1 / 19

I contratti nel project financing

I contratti nel project financing. Seminario Sspal lombardia del 30 giugno 2010 A cura del dott. Luigi Naldoni. Il project e i contratti.

nelia
Download Presentation

I contratti nel project financing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I contratti nel project financing Seminario Sspal lombardia del 30 giugno 2010 A cura del dott. Luigi Naldoni

  2. Il project e i contratti • Il finanziamento di progetto sotto il profilo giuridico da vita a una realtàcontrattuale estremamente complessa. Da un lato abbiamo il rapporto contrattuale tra promotore e finanziatore, dall’altro i rapporti contrattuali tra i diversi partecipanti alla costruzione dell’opera, infine il rapporto tra concessionario e P.A.

  3. segue • Questi diversi contratti, anche se non danno origine a collegamenti negoziali in senso tecnico , sono tutti finalizzati alla costruzione di un opera e quindi alla necessaria produzione di un cash flow che renda possibile la restituzione della somma erogata dai finanziatori

  4. segue • Da ciò risulta che è di fondamentale importanza per le parti poter agire su di un piano di perfetta parità che le consenta di fissare nelle clausole contrattuali i rischi che potrebbero rendere inattuabile il rapporto e i criteri di individuazione del soggetto sul quale essi dovranno ricadere. • Tuttavia tale pariteticità va confrontata con il dato che committente dell’opera èla P.A. dove potrebbero porsi problemi di tutela del promotore sia per ciò che attiene alla difficoltà di giustificare inadempimenti a lui soltanto prima facie imputabili, ma in realtà dovuti ad altri partners contrattuali, quanto per quel che riguarda eventuali inefficienze della P.A. (si pensi al rilascio di atti amministrativi, espropri ecc.) che intralcino il lavoro dello sponsor rendendogli difficoltoso il ritorno economico e la restituzione della somma al finanziatore

  5. segue • Struttura del rapporto • . Il finanziamento di progetto ha ad oggetto la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario di uno specifico progetto imprenditoriale legato ad un determinato investimento, giuridicamente ed economicamente indipendente dalle altre imprese che lo realizzano. Il flusso di cassa e gli utili dell’unità economica sono la sorgente di fondi che consentirano il rimborso del prestito • . Gli sponsors o promotori decidendo di realizzare un progetto costituiscono una società o una joint venture con controllo paritetico raggiungendo due obbiettivi: a) l’off-balance sheet (collocazione fuori bilancio dell’iniziativa); b) l’isolamento del progetto dalle altre iniziative degli sponsors, i quali risponderanno solo della propria quota di partecipazione al capitale.–

  6. segue • Il drafting • Il drafting, ovvero la redazione dei contratti, presenta notevole difficoltà in quanto bisogna individuare e ripartire i rischi di un progetto tra una molteplicità di soggetti (e quindi di contratti) mediante l’adozione di opportune clausole o schemi contrattuali.

  7. segue • Il punto di vista del finanziatore • il problema del finanziatore è quello di creare un sistema di garanzie diretto a sopperire l’impossibilità di aggredire il patrimonio degli sponsors. • GARANZIE • ipoteca sull’opera • pegno delle azioni della societ� di progetto • clausole dirette a evitare conflitti di interessi quando lo sponsor assume anche la qualifica di appaltatore • clausole di garanzia indiretta con consensi preventivi alla cessione dei contratti di progetto al verificasi di certi eventi • .cessione dei crediti presenti e futuri della società di progetto • costituzione di escrow accounts o depositi nell’interesse di un terzo delle somme riscosse a titolo di corrispettivonegative pledges o assunzione di obblighi di non fare • ichiarazioni e garanzie contenenti obblighi di fare • 10.impegno da parte degli sponsors a subordinare parte della percezione degli utili fino al completo rimborso del finanziamento

  8. SEGUE • Tutela dei promotori • 1.clausole relative all’assicurazione del rischio per mancata riparazione dell’opera • 2.clausole penali con efficacia deterrente per eventuali inadempimenti • 3.clausole di forza maggiore • 4.clausole di distribuzione del rischio • 5.clausole di arbitrato multy party dirette a consentire a tutte le parti interessate anche se estranee al contratto impugnato ad associarsi al procedimento arbitrale. • 6.Clausole take or pay (escludenti la forza maggiore) o take and pay (ammettendo la forza maggiore) dirette ad impegnare le società che acquistano beni o servizi dalla società di progetto ad effettuare pagamenti minimi anche nel caso che la società produttrice non può adempiere la sua obbligazione per causa a lei non imputabile • 7.Altre clausole di riferimento che hanno lo scopo di mettere in comunicazione i vari contratti tra loro e che quindi consento meglio di distribuire i rischi su tutti i partecipanti al progetto. La mancanza di tali clausole potrebbe essere sopperita da un interpretazione in chiave di collegamento negoziale ( v. Cass. 474/1994).

  9. Security package • Struttura contrattuale

  10. Segue • Security package- costruzione

  11. Security package e contratto di finanziamento • Contratto di finanziamento • Debitore • Soci del debitore • Finanziatori • Destinazione e durata • Condizioni precedenti connesse alla prestazione di garanzieal perfezionamento di particolari contratti • Termini di utilizzo • Tassi di interesse e commissioni • Coperture assicurative • condizioni e limiti economici che regolano il grado di discrezionalità dei soci della SPV nella gestione

  12. Security package e contratto di progetto • Contratti di progetto convenzione Oggetto della concessionbe, obbligazioni del concedente e del concessionario Contratto di costruzione Su base lump, sum- turn key-controparte unica (main contractor prezzo fisso chiavi in mano Data certa Contratto di Gestione e man. Impegni del gestore per la manutenzione ordinaria e straordinaria Contratto di finan ziamento Disciplina del rapporto fra mutuatario e finanziatori comprendente l’insieme di condizioni e limit che definiscono il grado dii discrezionalità del concessionario Contratto di capitalizzazione Disciplina le obbligazioni del concessionario nei confronti del progettyo ( immissione di capitale e debito subordinato regole per la distribuzione dei fondi ai soci Contratti d i garanzia Atti costitutivi delle garanzie che assitono il creditodei finanziatori (ipoteca privilegiopegno su Azioni della SPV-pegno su crediti commerciali e finanziari- sui conti correnti di progetto Assicurazioni specifiche Contratti di hedging Contratti attuativi della politica di copertura del rischi di variazione dei tassi di interesse

  13. Le garanzie • in particolare :-pegno sulle partecipazioni delle SPV che prendono parte al progetto • I soci della SPV potranno costituire in pegno in favore della banca finanziatrice le partecipazioni detenute nella SPV medesima. • Le modalità di costituzione mutano a seconda della forma societaria della SPV • Nel caso di Srl:- • i soci ed il creditore dovranno perfezionare un atto di pegno nelle forme della scrittura privata autenticata da notaio o dell’atto pubblico, nei quali dovranno essere espressamente indicati l’ammontare del credito garantito nonchè l’oggetto del pegno. L’atto di pegno dovrà a sua volta essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e la costituzione del pegno dovrà altresì essere annotata a cura degli amministratori della SPV nel libro soci.

  14. segue • Nel caso di pegno su quote di società di persone occorreràoltre che agli adempimenti precedenti, avere l’assenso di ogni socio • Per quanto riguarda, invece, la costituzione di un pegno su titoli azionari, sarà possibile procedere secondo una delle due modalitàpreviste dalla legge, ovvero: • (a) la doppia annotazione ad opera degli amministratori sul titolo azionario e sul libro soci, o • (b) la girata ォin garanziae la successiva consegna del titolo da parte dell’azionista al creditore pignoratizio;

  15. Garanzia ipotecaria • Un’ulteriore garanzia che di prassi viene prestata nell’ambito dei progetti di infrastrutture è l’ipoteca sul terreno ove verrà realizzata l’opera o, nel caso in cui, il titolare del fondo non coincida con il titolare dell’impianto, l’ipoteca sul diritto di superficie all’uopo costituito;

  16. Cessione di crediti in garanzia • E’uso nella prassi ricorrere altresì alla cessione di crediti quale strumento di garanzia a favore della banca finanziatrice di progetti • Ad esempio nel campo dei progetti di impianti fotovoltaiciTra i crediti che possono essere oggetto di cessione rientrano, ad esempio, i crediti derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con l’utenza, i crediti da risarcimento eventualmente insorgenti nei confronti di appaltatori coinvolti nella realizzazione del progetto, i crediti per tariffa incentivante ai sensi della Convenzione stipulata con il GSE.In merito a questi ultimi crediti, al fine di agevolare la concessione di finanziamenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il GSE ha sottoscritto un accordo quadro con i principali istituti di credito che prevede la possibilità per questi ultimi e per i soggetti finanziati di avvalersi di modalità semplificate per la cessione del credito. La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli crediti medesimi ed a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa. La cessione è effettuata pro solvendo a favore del cessionario (i.e. la banca finanziatrice), a garanzia del finanziamento dallo stesso concesso e di quanto ad esso dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, ed ogni altro accessorio. A seguito della cessione, il GSE provvederà a pagare tutti i crediti derivanti dalla Convenzione direttamente in favore del cessionario;

  17. pegno sui saldi dei conti correnti bancari aperti dalla SVP in relazione alla realizzazione del progetto • Il pegno sui conti correnti della SPV può essere costituito come pegno irregolareai sensi dell’art. 1851 cod. civ. oppure come pegno sul saldo attivopresente sul conto ad ogni tempo. • Si ha pegno irregolare quando a garanzia del soddisfacimento di un credito vengono consegnate al creditore (la banca finanziatrice) cose fungibili-La banca ne acquista la disponibilità e diviene debitrice della somma: essa, in sostanza, diviene titolare della quantità di cose fungibili ricevuta con l’obbligo di restituire il tantundem (i.e. la medesima quantità di cose del medesimo genere). Pertanto, nel caso in cui il credito sorga (ovvero, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno), la banca lo compenserà con il debito sorto nei confronti di chi ha prestato la garanzia (nel caso di specie, la SPV)

  18. Appendice di vincolo • L’ォappendice di vincolocostituisce una particolare previsione contrattuale inserita nelle polizze assicurative in forza della quale gli eventuali indennizzi dovuti dall’assicurazione al verificarsi di determinati eventi che riguardino il bene assicurato possono essere destinati alla banca finanziatrice anzichè al titolare del bene

  19. Il privilegio speciale • Il privilegio attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. Il privilegio speciale deve essere costituito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.Possono essere assoggetati a privilegio speciale-impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, comunque destinati all’esercizio dell’impresa; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati ai punti precedenti.Ai fini dell’opponibilità della garanzia nei confronti dei terzi, occorre che venga effettuata la pubblicazione mediante trascrizione, ai sensi dell’art. 1524 c.c., nel registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale dove ha la sede l’impresa finanziata e la residenza o la sede dell’eventuale soggetto che ha concesso il privilegio. L’ammontare dell’iscrizione è pari al doppio dell’ammontare della somma mutuata. La Banca richiede, inoltre, che il bene oggetto di privilegio sia assicurato contro l’incendio per un importo ritenuto congruo dalla Banca stessa e che la polizza di assicurazione venga vincolata a favore della Banca.

More Related