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Giovanni Angelicchio La disciplina doganale

Tra tutela dei diritti IP e rimedi per gli importatori. Giovanni Angelicchio La disciplina doganale. Il regolamento CE 22.7.2003 n. 1383/2003.

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Giovanni Angelicchio La disciplina doganale

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Presentation Transcript


  1. Tra tutela dei diritti IP e rimedi per gli importatori Giovanni AngelicchioLa disciplina doganale

  2. Il regolamento CE 22.7.2003 n. 1383/2003 • Ambito di efficacia “La dogana comunitaria” tra il codice doganale del 1992 e il codice doganale «aggiornato» che entrerà, forse, in vigore entro giugno 2013 • Oggetto qualunque operazione di importazione o esportazione di merci • Presupposto applicativo le merci sono «sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale»

  3. Sospettare la violazione di un diritto IP: dalla contraffazione all’usurpazione • 1. Merci contraffatte: diritti di marchio • le merci, compreso il loro imballaggio • qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno)  pezzi di ricambio • gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente • qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci • 2. Merci usurpative: diritti di proprietà intellettuale e design nazionale e/o comunitario • le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno • 3. Altre merci: altri diritti IP (tutti: brevetti, certificati complementari, privative per ritrovati vegetali, indicazioni geografiche protette dall’UE, ecc.)

  4. Art. 1 reg. 1383/2003 • L’ampiezza della tutela doganale. Esempio: le merci soggette a mero «transito esterno» • Il transito esterno si verifica quando la merce ha: • origine non comunitaria; • e destinazione non comunitaria • Le autorità doganali possono bloccare le spedizioni «sospette» anche quando esse siano solo «dichiarate in transito» sul territorio dell’UE. • La CG ha chiarito che in questi casi le merci «percorrono uno o più stati membri prima di essere esportate presso il paese terzo» (CG 6.4.2000 c-383/98). • In questi casi vi è contraffazione in Europa anche se non vi fosse contraffazione nel paese di origine e in quello terzo destinatario finale (CG 7.1.2004 c-60/02).

  5. L’uso personale non commerciale • Esempio: viaggiatore che ha acquistato legittimamente in Cina o Tailandia un prodotto, costituente contraffazione in UE (perché tutelato solo qui o perché prodotto nel Paese terzo con licenza territoriale limitata) e lo porta con sé nel bagaglio personale • Franchigia doganale (normativa UE): euro 300,00 a persona; 430,00 in caso di arrivo in aereo o via mare • Opera la tutela doganale se il valore del/i bene/i supera il limite della franchigia

  6. Art. 9 Reg. Ce 1383/2003 • Sospetto di violare un diritto IP  blocco delle merci + immediata comunicazione al titolare del diritto IP e al dichiarante o detentore della merce (prestare attenzione alle dichiarazioni e memorie difensive eventualmente da inviare all’Agenzia) + «indagine» sommaria per determinare se vi sia stata violazione di un diritto IP • L'ufficio doganale offre al titolare del diritto IP la possibilità di ispezionare le merci • Su richiesta espressa del titolare del diritto, l’ufficio doganale consegna, a fini di analisi, un campione delle merci bloccate L’intervento dell’autorità doganale

  7. Intervento d’ufficio • Le autorità doganali possono bloccare le merci, anche prima della presentazione o dell’accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto. • Questi viene immediatamente notiziato, affinché possa avviare il procedimento. • Più precisamente, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto, al fine di consentirgli di depositare una domanda di intervento ex art. 5 reg 1383/2003.

  8. Quali strumenti per l’indagine (amministrativa) sommaria? FALSTAFF

  9. FALSTAFF (banca dati) Banca dati multimediale dei prodotti «autentici» inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) dell’Agenzia delle Dogane. La banca dati è alimentata dagli stessi titolari del diritto. In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un proprio prodotto genera, nella banca dati, una scheda in cui possono essere registrate, per ogni prodotto, i diritti IP di cui l’azienda dichiara di essere titolare e tutte le informazioni di carattere tecnico. Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la “mappa” dei suoi itinerari doganali. I funzionari doganali possono interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e possono avvalersi, per le richieste di intervento, dei tecnici dei soggetti che hanno presentato le istanze di protezione.

  10. L’Agenzia delle Dogane svincola le merci? Lo svincolo delle merci è concesso o, se del caso, il blocco è revocato, solo se, entro il termine stabilito dal regolamento, l’ufficio doganale competente non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

  11. Conseguenze ulterioridel blocco: il procedimento penale, il processo civile, le sanzioni amministrative • I funzionari doganali procedenti ricevono la dichiarazione del titolare ove viene «riconosciuta» la contraffazione. Sono ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria. Devono dare notizia alla Procura ex art. 347 c.p.p. • Il P.M. procede al sequestro • Si potrà altresì procedere ad un sequestro di iniziativa ai sensi dell’art. 354 comma 2 c.p.p., qualora se ne ravvisino i presupposti, con la finalità di assicurare, ad esempio, che la merce sospettata di contraffazione non sia commercializzata o comunque dispersa nelle more dell’accertamento dei fatti • In tale evenienza nella redazione del verbale di sequestro l’ipotesi di reato dovrà essere idoneamente configurata, stabilendo il necessario collegamento tra reato ipotizzato e misura cautelare adottata (sequestro), ed evidenziando con chiarezza la finalità probatoria dell’atto compiuto (evitare che la parte, avendo la libera disponibilità della merce, possa disporne rendendo di fatto impossibile ogni ulteriore attività istruttoria e/o di indagine sulla medesima)

  12. Tutela dell’importatore due casi: • Identità del segno, del trovato o della forma protetta • Somiglianza

  13. Identità In questo caso, il giudizio di contraffazione si basa principalmente sull’analisi di un tecnico. Gli spazi che rimangono al giurista dipendono dalla risposta alle seguenti domande. I prodotti sono identici perché «provengono» dal titolare del diritto? Oppure perché i prodotti sono realizzati senza il consenso del titolare? . Nel primo caso si può invocare l’esaurimento del diritto Nel secondo caso, le difese possibili sono limitate all’area penale, ad esempio sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, salvo il caso dei pezzi di ricambio.

  14. Ius excludendi Tutela erga omnes Limite dell’esaurimento

  15. Il primo atto di immissione in commercio Non ovunque: solo nel territorio UE o SEE (spazio economico europeo, che comprende anche altri paesi come Svizzera e Liechtenstein). Perciò si parla di «principio dell’esaurimento comunitario» La CG (1.7.1999 c-173/98; 16.7.1998 c-355/96) sottolinea che il diritto comunitario VIETA l’esaurimento internazionale (l’eventuale norma nazionale difforme sarebbe in insanabile contrasto e andrebbe disapplicata) Il titolare non può vietare l’ulteriore circolazione dei beni È illegittima l’importazione nell’UE da paese extracomunitario «X» di prodotti incorporanti un’IP ove il titolare aveva prestato il consenso all’immissione in commercio solo nel paese «X» Il principio dell’esaurimento Art. 5 cpi: le facoltà esclusive si esauriscono quando i prodotti (protetti da diritto IP o incorporanti oggetto del diritto IP) sono messi in commercio dal titolare o con il suo consenso.

  16. La tutela doganale non si applica in caso di importazioni parallele Se vi era a monte il consenso all’immissione in commercio nello spazio UE/SEE – sarà lecita l’importazione parallela. Inapplicabilità della tutela doganale:art. 3 reg. 1383/2003

  17. I limiti dell’esaurimento • Principio generale del limite dei «motivi legittimi» • Le modalità dell’importazione interferiscono con gli interessi giuridicamente protetti del marchio • CG: il caso DIOR (4.11.1997): l’interesse protetto e la reputazione del segno

  18. I pezzi di ricambio

  19. Limitazione dei diritti IP: accessori o pezzi di ricambio • In materia di marchi, ad esempio, si ritiene che costituisca un uso meramente descrittivo e quindi non suscettibile di essere vietato dal titolare, l’indicazione che il prodotto è pezzo di ricambio. • Nei limiti in cui sia indispensabile • Senza dare l’impressione che vi sia un legame commerciale • Senza indurre il consumatore a ritenere che sia un ricambio originale • Senza le componenti grafiche e cromatiche

  20. Somiglianza Il giudizio di contraffazione non è solo tecnico, ma anche giuridico.

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