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ATTIVITA’ LAVORATIVA E ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E

ATTIVITA’ LAVORATIVA E ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E. USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. SABATO 05 LUGLIO 2008. ALCOL E LAVORO. Cos’è l’alcol ????. L’ alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena con una elevata capacità di indurre dipendenza.

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ATTIVITA’ LAVORATIVA E ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E

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  1. ATTIVITA’ LAVORATIVA EABUSO DI BEVANDE ALCOLICHEE USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE SABATO 05 LUGLIO 2008

  2. ALCOL E LAVORO Cos’è l’alcol ???? L’ alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena con una elevata capacità di indurre dipendenza. Inoltre, in particolari contesti lavorativi, l’interazione con solventi, pesticidi, metalli ed altri attori quali rumore, basse temperature e stanchezza, aumenta il rischio di sviluppare malattie professionali.

  3. I NUMERI DELL’ALCOL I consumi I dati dell’ISTAT indicano che il 75% degli italiani consuma alcol (l’87% degli uomini e il 63% delle donne). Il primo bicchiere viene consumato a 11-12 anni; l’età più bassa dell’intera Unione Europea (media UE 14,5 anni). Sono 3 milioni i bevitori a rischio ed 1 milione gli alcolisti; 817.000 giovani di età inferiore ai 17 anni hanno consumato nel 2000 bevande alcoliche e circa 400.000 bevono in modo problematico. Il 7% dei giovani dichiara di ubriacarsi almeno tre volte alla settimana ed è in costante crescita il numero di adolescenti che consuma alcol fuori dai pasti (+ 103% nel periodo 1995-2000 tra le 14-17enni). Gli astemi, in costante diminuzione, rappresentano il 25% della popolazione.

  4. I NUMERI DELL’ALCOL Infortuni sul lavoro In Italia, ogni anno, vengono denunciati all’INAIL circa 940.000 infortuni sul lavoro con durata di inabilità superiore alle tre giornate. Di questi, circa il 51% accadono con modalità quali ad esempio: “ha urtato contro..”, ha messo un “piede in fallo”, è “caduto dall’alto..” o “in piano..” o “ in profondità...”, ha avuto un incidente “a bordo di..” o “alla guida di..”, Questi non accadono esclusivamente a causa del consumo di bevande alcoliche, ma l’assunzione di alcol può influire pesantemente sul loro verificarsi.

  5. I NUMERI DELL’ALCOL Infortuni e alcol Alcuni studi valutano che gli infortuni dovuti all’abuso di alcol siano il 10% - 20% di tutti gli infortuni. Altri studi, che hanno misurato l’alcolemia subito dopo l’infortunio sul lavoro, evidenziano che circa il 4% dei lavoratori infortunati presenta livelli elevati di alcol nel sangue. Prendendo in considerazione questi dati è possibile affermare che il 4-20% degli infortuni lavorativi è alcol correlato. Ciò significa che dei 940.000 infortuni sul lavoro 37.000-188.000 hanno come causa il consumo di alcolici. L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta sempre un “rischio aggiuntivo”, rispetto ad un rischio lavorativo preesistente, che deve essere sempre ridotto al minimo.

  6. I NUMERI DELL’ALCOL Malattie Ogni anno sono attribuibili, direttamente o indirettamente, al consumo di alcol: il 10% di tutte le malattie, il 10% di tutti i tumori, il 63% di tutte le cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità o delle malattie croniche. Il consumo di bevande alcoliche, determina il potenziamento degli effetti all’esposizione professionale ad agenti chimici (solventi in particolare) e neurotossici (piombo, ecc.).

  7. I NUMERI DELL’ALCOL Ricoveri Complessivamente, il 10% dei ricoveri è attribuibile all’alcol; nell’anno 2000 tale numero è stato stimato in 326.000, di cui 100.000 con diagnosi totalmente attribuibile all’alcol (relazione al Parlamento del Ministro della Salute). Decessi Ogni anno in Italia circa 40.000 persone muoiono a causa dell’alcol per cirrosi epatica, tumori, infarto del miocardio, suicidi, omicidi, incidenti stradali e domestici e per incidenti in ambienti lavorativi.

  8. NORME CHE REGOLANO IL CONSUMO DI ALCOLICI In tema “lavoro e assunzione di alcol” esistono norme che, attraverso l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione italiana, permettono di valutare una eventuale assunzione di sostanze alcoliche in rapporto a diversi momenti della vita lavorativa. Costituzione della Repubblica Italiana, 1 gennaio 1948 • articolo 13: La libertà individuale è inviolabile (…) • articolo 32: (…) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (…) In particolare, lo Stato, per specifiche categorie di lavoratori, ha formulato leggi, tanto in relazione all’idoneità all’assunzione che in previsione di sanzioni (fino al licenziamento) una volta che l’assunzione sia già avvenuta, qualora si verifichino problemi e patologie alcolcorrelate.

  9. NORME CHE REGOLANO IL CONSUMO DI ALCOLICI Leggi dello Stato che prevedono inidoneità all’assunzione o sanzioni, sino al licenziamento, per le eseguenti categorie: • Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Forze armate - Corpo di polizia penitenziaria • Corpo forestale dello Stato - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Polizia mineraria • Personale di regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi - Ente Autonomo delle Ferrovie dello Stato • Licenza o abilitazione degli esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie • Insediamento e attività dei pubblici esercizi • Inabilità al pilotaggio - Idoneità della gente di mare - Regolamento per la navigazione interna, norme sulla navigazione da diporto - Abilitazione per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore • Abilitazione operazioni relative all’impiego di gas tossici - Abilitazione alla condotta di generatori a vapore

  10. NORME CHE REGOLANO IL CONSUMO DI ALCOLICI D.Lgs 81/2008 Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota 1. ….. 2. ….. 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. ALLEGATO IV – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande 1.11.3.1. …….. 1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. 1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

  11. NORME CHE REGOLANO IL CONSUMO DI ALCOLICI Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, n. 125 del 30 marzo 2001 – Intesa della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006 che individua le attività lavorative a rischio – articolo 15 “disposizioni per la sicurezza del lavoro” Lo scopo della norma è la promozione di stili di vita sani attraverso l’informazione sui rischi legati all’abuso di bevande alcoliche: la norma tende quindi al recupero del lavoratorecon problemi di abuso di alcol e non alla sua esclusione dal lavoro e dalla società.

  12. LEGGE 125 del 30 Marzo 2001 e SICUREZZA SUL LAVORO Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) 1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Definizione delle attività che comportano un elevato rischio: CONFERENZA STATO REGIONI - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 In tali attività lavorative elencate di seguito, è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche. Si ritiene che il divieto di assunzione sia da estendere all’intervallo pranzo. Resta fermo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche all’interno dell’azienda.

  13. Allegato I CONFERENZA STATO REGIONI - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI. 1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

  14. Allegato I CONFERENZA STATO REGIONI - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI. 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 (LAVORI IN TUBAZINI, CANALIZZAZIONI, …) del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

  15. Allegato I CONFERENZA STATO REGIONI - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI. 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E …; b) .. c) .. d) personale navigante delle acque interne; e) .. f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo … h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;

  16. Allegato I CONFERENZA STATO REGIONI - PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI. 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

  17. LEGGE 125 del 30 Marzo 2001 e SICUREZZA SUL LAVORO 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente .., ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza ….. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e‘ punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 516.45 a Euro 2582.28.

  18. LIMITI E SORVEGLIANZA SANITARIA Legge 125/2001 per le attività di cui all’elenco limite di alcolemia = 0. Codice della strada limite di alcolemia misurato con etilometro = 0.5 mg/l Le aziende con presenza di attività in elenco vietano la somministrazione di alcolici anche nella pausa pranzo al fine della rispondenza alla LEGGE 125/2001. Non vengono effettuati esami screening mirati ad identificare il solo consumo cronico di bevande alcoliche stante anche il fatto che il divieto previsto dalla legge 125/01 è esclusivamente riferito all’assunzione di bevande alcoliche nello stretto ambito lavorativo . E’ evidente, tuttavia, che, nella valutazione di un caso specifico, nell’ambito della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, il medico competente potrà richiedere tutti quegli accertamenti sanitari finalizzati ad individuare condizioni cliniche che possano comportare limitazione, parziale o assoluta, del giudizio di idoneità riferito alla esecuzione di specifici compiti lavorativi.

  19. UNA BUONA SALUTE E’ UN BUON AFFARE PER TUTTI Non consumare bevande alcoliche nei luoghi di lavoro, ed astenersi dall’assumerne prima di recarsi al lavoro porta a • Ridotto rischio di infortuni ed incidenti lavorativi • Una migliore atmosfera lavorativa • Una migliore turnazione e organizzazione lavorativa • La riduzione dell’assenteismo per problemi di salute • Un’aumento della produttività • Un miglior impatto aziendale • Una migliore immagine per l’azienda Le aziende che attuano programmi di promozione della salute riscontrano notevoli cambiamenti in positivo. A tale riguardo è importante ricordare che le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto Legislativo 81/2008) indicano che “ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od ommissioni (…)” Art 20.

  20. TOSSICODIPENDENZA E LAVORO INTESA IN MATERIA DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA. PROVVEDIMENTO 30 OTTOBRE 2007 Per le mansioni a rischio individuate dal provvedimento, viene resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs 81/2008 Il medico competente, preventivamente e periodicamente, deve richiedere test di screening per verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

  21. TOSSICODIPENDENZA E LAVORO MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: • impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); • fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); • Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

  22. TOSSICODIPENDENZA E LAVORO MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI • Mansioni inerenti le attività di trasporto • conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; • personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, ….; • personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; • personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

  23. TOSSICODIPENDENZA E LAVORO MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I …………; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

  24. TOSSICODIPENDENZA E LAVORO Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope n° 309/90 art.124 I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione (…) se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro (…) e, comunque, per un periodo non superiore ai tre anni (…) art.125 1. Gli appartenenti a categorie di lavoratori destinate a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro (…), di concerto con il Ministero della Sanità, sono sottoposti (…) a spese del datore di lavoro ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione e (…) ad accertamenti periodici (…)

  25. FINE PRESENTAZIONE

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