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IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LE RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI

IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LE RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA RIFORMA BRUNETTA Il quadro normativo del nuovo regolamento. COMINCIAMO DALLA NORMA. DIRETTA APPLICAZIONE. ARTICOLO 11. Comma 1

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IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LE RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI

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  1. IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LE RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI DOPO LA RIFORMA BRUNETTA Il quadro normativo del nuovo regolamento

  2. COMINCIAMO DALLA NORMA

  3. DIRETTA APPLICAZIONE ARTICOLO 11 Comma 1 La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Comma 3 Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

  4. In aggiunta, bisogna ricordare le norme di diretta applicazione agli Enti locali, che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato previste dall’art. 74 comma 1:

  5. NORME DI PRINCIPIO Fuori dalle norme di esclusiva potestà dello stato Titolo IV capo II della dirigenza (articoli da 37 a 47) l'intero capo II, se fosse anch'esso direttamente applicabile, comporterebbe modifiche piuttosto consistenti in tema di dirigenza pubblica, relativamente alla possibilità di assegnare incarichi a tempo determinato (percentuali massime di incarichi attribuibili), dalle modalità di selezione (avviso pubblico anziché intuitu personae) e ai requisiti necessari per partecipare alla selezione stessa (titoli ed esperienze). Si tratta perciò di articoli applicabili ai soli Enti centrali e che devono considerarsi solo norme di principio per gli Enti locali, così come fra l’altro era già previsto dallo stesso D.Lgs. n. 165/2001. Questo però non vieta di definire principi che adattino agli Enti locali le norme sulla dirigenza pubblica centrale, attraverso l’adeguamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Per questo, nell’adeguamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, si dovrà tener conto del quadro complessivo normativo introdotto con il D.Lgs. 150/09.

  6. NORME DI PRINCIPIO… ma non solo Articolo 13 • Regolazione O.I.V.- Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8 Articolo 14 Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione delle performance

  7. SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 1/3 ART. 3 – PRINCIPI • La performance deve essere misurata e valutata su tre livelli: l’amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative e il singolo dipendente. • Le modalità di valutazione della performance devono essere conformi alle linee guida generali stabilite dalla commissione per la valutazione istituita a livello nazionale (prevista dall’art. 13 del decreto). • La misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l’incentivazione monetaria dei dipendenti. ART. 4 – CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE • Deve essere coerente con i contenuti della programmazione finanziaria ed è articolato nelle seguenti fasi: • definizione e assegnazione degli obiettivi con gli specifici indicatori, e delle risorse per realizzarli; • controllo infra annuale ed introduzione di eventuali correttivi; • valutazione del raggiungimento degli obiettivi e più in generale della performance organizzativa e individuale; • incentivazione sulla base dei risultati della valutazione; • rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo e agli utenti (trasparenza della performance).

  8. SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 2/3 ART. 5, comma 2 – CARATTERISTICHE DEGL OBIETTIVI Gli obiettivi di performance devono essere rilevanti, misurabili e riferibili ad uno specifico periodo. Devono essere anche confrontati con gli standard nazionali ed internazionali, con quelli di amministrazioni analoghe (ranking tra comuni) e con l’andamento dell’ultimo triennio. ART. 7 – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE • La valutazione della performance deve avvenire annualmente. • Ogni Ente adotta con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della performance che contiene: • fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità del processo di misurazione e valutazione delle performance; • modalità di raccordo con i sistemi di controllo vigenti; • modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria. • L’art. 7 prevede che la misurazione e valutazione delle performance venga svolta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (art. 14), dalla commissione di valutazione

  9. SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 3/3 ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALE • Per i dirigenti o apicali è collegata: • ai risultati dell’unità organizzativa diretta; • ai risultati di obiettivi individuali; • alle competenze professionali e manageriali dimostrate; • alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (dimostrata tramite una significativa differenziazione di giudizi). • Per il restante personale è collegata: • al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; • al contributo personale e alle competenze e comportamenti agiti. • L’art. 9, comma 3 prevede inoltre esplicitamente che non siano considerati nella valutazione i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale. ART. 13, commi 2 e 6, lett. d) – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Pur non essendo prevista direttamente come soggetto valutatore per comuni e province, alcune funzioni svolte dalla Commissione di valutazione hanno riflessi anche nei confronti degli Enti locali. • Si prevede innanzitutto che la commissione di valutazione costituita a livello nazionale definisca protocolli d’intesa con Anci e Upi per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6, 8 dello stesso art. 13; • Il comma 5, lett. d) stabilisce poi che la commissione definisca i parametri e i modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e di produttività ai quali dovranno adeguarsi anche gli Enti locali. ART. 15, comma 1 – RUOLO DELL’ORGANO POLITICO L’unico comma dell’art. 15 applicabile agli Enti locali stabilisce che l’organo di indirizzo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.

  10. NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI O DA RIFERIRE AI CCL 1/3 ART. 17, comma 2 – COSTO DELLA PREMIALITÀ L’introduzione dei nuovi principi di premialità non deve comportare nuovi o maggiori oneri; per raggiungere gli obiettivi definiti dal titolo III devono quindi essere utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili negli Enti locali. ART. 18 – CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO Il primo comma definisce le modalità per la valorizzazione del merito e in particolare prevede l’utilizzo di sistemi premianti selettivi (esattamente opposti alla logica della distribuzione “a pioggia”) e la valorizzazione dei best performer attraverso incentivi economici e percorsi di sviluppo di carriera (Peo, concorsi interni). Il secondo comma vieta esplicitamente la distribuzione indifferenziata dei premi o sulla base di automatismi. ART. 20 – STRUMENTI PER PREMIARE Accanto agli strumenti già introdotti dai Ccnl 1998-2001 (che vengono comunque parzialmente modificati) ne sono introdotti di nuovi finalizzati a premiare i risultati annuali (bonus e premio) e a valorizzare potenziali e competenze (accesso a percorsi di alta formazione). Nello specifico vengono previsti i seguenti strumenti: • bonus annuale delle eccellenze (deve essere adattato alla specificità dell’ente locale); • premio annuale per l’innovazione (deve essere adattato alla specificità dell’ente locale); • progressione economica orizzontale; • progressioni di carriera; • attribuzione di incarichi e di responsabilità; • accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale ed internazionale.

  11. NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI O DA RIFERIRE AI CCL 2/3 ART. 23, commi 1 e 2 – PROGRESSIONI ECONOMICHE (materia contrattuale) E’ prevista l’attribuzione selettiva delle progressioni ad una quota limitata di dipendenti e il collegamento delle peo alla valutazione delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi valutati annualmente. ART. 24 – PROGRESSIONI DI CARRIERA Si superano le progressioni verticali come modalità di selezione interna finalizzata a realizzare percorsi di carriera verticali ed è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 tutti i posti disponibili si coprano attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore di personale interno. La riserva è finalizzata a valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti. ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E DI RESPONSABILITÀ • L’assegnazione di incarichi di responsabilità è finalizzata alla crescita professionale e alla responsabilizzazione dei dipendenti. • Gli incarichi e responsabilità devono essere assegnati secondo criteri oggettivi e pubblici. • L’unico dubbio che sorge in merito al contenuto di questo articolo riguarda l’assegnazione degli incarichi secondo criteri oggettivi e pubblici che potrebbero richiamare la necessità di procedere ad una procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico, oggi invece attribuito intuitu personae nella maggior parte delle amministrazioni.

  12. NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI O DA RIFERIRE AI CCL 3/3 ART. 26 – ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI CRESCITA PROFESSIONALE • Per valorizzare le professionalità può essere promosso l’accesso a percorsi di alta formazione in istituzioni nazionali e internazionali. • Può essere inoltre previsto un periodo di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali per favorire la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze. ART. 27 –PREMIO DI EFFICIENZA • Si tratta, di una novità nei meccanismi di finanziamento delle risorse decentrate. E’ previsto che il 30% dei risparmi derivanti da riorganizzazione e innovazione è destinata ad incentivare il personale direttamente coinvolto (fino a 2/3 dell’importo) e ad incrementare il fondo (1/3 dell’importo). • I criteri sono fissati nell’ambito della contrattazione decentrata. ART. 31 - comma 2 – NORME PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL SSN • Per gli enti locali non vale il principio delle tre fasce di merito introdotte dall’art. 19 per gli enti dello stato ma è previsto che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

  13. SINTESI DEI TEMI DA TRATTARE 1. Trasparenza e qualità dei servizi 2. Misurazione valutazione e trasparenza delle performance (principi, sistema di valutazione, ciclo di gestione delle performance) 3. Merito e premi (o il contratto) 4. Funzioni dirigenziali

  14. MODIFICHE REGOLAMENTARI

  15. Come gestire il Ciclo delle performance in modo efficace? Come revisionare i sistemi di valutazione? Come affrontare le relazioni sindacali?

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