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Storia del Diritto Medievale e Moderno 2007-2008. Il diritto come prodotto della storia. LE FUNZIONI DEL DIRITTO. CERTEZZA GIUSTIZIA Nei rapporti individuali Nei rapporti con i governanti Nei rapporti internazionali In considerazione del conflitto tra interessi e valori.
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LE FUNZIONI DEL DIRITTO • CERTEZZA • GIUSTIZIA Nei rapporti individuali Nei rapporti con i governanti Nei rapporti internazionali • In considerazione del conflitto tra interessi e valori
Ordinamenti giuridici e Stato in senso moderno • La lenta conquista del monopolio delle funzioni giuspubblicistiche • Il problema del diritto di punire e di fare guerra
Si può parlare di storia del diritto italiano?Quale Italia? Si può parlare di una storia del diritto europeo Quale Europa?
Italia (da quando Italia?) • Europa (un’idea risalente quella degli Stati Uniti d’Europa: Victor Hugo, Carlo Cattaneo, Giuseppe Mazzini ….) • Globalizzazione del diritto come estensione di un insieme di norme giuridiche al di là dei confini politici e sociali in cui sono sorte (fenomeno non nuovo ad esempio nel diritto dei mercanti e nel diritto del mare)
Storia d’Italia e Storia d’Europa • Migrazione di popoli • Trasmissione di cultura e di idee • Circolazione di uomini • Caratteri della società • religione, cultura, filosofia, strutture familiari
Sovranità dello Stato Il lento risultato di una lunga evoluzione che si è concretizzato appieno, con il monopolio delle funzioni giuspubblicistiche, soltanto nell’Ottocento
Fonti dell’ordinamento giuridico nell’evoluzione storica Intreccio delle fonti nell’evoluzione del diritto, ossia “metodi di fare” o di produrre diritto: • Legislazione - fonte autoritativa • Dottrina - pensiero dei “giuristi” nell’individuazione, interpretazione e sistemazione di norme giuridiche • Prassi - consuetudine e decisioni digiudici
Compiti della ricerca storico-giuridica • Mostrare le successive trasformazioni e il rapporto reciproco di questi grandi filoni in cui si articolano le fonti del diritto
Gli operatori del diritto • Legislatori • Avvocati • Giudici • Professori
Istituzioni e fonti del diritto: un processo circolare
Storia delle istituzioni delle fonti del diritto della giustizia
L’imperatore Costantino (272-337) • Separazione dell’amministrazione civile da quella militare • 313 Legittimazione della religione cristiana • 318 Giurisdizione civile dei vescovi • Controllo sulla Chiesa • I concilio di Nicea (325) - condanna dell’arianesimo
L’eredità del tardo - antico • Impero e imperatore • Fonti del diritto: costituzioni (edicta) e rescritti • Separazione delle gerarchie civili da quelle militari • I caratteri del processo • Codice Teodosiano (438) • Gelasio I (Pontefice 492-496): separazione dei poteri: “…Due dignità distinte …” - Distinzione tra sfera religiosa e sfera civile (Vangeli di Luca e Matteo) • Compilazione di Giustiniano (527-565)
Giustiniano (483-565) Mosaico bizantino in Ravenna
La regola Benedettina Benedetto da Norcia (480-547) • Insediamento a Cassino (539) distrutto nel 577 dai Longobardi • Prima citazione della regola nei Dialogi di Gregorio Magno • Principi fondamentali della Regola • Obbedienza • Gerarchia • Meritocrazia Trascrizione di codici antichi
Gregorio Magno (540-604) Praefectus urbi, monaco benedettino (575), vescovo di Roma • Evangelizzazione dell’Inghilterra • Dialoghi (vite dei Santi) • Lettere (Epistolae) Questioni di interpretazione e di prassi da risolvere su un consistente apparato probatorio e con riferimento ai testi della Scrittura • Ultima citazione del Digesto di Giustinino e prima citazione della Regola benedettina
Penitenziali irlandesi e inglesi Monaci irlandesi (San Colombano) fondano monasteri nell’Europa continentale: in Italia Bobbio Penitenziali (manuali per i confessori) insistono sull’elemento soggettivo (intenzione) dell’azione ai fini della graduazione della penitenza: influenza sulle legislazioni dei popoli germanici, in particolare, su quella longobarda
35. Si quis autem laicus ex malis actibus suis conversus fuerit ad Dominum et omnem malum egerit, id est fornicando et sanguinem effundendo, tribus annis peniteat et inermis existat nisi virga tantum in manu eius et non maneat cum uxore sua sed in primo anno cum pane et aqua et sale ieiunet per mensura et non maneat cum uxore; post penitentiam trium annorum det pecuniam pro redemptionem anime sue et fructum penitentie in manus sacerdotis et cenam faciat servis Dei et in cena consummabitur et recipietur ad communionem; intret ad uxorem suam post integram et perfectam penitentiam suam et si ita libuerit iungatur altario. 35. Per quel che riguarda i laici, se qualcuno, allontanandosi dalle cattive azioni, si sarà convertito al Signore dopo aver però compiuto ogni sorta di malvagità, ad esempio fornicando od uccidendo, faccia penitenza per tre anni, e vada senza armi, eccettuato un bastone, e nel primo anno faccia penitenza a pane ed acqua, e non stia con sua moglie. Dopo una penitenza di tre anni offra del denaro nelle mani del sacerdote, per la redenzione della sua anima e come frutto della penitenza, e imbandisca una cena per i servi di Dio, e nella cena sia riammesso alla comunione; e dopo aver portato integralmente a termine la penitenza potrà unirsi a sua moglie. Penitenziale di Finnian (sec. VI)
Dall’Età tardo-anticaal Medioevo Salvataggio e trasmissione dei testi della cultura greca e romana e, in particolare, del diritto romano Monachesimo Ideale dell’impero cristiano Struttura gerarchica della Chiesa Età tardo-antica Medioevo 476 d.C.
Fonti prevalenti nell’altomedioevo • CONSUETUDINE • LEGGI DEI REGNI DELLE NAZIONI GERMANICHE • FORMAZIONE CONSUETUDINARIA DI ISTITUTI NUOVI
Principio della personalità della legge • In un medesimo ordinamento, vigono leggi diverse applicate con riguardo alla nazionalità delle persone • I romani vivono secondo la legge romana, i longobardi secondo quella longobarda ecc. • Si eccettuano generalmente le norme di diritto “pubblico” e penale • Quale legge è applicabile nei rapporti misti?
Italia bizantina e longobarda (sec. VI-VIII)
Editto di Rotari re dei longobardi (643) • Mettere in iscritto le consuetudini del popolo longobardo, affinché i giudici le applichino con certezza e imparzialità
Editto di Rotari (643 d.C.)attentati contro il re e omicidio per conto del re 1. Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius infiscentur. 2. Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut hominem per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit culpabilis, nec ille nec heredes eius quoquo tempore ab illo aut heredes ipsius requisitionem aut molestia patiatur; quia postquam corda regum in manum Dei credimus esse, non est possibile, ut homo possit eduniare, quem rex occidere iusserit.
Editto di Rotari (643 d.C.)attentati contro il re e omicidio per conto del re 1. Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati. 2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.
Editto di Rotari (643 d.C.)composizione pecuniaria 48. De oculo evulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum adpretietur, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui oculum excusserit. 49. De naso absciso. Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii ipsius conponat, ut supra. 50. De labro absciso. Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos sedicem, et si dentes apparuerint unus duo aut tres, conponat solidos viginti. 51. De dentes priores. Si quis alii dentem excusserit, qui in riso apparit, pro uno dentem dit solidos sidicem; si duo aut amplius fuerint in risu apparentis, per hoc numero conponantur et adpretietur. 52. De dentes maxillares. Si quis alii dentem maxillarem unum aut plures excusserit, per unum dentem conponat solidos octo.
Editto di Rotari (643 d.C.)composizione pecuniaria 48. Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio. 49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra. 50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi. 51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero. 52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.
La fine del VII secolo • 672-670 affermazione decisiva del cattolicesimo ai vertici del regno, lotta contro gli ariani, gli eretici e gli ebrei: superamento del dualismo etnico tra Romani e Longobardi • 680 pace con Bisanzio: maggior libertà di circolazione delle persone (presenze greche in Italia, artisti e maestranze orientali) • Accentuazione dei tratti romanici nella regalità e nelle manifestazioni del potere: convocazione del sinodo di Pavia del 698
Liutprando re cattolico prologo alle leggi (713 d.C.) Leleggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso di stabilire e valutare con saggezza non le ha concepite nell'animo, ponderate nella mente e rese proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma per volontà e ispirazione di Dio, perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta il saggissimo Salomone che dice: " Come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si seccano, ma se per la sua clemenza le lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza. " Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo ha dichiarato nella sua lettera, dicendo: " ogni ottimo regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre della luce". [...] Noi, seguendo la norma di [Rotari], ispirati, come crediamo, dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a togliere ed aggiungere quelle cose che ci sono parse conformi alla legge di Dio, come abbiamo ordinato di scrivere in questa pagina. Per questo io, Liutprando, in nome di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende di marzo, nell'undicesima indizione, assieme a tutti i giudici, sia delle parti dell'Austria e della Neustria sia anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri Longobardi miei fedeli, alla presenza di tutto il mio popolo, queste cose con consiglio comune ci sono parse e piaciute sante e conformi al timore ed all'amore di Dio.
Liutprando re cattolico prologo alle leggi (713 d.C.) Legis quas christianus ac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire disponit, non sua providentia, sed Dei notu et inspiratione eas animo concepit, mente petractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in mano Dei est, atestante sapientissimo Salomonem, qui ait: Sicut aquae, ita cor regis in mano Dei; si tenuerit eas, omnia siccabantur, si autem clementer eas demiserit, universa inrigantur et replentur suavitatem. Quidem et apostolus domini Iacobus in epistola sua ededit dicens: Omnem donum optimum et omnem datum perfectum desursum est, discendens a patre luminum. [...] Cuius nos normam sequentes, divinitus ut credimus inspirati, simili modo ea que iuxta Dei legem nobis congrua paruerunt, subtrahere et addere previdemus, sicut et in presentem paginam scrivere iussimus. Ob hoc ego in Dei nomine Liutprand excellentissimus christianus Langobardorum rex, anno Deo protegente regni mei primo, pridiae kalendarum Martiarum, indictione undecima, una cum omnibus iudicibus tam de Austriae et Neustriae partibus, necnon et de Tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis Langobardis et cuncto populo adsistente, haec nobis commune consilio, iuxta ob Dei timore atque ac sancta conparuerunt et placuerunt.
Liutprando 744 d.C. c. 91 de scribisLa personalità del diritto « De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerunt ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et si quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit e pacionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non impotetur contra legem, quia ambae partis volontariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniatur esse ».
Regno d’Italia Carlo Magno comincia a regnare in Italia quando entra nella Capitale Pavia Pavia sede del Regno, dell’amministrazione giudiziaria (giudici di palazzo e conti palatini), amministrativa e fiscale secondo il modello della capitale tardo antica che ancora esisteva a Costantinopoli Pavia mercato del Regno: associazioni di produttori e mercanti sotto il controllo della camera regia.
Le fonti del diritto • Capitolari generali • Capitolari particolari • Leggi nazionali • Consuetudini • Conferma della personalità del diritto
La giustizia • Dal 780 gli scabini - in Italia funzionari longobardi e notai - , esperti di diritto longobardo e franco, consuetudini e prassi, affiancano le autorità militari e politiche (conti) • Attività di controllo dei missi dominici (800-802) per garantire giustizia contro i soprusi dei potenti (giustizia delegata dall’imperatore) • Inquisizione • Non si importa un sistema giudiziario (e normativo) nuovo, ma ci si limita a dettare poche regole di carattere generale che tendono ad uniformare - talvolta a correggere - consuetudini e procedure locali
Fonti e insegnamento del diritto nell’alto medioevo • Dalle leggi dei re longobardie dai capitolari • al capi tolare olonese dell’825 di Lotario: giudici regi e imperiali e notai insegnano il diritto a studenti provenienti da Como, Bergamo, Milano, Brescia, Lodi, Vercelli, Novara, Genova, Tortona, Asti e Acqui • All’expositio ad librum papiensem (sec. XI)