160 likes | 291 Views
La legge Stanca: principi ed attuazione. Dott. Antonio De Vanna Responsabile dell’Ufficio accessibilità dei sistemi informatici. Treviso 16 dicembre 2004 . Finalità della legge Stanca (Art. 1). Tutelare il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi
E N D
La legge Stanca: principi ed attuazione Dott. Antonio De Vanna Responsabile dell’Ufficio accessibilità dei sistemi informatici Treviso 16 dicembre 2004
Finalità della legge Stanca (Art. 1) • Tutelare il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi • Garantire, in particolare, il diritto di accesso dei disabili alle risorse informatiche e ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione
Contenuti innovativi • Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità • Per i privati il provvedimento non genera un obbligo, ma è fattore di stimolo a promuovere l’accessibilità dei loro siti • Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile, saranno resi disponibili in formati leggibili al computer da non vedenti o ipovedenti
Soggetti erogatori (Art. 3) • Si applica a: • pubbliche amministrazioni • enti pubblici economici • aziende private concessionarie di servizi pubblici • enti pubblici di assistenza e riabilitazione • aziende di trasporto e comunicazione a prevalente capitale pubblico • aziende appaltatrici di servizi informatici • Si estende a: • soggetti diversi che facciano richiesta di valutazione di accessibilità dei propri siti
Obblighi per l’accessibilità (Art. 4) • Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce condizione necessaria per: • i contratti stipulati dalle P.A. per la realizzazione e la modifica di siti internet • la concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili
Accessibilità strumenti didattici(Art. 5) • I criteri di accessibilità si applicano al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. • Si prevede, inoltre, che gli strumenti didattici forniti alle biblioteche scolastiche siano accompagnati da una copia realizzata su supporto digitale accessibile agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno.
Verifica dell’accessibilità (Art.6) • I soggetti privati richiedono la valutazione di accessibilità • dei propri siti internet • del materiale informatico • Il MIT, attraverso DIT e CNIPA, svolge le funzioni di verifica
Formazione (Art. 8) • Le problematiche dell’accessibilità diventano oggetto fondamentale di formazione: • Nell’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti • La formazione professionale nella P.A. è effettuata con tecnologie accessibili
Attuazione della legge (art. 10 e 11) • Regolamento di attuazione • Regole tecniche • La segreteria tecnica della Commissione ha predisposto gli schemi di tali provvedimenti
Regolamento di attuazione • Definisce: • I criteri generali per l'accessibilità dei servizi informatici • Le modalità di attribuzione della certificazione di accessibilità dei siti privati (bollino blu) • I controlli sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche • I controlli esercitabili sui soggetti pubblici • E’ elaborato previa consultazione con: • le associazioni delle persone disabili • gli sviluppatori competenti in materia di accessibilità • i produttori di hardware e software
Regolamento di attuazione • Modalità di valutazione accessibilità • verifica tecnica: valutazione condotta da esperti sulla base di parametri tecnici, anche con strumenti informatici • verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità tramite prove empiriche con l’intervento dell’utente dei servizi • I validatori sono inseriti in un elenco pubblico • I disabili sono coinvolti nel processo di verifica
Iter del regolamento • Schema definitivo elaborato e approvato in fase preliminare dal Consiglio dei Ministri a luglio 2004 • Successivamente approvato da: • Conferenza Unificata • Unione Europea • Consiglio di Stato • In attesa di: • parere Commissioni Parlamentari • firma del Presidente dello Stato • parere della Corte dei Conti • Pubblicazione in G.U. prevista per aprile 2005
Contenuti delle regole tecniche • Regole per l’accessibilità dei siti web pubblici • Metodologia per la valutazione dei siti • Regole di accessibilità dell’HW, S.O. e applicazioni • Regole per la gestione del logo • Regole e parametri economici per l’attuazione del processo di valutazione
Regole di accessibilità dei siti • Definiscono: • Le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità • Le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET • Sviluppate con un processo “aperto” • consultazione con le associazioni delle persone disabili, di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, produttori di hardware e software • pubblicità delle bozze di regole tecniche su web • supporto specialistico dei gruppi di lavoro istituiti presso la Segreteria della Commissione • Disponibili su www.pubbliaccesso.gov.it
Iter regole tecniche • Documenti in fase avanzata di predisposizione • Da sottoporre a parere U.E. entro gernnaio 2005 • Pubblicazione in G.U. prevista per maggio 2005, in forma di Decreto Ministeriale
accessibilità = efficienza + civiltàPer maggiori informazioni www.cnipa.gov.it www.pubbliaccesso.gov.it Treviso 16 dicembre 2004 La legge Stanca: principi ed attuazione – A. De Vanna