legge n. 127/1958, che ha modificato l’art. 57 c.p., che ora recita: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

  28. Il sostegno economico alla stampa • Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, permane il meccanismo di integrazione del prezzo della carta (legato all’istituto del prezzo amministrato dei quotidiani) ad opera dell’Ente nazionale cellulosa e carta, e si aggiungono altre agevolazioni fiscali e riduzioni tariffarie alle imprese editoriali. (L’Ente cellulosa e carta è stato liquidato solo con il d. l. 526/1993, convertito in l. 76/1993). • Tale impostazione non muta con la l. 168/1956 (Provvidenze per la stampa).

  29. Il sostegno economico alla stampa • Muta invece con la l. 1063/1971 (Provvidenze a favore dell’editoria giornalistica): - oltre all’integrazione del prezzo della carta, spettano alle imprese editrici anche contributi straordinari finanziati dal bilancio statale, assegnati in modo inversamente proporzionale alla quantità di carta utilizzata l’anno precedente (così vengono agevolate le imprese editoriali minori); - forme di credito agevolato per le imprese editoriali.

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