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Trieste, 15 giugno 2007

Trieste, 15 giugno 2007. ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Relatore dott. ing. Alberto Guglia. A. La libera professione Il lavoro nelle aziende (pubbliche o private). L’ORDINE PROFESSIONALE. L’Ordine Professionale Istituito con Legge 24 giugno 1923 n. 1395

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Presentation Transcript


  1. Trieste, 15 giugno 2007 ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Relatore dott. ing. Alberto Guglia A

  2. La libera professione Il lavoro nelle aziende (pubbliche o private)

  3. L’ORDINE PROFESSIONALE L’Ordine Professionale Istituito con Legge 24 giugno 1923 n. 1395 Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e architetti Art. 4 Le perizie e gli incarichi relativi alla professione di ingegnere e architetto sono conferiti dall’autorità giudiziaria agli iscritti all’albo. Le pubbliche amministrazioni, quando devono avvalersi dell’opera di ingegneri e architetti esercenti la professione libera, devono affidare gli incarichi agli iscritti nell’albo.

  4. L’ORDINE PROFESSIONALE L’Ordine Provinciale Le Federazioni Regionali (non ancora formalizzate) Il Consiglio Nazionale Ingegneri CNI In dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia

  5. L’ALBO • L’Albo Professionale • Dopo la riforma del 2001 con il DPR 328, l’Albo professionale è suddiviso in due sezioni e tre settori: • Sezione A:per la laurea specialistica • Sezione B: per la laurea (triennale) • tre settori relativi alla specializzazione • Civile e ambientale • Industriale • Dell’informazione

  6. L’ESAME DI STATO L’esame di stato L’esercizio della libera professione è autorizzato solamente dopo il superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’Albo Professionale nella sezione e nel settore di competenza. Gli ingegneri abilitati con il vecchio ordinamento, se lo scelgono, possono operare in ogni settore di specializzazione. Il DPR 328/2001 prevede “una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale”

  7. L’ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

  8. L’ETICA Con l’illuminismo, che pervade tutto il 1700, matura una nuova presa di coscienza sociale (in Francia sfocia nella Rivoluzione e più tardi in Italia porta al Risorgimento, in Slovenia alla coscienza nazionale); nel campo scientifico trovano spazio personaggi fondamentali per lo sviluppo delle scienze, e soprattutto della tecnologia moderna, quali Papin, Watt, Faraday, Röegent, Laplace e Volta, solo per citarne alcuni, anche grazie alle nuove tecniche matematiche, chimiche e soprattutto quelle relative alla trasformazione dell’energia.

  9. L’ETICA Si intravede l’intreccio tra la maturazione umanistica della persona con la presa di coscienza delle realtà tecniche: un insieme di correlazioni trala scienza, la scienza applicatae latecnica ed il campo sociale, a volte ancora lacunose ma coscienti di una necessità di crescita.

  10. L’ETICA • Questo stato rende necessaria ed urgente l’interazione tra l’ambito tecnico e quello filosofico per due ordini di ragioni: •     Il primo è quello della conquista: la tecnica spinge l’uomo ad esplorare nuovi scenari ai limiti della conoscenza praticata. •      Il secondo è quello filosofico: rappresenta il contrappeso capace di esprimere le proprie perplessità per il configurarsi di uno scenario in cui le azioni dell’uomo sono divenute più pericolose di quanto un tempo la natura in se fosse per l’uomo stesso.

  11. L’ETICA Se la scienzaè indirizzata a conoscere le cose senza intervenire sulle stesse per modificarle (scienza pura), La tecnica, nell’ideale baconiano, è volta a considerare il sapere in termini di servizio del progresso e del controllo della natura in vista di precise finalità socialmente utili. Questa è una funzione creativa che permette, passo passo, di aprire nuovi orizzonti: Ciò è stato è tuttora e sarà sempre.

  12. L’ETICA Ma lo sviluppo non può prescindere dalle conseguenzeche certe nuove applicazioni comportano sulla vita umana oppure dall’evidenza che scelte o tecnologie, anche di largo uso, vanno a rivelare nel tempo. A puro titolo d’esempio: le radiazioni nucleari, l’uso di farmaci che possono creare effetti collaterali dannosi, l’uso dell’amianto, l’impatto ecologico di certe strutture, dighe, insediamenti urbani, elettrodotti, o nel campo finanziario azioni che portano al dissesto di patrimoni e perdita di ricchezza. (alcuni nomi: Cernobil, il DDT, il Vajont, il mesotelioma, il talidomide, enron, …)

  13. L’ETICA L’etica è quella parte della filosofia che studia la morale, e cioè quanto attiene ai costumi, agli atti ed ai pensieri umani correlati al bene ed al male; l’etica di frontiera è quella che attiene alla scienza quando essa si avvicina ai confini della vita per influenzarne i meccanismi naturali, ma attiene anche alle responsabilità nei confronti delle future generazioni per lasciare agli eredi un ecosistema vivibile. [etica (greco hJich), mos moris (latino), costume (italiano)]

  14. L’ETICA Nasce da ciò la necessità di individuare paradigmi, sempre più articolati, utili a definire il modo delle nostre azioni nei confronti degli altri, siano essi i singoli o le collettività. Questo concetto è l’etica che interviene a qualificare un’azione in rapporto ai valori da salvaguardare nel compiere l’azione stessa. Tale etica non può essere mono-direzionale, ma piuttosto bi-direzionale in quanto deve coinvolgere entrambe le parti attiva e passiva che sono oggetto dell’azione.

  15. LA SINDROME DI KWAY

  16. LA SINDROME DI KWAY Lasciarsi sopraffare dal proprio lavoro o dal proprio ingegno, dalle mire ristrette o immediate. Dimenticare o trascurare la visione generale degli interessi primari della Collettività.

  17. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE La deontologiatraduce l’etica, nella teoria dei doveri, dal valore morale di un’azione al valore effettivo che l’azione stessa ha di promuovere il bene o la felicità. Il filosofo inglese Jeremy Bentham (1748 – 1836) è colui che tese a trasformare l’etica in una scienza esatta (aritmetica morale) attraverso il calcolo delle conseguenze di ogni azione. Egli definì la deontologia come un “sistema etico in cui prevale l’idea di dovere su quelle di diritto o di utilità” essendo le regole rivolte alla parte delle nostre azioni in cui il diritto lascia campo alla libertà. [deon – dovere; logoz discorso, studio]

  18. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE È chiaro che tutto ciò deve tradursi in indicazioni, regole che esprimano tali concetti. Il primo esempio riconosciuto di norme deontologiche risale al 4° sec a.C.: è il giuramento di Ipocrate che stabilisce la competenza tecnica e l’adesione a comportamenti moralmente elevati e peculiari della professione medica. Ma perché non i 10 Comandamenti ? (1350 a.C. circa) L’aggiornamento e la formazione permanente sono parti rilevanti della deontologia. La dignità professionale si basa anche sull’adeguamento delle norme deontologiche in funzione dell’evoluzione del mondo tecnico e scientifico.

  19. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Costantemente la giurisprudenza ha lasciato agli Ordini professionali ampia facoltà nel definire le regole deontologiche, e la relativa valutazione degli atti lesivi della dignità professionale, il che comporta anche libertà nel definire ed applicare le relative sanzioni. Ciò deriva dal potere autonomo che gli Ordini hanno per prevenire e reprimere le azioni contrarie all’etica della professione. Il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato aggiornato in data 1° dicembre 2006 per uniformarlo ai dettami della C.E.

  20. LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE È doveroso fare presente che le prestazioni intellettuali si basano su un rapporto di fiducia tra chi offre il proprio lavoro e il committente. Questo concetto non si limita al campo della libera professione, ma per vari gradi è presente anche nelle aziende in cui il rapporto di lavoro è di tipo subordinato.

  21. IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI Premessa 1.1. La professione dell'Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle Leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività. 1.2. Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione. 1.3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

  22. IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI •  Il Codice Deontologico si sviluppa in più direttrici: •    I rapporti verso se stesso • I rapporti con la struttura Ordine •   I rapporti con i colleghi • I rapporti con la committenza • I rapporti con la comunità e territorio

  23. VERSO SE STESSI • Nei confronti di se stesso • Diligenza • Compatibilità con il proprio stato giuridico in coerenza con i doveri professionali • Rifiuto di assumere incarichi quando non si ha la conoscenza specifica o la potenzialità • Sottoscrivere solamente quanto si è prodotto personal- mente o in forma collegiale avendone definito preventivamente i limiti • Obbligatorietà dell’aggiornamento professionale

  24. VERSO L’ORDINE • Nei confronti dell’Ordine • L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine professionale comporta per l’iscritto il dovere di: • collaborare con il Consiglio dell'Ordine: ogni Ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. • adeguarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

  25. VERSO L’ORDINE • Nei confronti dell’Ordine(segue) • di osservare le indicazioni di comportamento sopra descritte e di dare ragione, qualora richiamato, delle proprie azioni: l’Ordine infatti deve tutelare sia il singolo, ma soprattutto l’immagine della categoria. • La violazione di tali norme comporta una serie di sanzioni* che vengono comminate dall’Ordine, ma che possono essere perseguite parallelamente anche sul piano giudiziale. • [* Capo III del R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537]

  26. VERSO I COLLEGHI • Nei confronti dei Colleghi • I rapporti professionali con i colleghi devono essere improntati alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. • Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di Ingegnere. • L'Ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi; se ha motivate riserve sul comportamento professio-nale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di ap-partenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

  27. VERSO I COLLEGHI • Nei confronti dei Colleghi(segue) • Dovendo subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra, e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine, relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione. • Si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

  28. VERSO LA COMMITTENZA • Nei confronti della committenza • Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. • È tenuto al segreto professionale; non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali. Privacy • Deve definire preventivamente e chiaramente con il committente i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli, nel rispetto del presente codice.

  29. VERSO LA COMMITTENZA • Nei confronti della committenza(segue) • È compensato per le proprie prestazioni professionali a norme delle vigentitariffeche costituiscono valori minimi correlati alla garanzia di qualità della prestazione, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla Legge *. • Non può accettare compensi diretti o indiretti da terzi oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione. (* La materia è stata aggiornata a fronte di quanto disposto dal decreto del C.d.M. 1.07.2006 – decreto Bersani)

  30. VERSO LA COMMITTENZA • Nei confronti della committenza(segue) • È inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato, in merito a materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possono ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

  31. VERSO LA COMUNITÀ E TERRITORIO • Nei confronti della comunità e territorio • Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo. • L'Ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità. • Nella propria attività l'Ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate alterazioni all'ambiente nel quale opera, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

  32. VERSO LA COMUNITÀ E TERRITORIO • Nei confronti della comunità e territorio(segue) • Nella propria attività l'Ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

  33. LA LIBERA PROFESSIONE LE TARIFFE PROFESSIONALI 3. I LAVORI PUBBLICI dott. ing. Marina Palusa

  34. LA LIBERA PROFESSIONE PROFESSIONE PROFESSIONE INTELLETTUALE PROFESSIONISTA: IL LIBERO PROFESSIONISTA E IL PROFESSIONISTA DIPENDENTE LIBERO PROFESSIONISTA: COLUI CHE ESERCITA LA PROFESSIONE AI SENSI DEL CODICE CIVILE PROFESSIONISTA DIPENDENTE: COLUI CHE ESERCITA IL SUO LAVORO IN DIPENDENZA DI UN “DATORE DI LAVORO” IN ACCORDO AD UN CONTRATTO DI CATEGORIA dott. ing. Marina Palusa

  35. LA LIBERA PROFESSIONE Codice Civile Libro Quinto: Del lavoro Titolo III: Del lavoro autonomo Capo I: Disposizioni generali Art. 2222 Contratto d'opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti). dott. ing. Marina Palusa

  36. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2224 Esecuzione dell'operaSe il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662). Art. 2225 CorrispettivoIl corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657). dott. ing. Marina Palusa

  37. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2226 Difformità e vizi dell'operaL'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668. dott. ing. Marina Palusa

  38. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2227 Recesso unilaterale dal contrattoIl committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671). Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'operaSe l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta (1672). dott. ing. Marina Palusa

  39. LA LIBERA PROFESSIONE Capo II: Delle professioni intellettuali Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettualiLa legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. dott. ing. Marina Palusa

  40. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2230 Prestazione d'opera intellettualeIl contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. 2231 Mancanza d'iscrizioneQuando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. dott. ing. Marina Palusa

  41. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2232 Esecuzione dell'operaIl prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. dott. ing. Marina Palusa

  42. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2233 CompensoIl compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (2956).Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni. dott. ing. Marina Palusa

  43. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2234 Spese e accontiIl cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. Art. 2235 Divieto di ritenzioneIl prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (2961). dott. ing. Marina Palusa

  44. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'operaSe la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176). Art. 2237 RecessoIl cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. dott. ing. Marina Palusa

  45. LA LIBERA PROFESSIONE Art. 2238 RinvioSe l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (2082 e seguenti).In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (2094 e seguenti). dott. ing. Marina Palusa

  46. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AFFIDAMENTO INCARICO → DISCIPLINARE DI INCARICO 1. Oggetto dell’incarico 2. Specifica delle prestazioni svolte 3. Tempi di espletamento incarico, tempi e modalità di consegna 4. Quantificazione dei compensi per prestazioni e delle spese 5. Modalità di pagamento (acconti, saldo) 6. Penali per ritardata consegna 7. Clausole di recesso 8. Altre condizioni particolari dott. ing. Marina Palusa

  47. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE REQUISITI STABILITI DAGLI ORDINAMENTI DI CATEGORIA (ORDINI, COLLEGI, ECC.) dott. ing. Marina Palusa

  48. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE • FORMA • INDIVIDUALE • ASSOCIATA • SOCIETARIA dott. ing. Marina Palusa

  49. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE FORMAINDIVIDUALE sotto la responsabilità e direzione del professionista STUDIO TECNICO PROFESSIONALE L’esercizio della libera professione è disciplinata principalmente dal codice civile (artt. 2229-2238) e dalla L. 1815 del 1939. dott. ing. Marina Palusa

  50. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORMAASSOCIATA sotto la responsabilità e direzione di uno o più professionisti STUDI ASSOCIATI DI LIBERI PROFESSIONISTI L’esercizio in forma associata è disciplinato dalla L. 1815/1939 secondo cui i soggetti muniti di necessari titoli di abilitazione professionale che intendono associarsi per l’esercizio della professione, devono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi, la dizione studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati (art. 1). Si tratta di contratto associativo atipico che, fino alla L. 266/1997 (la prima Legge Bersani), ha costituito l’unico strumento per l’esercizio in forma aggregata delle professioni intellettuali. dott. ing. Marina Palusa

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