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Debiti e recuperi: linee guida

Debiti e recuperi: linee guida. Evoluzione normativa – Fonte Min. P.I. A - I "regi" decreti e l’esame di riparazione Le norme per l’istruzione, regolamentate dai "regi" decreti degli anni ’20, prevedevano gli esami di riparazione per gli studenti che non conseguivano la sufficienza.

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Debiti e recuperi: linee guida

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Presentation Transcript


  1. Debiti e recuperi: linee guida . D. A. M.

  2. Evoluzione normativa – Fonte Min. P.I. • A - I "regi" decreti e l’esame di riparazioneLe norme per l’istruzione, regolamentate dai "regi" decreti degli anni ’20, prevedevano gli esami di riparazione per gli studenti che non conseguivano la sufficienza. • B - 1977, cancellati gli esami di riparazione per elementari e medieNel 1977, con la Legge n. 517 del 4 agosto, vengono aboliti gli esami di riparazione per le scuole elementari e medie. Viene introdotta una nuova forma di valutazione degli alunni. • C - 1995, abolizione degli esami di riparazione anche nelle superiori. Nascono i "debiti"Nelle scuole secondarie superiori gli esami di riparazione vengono aboliti nel 1995 con la legge n. 352 dell’8 agosto. In sostituzione degli esami di riparazione viene disposto l’obbligo di frequentare appositi corsi di recupero organizzati dalle scuole per gli studenti in debito formativo che non hanno raggiunto i livelli di apprendimento previsti in alcune discipline di studio. • D - 2007, i debiti vanno saldati entro il 31 agostoCon il decreto firmato dal Ministro Fioroni, vengono introdotte nuove modalità per il recupero dei debiti: corsi di recupero e verifiche intermedie; corsi di recupero estivi e verifica finale entro il 31 agosto e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico. D. A. M.

  3. C – 1995 Nelle scuole secondarie superiori gli esami di riparazione vengono aboliti nel 1995 con la legge n. 352 dell’8 agosto Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi(modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352) . I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996. D. A. M.

  4. C – ABOLIZIONE ESAMI RIPARAZIONE O.M. 21 MAGGIO 2001 N. 90 Art.13Scrutini finali 3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. 4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo. 5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo); b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. 6. Nell’esercizio dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo, nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto. 9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. D. A. M.

  5. INTERMEZZOMODIFICHE ALL’ESAME DI STATO L. 01 / 2007 E D.M.42/2007 22/5/07 L. 01 / 2007 • Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11.1.2007,n.1, art.1, capoverso art.1, comma 1, lettera a); • Limitatamente agli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della legge 11-1-2007,n.1, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica per tali anni. Conseguentemente, in sede di scrutinio finale del corrente anno scolastico, il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto, come precisato nella C.M. n. 5 del 17-1-2007, delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest’ultimo caso, l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata. D.M. 42 / 2007 • Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. • Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe. • Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2007/2008. D. A. M.

  6. D – 2007 Decreto Ministeriale n. 80 del 03 ottobre 2007 –“Decreto Fioroni” - PREMESSA Art. 1 Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa.Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. D. A. M.

  7. D – 2007 Decreto Ministeriale n. 80 del 03 ottobre 2007 –“Decreto Fioroni” - DOPO IL I QUADRIMESTRE Art. 2 • Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. • Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. • Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma. Art. 3 Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche nell’ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni. D. A. M.

  8. D – 2007 Decreto Ministeriale n. 80 del 03 ottobre 2007 –“Decreto Fioroni” - SCRUTINIO FINALE Art. 5 • Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. • La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. • Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. • Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.. (Non richiamato obbligo frequenza in modo esplicito) D. A. M.

  9. D – 2007 Decreto Ministeriale n. 80 del 03 ottobre 2007 –“Decreto Fioroni” - ENTRO INIZIO LEZIONI Art. 6 A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. Art 7 Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine  del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. D. A. M.

  10. D – 2007 Decreto Ministeriale n. 80 del 03 ottobre 2007 –“Decreto Fioroni” - DISCIPLINA TRANSITORIA Art. 8 • Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007. (regole attuali) • A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato. D. A. M.

  11. D – 2007 Decreto Ministeriale n. 80 del 03 ottobre 2007 –“Decreto Fioroni” - ADEGUAMENTI POF Art. 9 Il piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione. Le relative modifiche del piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie. D. A. M.

  12. Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653(in GU 25 maggio 1925, n. 120)Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzioneintegrato e modificato dalRegio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico • Capo V - Delle operazioni di esame. • Art. 78 • Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'articolo 16, e sulla diligenza. • Art. 79 • Il voto di profitto nei primi due trimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti.Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. (*) • (*) Nota: modificato dall'art.2, cc. 3 e 4, del RD 21 novembre 1929, n. 2049, Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico • Art. 80 • Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti, si tien conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono avere valore decisivo. Quando, per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame indipendentemente dal disposto dell'art. 38, ultimo comma. D. A. M.

  13. O. M. 92 del 05.11.2007 • La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo per migliorare la qualità degli apprendimenti • Mira a sviluppare una sempre maggiore responsabilizzazione dello studente e a garantire la qualità • Le attività di recupero sono una parte ordinaria e permanente e si realizzano durante tutto l’anno, a cominciare dalla fase iniziale delle lezioni • E’ favorita la partecipazione attiva degli studenti e l’informazione alle famiglie D. A. M.

  14. Punti principali O.M. 92 - 1 • Le attività di recupero dopo gli scrutini intermedi e finali si riferiscono alle lacune individuate in tale sede • I risultati sono oggetto di valutazione espressa e sulla base di verifiche documentabili – gli stessi potranno incidere sul giudizio di ammissione / non ammissione alla classe successiva e oltre a accertare il grado di competenza costituiscono occasione per ulteriori forma di supporto e miglioramento • Gli studenti sono tenuti alla frequenza, salva dichiarazione della famiglia, e devono in ogni caso sottoporsi alla verifica sul recupero (di cui saranno informate le famiglie). • Potranno esservi anche interventi di promozione allo studio individuale • Nel predisporre gli interventi di recupero il Consiglio di classe può anche tener conto della possibilità di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi D. A. M.

  15. Punti principali O.M. 92 - 2 • Nel giudizio finale la proposta di voto del singolo insegnante terrà conto – oltre agli elementi prima visti – delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e di recupero precedentemente effettuate. • Alla luce di quanto sopra il primo giudizio finale potrà essere: • Ammesso/a - non ammesso / a - sospensione del giudizio Per i “sospesi” non sarà attribuito il credito e verranno comunicati: • Voti - carenze - interventi di recupero - verifiche (verifiche da concludersi entro il 31.08 o, eccezionalmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico) • Il Consigli di classe completerà quindi la decisione di giugno, sulla base delle verifiche del recupero e anche sulla base dei risultati conseguiti nell’intero percorso di recupero decidendo la ammissione / non ammissione • In caso di ammissione verrà anche deciso il credito formativo da attribuire D. A. M.

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