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Introduzione alla normativa: dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs 81/08. Ing. Luca Vienni. Cenni storici. Normativa degli anni ’50 DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56 Normativa Comunitaria di metà anni ’90 D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96 Revisione della Normativa Comunitaria
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Introduzione alla normativa: dalla 494/96 al Titolo IV - D.Lgs 81/08 Ing. Luca Vienni
Cenni storici • Normativa degli anni ’50 • DPR 547/’55 – DPR 303/’56 – DPR 164/’56 • Normativa Comunitaria di metà anni ’90 • D.Lgs. 626/’94 – D.Lgs. 494/’96 • Revisione della Normativa Comunitaria • D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza
SICUREZZA D.P.R. n° 547 del 27/04/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni ·Disposizioni generali -TITOLO I - ·Ambienti, posti di lavoro e di passaggio -TITOLO II - ·Norme generali di protezione dellemacchine-TITOLO III - ·Norme particolari di protezione per determinate macchine -TITOLO IV - ·Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento -TITOLO V - ·Impiantied apparecchi vari -TITOLO VI - ·Impianti macchine edapparecchi elettrici -TITOLO VII - ·Materie e prodotti pericolosi o nocivi-TITOLO VIII - ·Manutenzione e riparazione -TITOLO IX - ·Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza -TITOLO X ·Norme penali -TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali -TITOLO XII -
SICUREZZA D.P.R. 7 Gennaio 1956 n.164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni · CAMPO DI APPLICAZIONE · CAPO II: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE · CAPO III:SCAVI E FONDAZIONI · CAPO IV:PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME · CAPO V:PONTEGGI METALLICI FISSI · CAPO VI:PONTEGGI MOVIBILI · CAPO VII:TRASPORTO DEI MATERIALI · CAPO VIII:COSTRUZIONI EDILIZIE · CAPO IX:DEMOLIZIONI · CAPO X:NORME PENALI CAPO XI:DISPOSIZIONI FINALI
SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 626/94 poi 81/2008 INFORTUNIO & MALATTIA PROFESSIONALE Le 4 coppie “chiave” della 626/94 FORMAZIONE & INFORMAZIONE PREVENZIONE & PROTEZIONE CONSULTAZIONE & PARTECIPAZIONE
SICUREZZA La normativa in materia di Sicurezza NORME SOCIALI Testo Unico D.Lgs. 81/2008 NORME DI CARATTERE PENALE NORME VALIDE PER TUTTE LE AZIENDE CON 1 DIPENDENTE NORME VALIDE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON ESCLUSIONE DI AMBIENTI DOMESTICI E CIRCOLAZIONE SULLE STRADE
Dlgs626/94 SICUREZZA • Titolo I • Art. 1: Campo di applicazione • Art. 2: Definizioni • Art. 3: Misure generali di tutela • Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto • Art. 5: Obblighi dei lavoratori • Art. 6: Obblighi dei preposti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori • Art. 7: Contratto di appalto o contratto d’opera • Art. 8: Servizio di protezione e prevenzione • Art. 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione • Art. 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi • Art. 11: Riunione periodica diprevenzione e protezionedai rischi • Art. 12: Disposizioni generali • Art. 13: Prevenzione incendi • Art. 14: Diritti in caso di pericolo grave ed immediato • Art. 15: Pronto soccorso • Art. 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria • Art. 17: Il medico competente • Art. 18: Rappresentante per la sicurezza • Art. 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza • Art. 20: Organismi paritetici
Dlgs626/94 SICUREZZA • Art. 21: Informazione dei lavoratori • Art. 22: Formazione dei lavoratori • Art. 23: Vigilanza • Art. 24: Informazione, consulenza, assistenza • Art. 25: Coordinamento • Art. 27: Comitati regionali di coordinamento • Art. 28: Adeguamenti al processo tecnico • Art. 29: Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali • Titolo II LUOGHI DI LAVORO • Art. 30: Definizioni • Art. 31: Requisiti di sicurezza e di salute • Art. 32: Obblighi del datore di lavoro • Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO • Art. 34: Definizioni • Art. 35: Obblighi del datore di lavoro • Art. 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro • Art. 37: Informazione • Art. 38: Formazione ed addestramento • Art. 39: Obblighi dei lavoratori
Dlgs626/94 SICUREZZA Titolo IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Art. 40: Definizioni • Art. 41: Obbligo di uso • Art. 42: Requisiti dei DPI • Art. 43: Obblighi del datore di lavoro • Art. 44: Obblighi dei lavoratori • Art. 45: Criteri per l’individuazione e l’uso • Art. 46: Norma transitoria • Titolo V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI • Art. 47: Campo di applicazione • Art. 48: Obblighi dei datori di lavoro • Art. 49: Informazione e formazione • Titolo VI USI DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI • Art. 50: Campo di applicazione • Art. 51: Definizioni • Art. 52: Obblighi del datore di lavoro • Art. 53: Organizzazione del lavoro • Art. 54: Svolgimento quotidiano del lavoro • Art. 55: Sorveglianza sanitaria • Art. 56: Informazione e formazione
Dlgs626/94 SICUREZZA • Art. 57: Consultazione e partecipazione • Art. 58: Adeguamento alle norme • Art. 59: Caratteristiche tecniche • Titolo VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI • Art. 60: Campo di applicazione • Art. 61: Definizioni • Art. 62: Sostituzione e riduzione • Art. 63: Valutazione del rischio • Art. 64: Misure tecniche, organizzative, procedurali • Art. 65: Misure igieniche • Art. 66: Informazione e formazione • Art. 67: Esposizione non prevedibile • Art. 68: Operazioni lavorative particolari • Art. 69: Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche • Art. 70: Registro di esposizione e cartelle sanitarie • Art. 71: Registrazione dei tumori • Art. 72: Adeguamenti normativi
Dlgs626/94 SICUREZZA • Titolo VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI • Art. 73: Campo di applicazione • Art. 74: Definizioni • Art. 75: Classificazione degli agenti biologici • Art. 76: Comunicazione • Art. 77: Autorizzazione • Art. 78: Valutazione del rischio • Art. 79: Misure tecniche, organizzative, procedurali • Art. 80: Misure igieniche • Art. 81: Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie • Art. 82: Misure specifiche per i laboratori e gli tabulatori • Art. 83: Misure specifiche per i processi industriali • Art. 84: Misure di emergenza • Art. 85: Informazioni e formazione • Art. 86: Protezione e controllo • Art. 87: Registri degli esposti e degli eventi accidentali • Art. 88: Registro dei casi di malattia e di decesso
Dlgs626/94 SICUREZZA • Titolo IX SANZIONI • Art. 89: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti • Art. 90: Contravvenzioni commesse dai preposti • Art. 91: Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori • Art. 92: Contravvenzioni commesse dal medico competente • Art. 93: Contravvenzioni commesse da lavoratori • Art. 94: Violazioni amministrative • Titolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI • Art. 95: Norma transitoria • Art. 96: Decorrenza degli obblighi di cui all’art. 4 • Art. 97: Obblighi di informazione • Art. 98: Norma finale • Allegato I: CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10) • Allegato II: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO • Allegato III: SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dlgs626/94 SICUREZZA • Allegato IV: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato V: ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Allegato VI: ELEMENTI DI RIFERIMENTO • Allegato VII: PRESCRIZIONI MINIME • Allegato VIII: ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI • Allegato IX: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI • Allegato X: SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO • Allegato XII: SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO • Allegato XIII: SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
SICUREZZA Il Luogo di Lavoro come campo applicativo della 626/94 Il campo di applicazione della 626/94 è il luogo di lavoro con esclusione dei cantieri temporanei e mobili per i quali viene emanato un decreto apposito: il D.Lgs. 494/96
SICUREZZA CANTIERE
SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 494/96 IMPRESA 2 D. Lgs 626/94 CANTIERED.Lgs 494/96 IMPRESA 1 D. Lgs 626/94 IMPRESA 3 D. Lgs 626/94 IMPRESA n D. Lgs 626/94
SICUREZZA Il Decreto legislativo n. 494/96 La necessità di una normativa specifica in materia di sicurezza e salute nei cantierideriva dalla constatazione che gran parte degli infortuni in cantiere nel passato erano legati ad una mancanza di prevenzione dei rischi e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro nei quali, spesso, gli infortuni mortali erano causati dalla totale disarmonia delle fasi operative tutt’altro che concatenate e sincronizzate in modo opportuno.
SICUREZZA ASPETTI CRITICI : • In relazione al caso di un appalto di opera pubblica, l’incerta identificazione del committente pubblico • La non chiara identificazionedell’ambito di applicazione • L’incongruente conservazione delle responsabilità da parte delcommittenteanche quando provvede a delegare i suoi compiti al responsabile dei lavori • La superflua nomina dei coordinatori per la sicurezzain presenza di un’unica impresa presente in cantiere • L’inutilità del piano generale di sicurezza, in quanto duplicato del piano di sicurezza • La mancanza di un piano di sicurezza particolareggiatoa cura degli esecutori dei lavori il Decreto legislativo528/99
SICUREZZA Novità in materia di sicurezza introdotte dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs.528/99 Al committente o al responsabile dei lavori sono affidate precise responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri edili. E’ a loro, infatti, che viene demandato il rispetto dei principi generali di prevenzione nella fase di progettazione dell’opera. In particolare i committenti, privati o pubblici che siano, dovranno far redigere un piano di sicurezza e di coordinamento e consegnarlo alle imprese in concorso per l’esecuzione dell’opera inoltre, devono comunicare gli estremi identificativi del cantiere agli organi di vigilanza e controllo.
SICUREZZA E’ richiesta la redazione di4 nuovi documentirilevanti ai fini della salvaguardia della sicurezza Fascicolo Tecnico Notifica preliminare Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Piano Operativo di Sicurezza
SICUREZZA Sono introdotte due nuove figure con professionalità specifiche in tema di sicurezza nei cantieri: Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico. Ilcoordinatore per l’esecuzione dei lavori, che controlla la concreta applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e coordina tutte le imprese presenti in cantiere sotto il profilo della sicurezza
SICUREZZA Obblighi del Datore di Lavoro
POS e PSC SICUREZZA PRIMA DEL Dpr 222/03 Prima dell'approvazione del Dpr 222/03, era frequenteconfrontarsi condocumenti mancantidi un qualunque accenno a scelte prevenzionali di carattere progettuale e organizzativo,in grado di eliminare o ridurre all'origine i rischi per gli addetti all’esecuzione dei lavori, intervenendo sia sul progetto che sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative
POS e PSC SICUREZZA I documenti spesso non contenevano le informazioni relative alle caratteristiche del sito dove si sarebbe dovuto intervenire, né alcun riferimento all’area del futuro cantiere, né agli eventuali fattori esterni che potevano comportare rischi per gli operatori, né alle situazioni di rischio che le attività lavorative possono trasferire all’esterno del cantiere.
SICUREZZA DOPO IL Dpr 222 Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Csp, dovrebbe fare scelte progettuali e organizzative Le scelte progettuali rientrano nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare Le scelte organizzative rientrano nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Con il nuovo Regolamento, è necessario far sì che il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza costituiscano insieme un progetto integrato
SICUREZZA Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC IlPiano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito dal decreto legislativo 494/96, è lo strumento, con il quale il coordinatore per la sicurezza stabilisce le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli infortuni e la salute dei lavoratori in funzione dei rischi connessi con le lavorazioni
“Contenuti minimi” SICUREZZA
Disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 Testo in continuo aggiornamento!!! Ex: al gennaio 2013 si possono evidenziare l'inserimento del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008) e la modifica introdotta dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
TITOLO IV del D.Lgs81/08
TITOLO IV CAPO I