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Lorenzo Benatti Parma, 21 ottobre 2011

Lorenzo Benatti Parma, 21 ottobre 2011. Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari. Cosa sono le azioni?. Documenti che rappresentano la partecipazione dei soci e che ne agevolano il trasferimento tendenzialmente libero. Sono titoli di credito? Parti del capitale Quote di partecipazione :

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Presentation Transcript


  1. Lorenzo Benatti Parma, 21 ottobre 2011 Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari

  2. Cosa sono le azioni? • Documenti che rappresentano la partecipazione dei soci e che ne agevolano il trasferimento tendenzialmente libero. Sono titoli di credito? • Parti del capitale • Quote di partecipazione: • di identico ammontare (il capitale è diviso in un preordinato di parti), • che attribuiscono identici diritti, • indivisibili, • distinte ed autonome anche quando fanno capo ad una stessa persona (ogni socio non è titolare di un’unica quota di partecipazione, ma di tante frazioni di capitale quante sono le azioni possedute).

  3. Le azioni sono di identico valore (2348, 1°c.) • Ossia una frazione del capitale. Il valore nominale va indicato nell’A.C. ed è legato all’ammontare del capitale sociale, può variare solo modificando quest’ultimo nell’A.C. • Non è detto che abbiano un valore nominale (non è consentito emettere contemporaneamente azioni con o senza valore nominale). Se le azioni sono emesse senza indicazione del valore nominale, lo statuto deve indicare solo il capitale sottoscritto ed il numero della azioni emesse. Le disposizioni che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. • Il valore dei conferimenti può non essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Può essere superiore. La differenza è sovrapprezzo. • Valore nominale ≠ valore reale ≠ valore di mercato. • Le azioni sono indivisibili (ipotesi comproprietà – v. art. 2347 rappresentante comune).

  4. Art. 2346, 4° comma • «A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per una valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni».

  5. Diritti degli azionisti (1) • Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute; • diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale del capitale sociale; • diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione al numero delle azioni possedute.

  6. Diritti degli azionisti (2) • Diritti amministrativi: voto in assemblea, intervento in assemblea, impugnativa delibere assembleari, diritto esame alcuni libri sociali; • diritti patrimoniali: utili, quota liquidazione; • diritti complessi: opzione, recesso.

  7. Le azioni attribuiscono identici diritti Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (2348, 1° c.): • uguaglianza relativa: possono essere costituite categorie di azioni fornite di diritti diversi (2348, 2° c.); • uguaglianza oggettiva e non soggettiva: uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone.

  8. Categorie di azioni (2348, 2°c) • Azioni ordinarie, • NO azioni a voto plurimo (art. 2341, 4° c.), • azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato (limitato a particolari argomenti; subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative) per un max del 50% capitale (art. 2341, 2° c.), • «lo statuto della società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti» (art. 2351, 3° c.). • azioni privilegiate, con o senza limiti al diritto di voto (art. 2350, 1°c.), • azioni correlate ai risultati di un determinato settore (art. 2350, 2° e 3° c.).

  9. Azioni di risparmio (art. 145-147 TUF) • Hanno una storia tormentata che inizia nel 1974, • possono essere emesse solo dalle società quotate, • possono essere emesse al portatore, • non godono del diritto di voto, • devono godere di particolari privilegi di natura patrimoniale

  10. Altre azioni • Azioni a favore di prestatori di lavoro: • attribuite gratuitamente (art. 2349), • a pagamento con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, 8° c. e 134, 3° c. TUF) • azioni di godimento (art. 2353).

  11. Organizzazione di categoria • Tutte le categorie di azioni speciali: • assemblea speciale (art. 2376). • Azioni di risparmio (art. 146-147 TUF): • assemblea speciale, • rappresentante comune.

  12. Diritto di voto • «Ogni azione attribuisce il diritto di voto» (art. 2351, 1° c.); • ma categorie speciali di azioni. • Numerose limitazioni. • Possibilità voto divergente.

  13. Diritti sulle azioni (art. 2352) • Si tratta di pegno usufrutto e sequestro. • Diritto di voto: creditore pignoratizio, usufruttuario, salvo diverso accordo, e nel sequestro custode. • Diritto di opzione: socio. • Altri diritti amministrativi: • sia al creditore pignoratizio o usufruttuario sia al socio, salvo diverso accordo; • nel sequestro al custode, salvo diversa previsione del giudice.

  14. Trasferimento azioni (1) • La partecipazione è rappresentata da azioni. Sono titoli di credito? • E’ anche possibile che le azioni non siano emesse: effetti dall’iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, 1° c.). Il trasferimento resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto. • Quando sono emesse le azioni • devono indicare i dati specificati dall’art. 2354, 3° c., • devono essere sottoscritte dagli amministratori anche mediante riproduzione meccanica della firma (art. 2354, 4° c.), • I titoli azionari possono essere titoli semplici o multipli. I certificati multipli possono essere divisi o accorpati a richiesta del titolare.

  15. Trasferimento azioni (2) • I titoli azionari sono accompagnati da numerosi talloncini detti cedole, che consentono di esercitare i diritti che maturano durante la vita della società, senza esibire il titolo (staccati dall’azione sono a loro volta titoli di credito solitamente al portatore). • Quando sono emesse le azioni possono essere: • al portatore (solo se interamente liberate), si trasferiscono con la consegna del titolo; solo le azioni di risparmio e quelle delle SICAV possono essere al portatore, tutte le altre casi in base al R.D. 1148/1941 devono essere nominative; • Nominative …

  16. Trasferimento azioni (3) • nominative, il nome del titolare è scritto sul titolo e nel libro soci; le azioni si trasferiscono attraverso il transfert (doppia annotazione) o girata piena autenticata; la legge di circolazione dei titoli nominativi prevede che la serie continua di girate consente l’iscrizione nel libro soci, che è presupposto per l’esercizio dei diritti; nelle spa il giratorio acquisisce la legittimazione all’esercizio di tutti i diritti sociali, indipendentemente dall’iscrizione nel libro soci. La società deve comunque aggiornare il libro soci, l’iscrizione nel quale non è condizione di legittimazione. • Le azioni possono essere dematerializzate ed il trasferimento delle azioni può avvenire anche attraverso un sistema accentrato affidato ad una società specializzata. Tale modalità è obbligatoria per le società quotate e diffuse tra il pubblico in modo rilevante (art. 180 s tuf). Il trasferimento avviene attraverso registrazioni contabili (art. 2354, 6° e 7°c.). Le altre società possono optare per la dematerializzazione delle azioni prevedendolo nello statuto. La scrittura contabile equivale alla girata. Il depositario rilascia una certificazione al socio per esercitare i diritti.

  17. Limiti circolazione azioni (1) • Limiti legali • azioni liberate con conferimenti in natura, • azioni con prestazioni accessorie. • Limiti convenzionali • clausole statutarie (efficacia reale, ossia inefficacia nei confronti della società e diritto di riscatto nei confronti dei terzi) • clausole di prelazione (e prelazione impropria), • clausole di gradimento (mero o non mero), la clausola di mero gradimento è efficace solo se prevede un obbligo di riacquisto ovvero attribuisca il diritto di recesso (valore determinato ai sensi dell’art. 1437-ter c.c.) • clausole di riscatto,

  18. Limiti circolazione azioni (2) • clausole statutarie (segue): • nel caso le azioni siano nominative: • clausole che sottopongono il trasferimento a determinate condizioni, • divieto di trasferire per un periodo massimo di cinque anni; • altre clausole; Le clausole devono risultare dal titolo (art. 2355 bis, 4° c.). Le clausole statutarie limitative del trasferimento delle azioni possono essere introdotte anche per il caso di trasferimento mortis causa. Le clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della vita della società con delibera dell’assemblea straordinaria. Ma in tal caso, se lo statuto non dispone diversamente, è riconosciuto diritto di recesso ai soci non hanno concorso all’approvazione della delibera (art. 2437, 2° c., lett. b). • patti parasociali (efficacia obbligatoria) • sindacati di blocco.

  19. Obbligazioni • Sono titoli di credito di massa (frazioni standardizzata di un’unica operazione economica) rappresentativi di un debito della società, più precisamente di un mutuo. • Possono essere emessi dalle s.p.a. Nelle s.r.l. possono invece essere emessi titoli di debito.

  20. Caratteristiche obbligazioni Il diritto al rimborso del capitale può essere subordinato rispetto al pagamento di altri creditori della società, ma non può dipendere dall’andamento economico della società, né può essere escluso o soppresso. Solo i tempi di pagamento e l’ammontare degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società (art. 2411). Devono contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2414.

  21. Tipi obbligazioni obbligazioni a premio, obbligazioni partecipanti, obbligazioni indicizzate, obbligazioni in valuta estera, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni con warrant, obbligazioni subordinate. Solo per le convertibili è stata dettata una disciplina speciale.

  22. Limite emissione obbligazioni (1) Possono essere emesse per una somma complessiva non eccedente il doppio del capitale sociale (sottoscritto), della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale valore (art. 2412, 1° c.). Non è detto che si tratti dell’ultimo bilancio d’esercizio, potrebbe essere anche un bilancio intermedio, purché approvato. Attenzione: al computo del limite concorrono gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società anche estere (art. 2412, 4° c.)

  23. Limite emissione obbligazioni (2) Il limite può essere superato nei seguenti casi: le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali a loro volta, se trasferiscono le obbligazioni, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali; le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore (di bilancio) di questi. La garanzia è richiesta solo per l’eccedenza rispetto al limite generale (art. 2412, 3° c.); ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e la società è autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa a superare il limite generale (art. 2412, 6° c.). Il limite non si applica alle obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati (art. 2412, 5° c.), alle obbligazioni emesse dalle banche (art. 12 Tub).

  24. Permanenza limite (art. 2413) La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale o distribuire riserve se il limite non risulta più rispettato per le obbligazioni in circolazione. E’ consentita la riduzione obbligatoria del capitale (art. 2446 e 2447) e la copertura di perdite con le riserve, ma in tali casi non possono distribuirsi utili finché non venga ripristinato il rispetto del limite.

  25. Emissione obbligazioni Se la legge o lo statuto non prevedono diversamente l’emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori (art. 2410). La delibera deve però risultare da atto pubblico ed essa è soggetta al controllo di legalità sostanziale da parte del notaio di cui all’art. 2436. Il prezzo di emissione può essere inferiore al valore nominale, salvo che per le obbligazioni convertibili.

  26. Circolazione obbligazioni e libro Possono essere nominative o al portatore. Trova applicazione la disciplina della dematerializzazione. Deve essere tenuto un apposito libro delle obbligazioni, nel quale vanno annotati: l’ammontare delle obbligazioni emesse, quello della obbligazioni estinte, i dati dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli relativi a queste ultime.

  27. Organizzazione obbligazionisti (1) L'assemblea degli obbligazionisti delibera (art. 2415): sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; sulle modificazioni delle condizioni del prestito; secondo l’interpretazione prevalente, è modificabile a maggioranza qualsiasi modalità del prestito, purché la modifica sia giustificata da una situazione oggettiva della società che la rende necessaria nell'interesse degli obbligazionisti (ad esempio, riduzione del tasso di interessi, rinuncia a parte delle garanzie, prolungamento della durata del prestito o temporanea sospensione del pagamento degli interessi). A maggioranza non si possono modificare i caratteri strutturali di quel determinato prestito obbligazionario: non può essere deliberata la soppressione del diritto al rimborso del capitale, la conversione coattiva delle obbligazioni in azioni, o la soppressione del diritto di conversione dei titoli obbligazionari convertibili; sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

  28. Organizzazione obbligazionisti (2) All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le regole di funzionamento dettate per l'assemblea straordinaria dei soci (art. 2415, 3° comma), salvo alcune regole specifiche. Per le delibere di modificazione delle condizioni del prestito è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Il rappresentante comune degli obbligazionisti può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art. 2417, 3° c.). Il rappresentante comune ha diritto a un compenso fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, 3° c.).

  29. Organizzazione obbligazionisti (3) Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre anni ed è rieleggibile. Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418). In particolare: 1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti; 2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua presenza o, in mancanza, di un notaio (art. 2420); 3) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci; 4) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art. 2422, 2° comma); 5) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali. L'organizzazione di gruppo non priva il singolo obbligazionista del potere di tutelare i propri diritti nei confronti della società. Sono tuttavia precluse le azioni individuali che «siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415» (art. 2419).

  30. Obbligazioni convertibili (1) Art. 2420 bis: obbligazioni convertibili in azioni della stessa società di futura emissione (procedimento diretto). Queste obbligazioni attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, in base ad un prefissato rapporto di cambio, utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell'acquisto delle obbligazioni

  31. Obbligazioni convertibili (2) Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse (art. 2441, 1° comma). La delibera di emissione non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato integralmente versato. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al loro valore nominale.

  32. Obbligazioni convertibili (3) Sono soggette al limite di emissione delle obbligazioni. L'emissione di obbligazioni convertibili deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria. La stessa assemblea che delibera l'emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio, nonché il periodo e le modalità di conversione. Deve inoltre contestualmente deliberare l'aumento del capitale sociale, per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. L'atto costitutivo o una successiva modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni (art. 2420-ter).

  33. Obbligazioni convertibili (4) In caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione del capitale (art. 2420-bis, 5° c.). La società non può deliberare la riduzione reale del capitale sociale, la fusione con altra società, la scissione o la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, fin quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto non ha però carattere assoluto. Può essere infatti superato dalla società concedendo agli obbligazionisti la facoltà di conversione anticipata. Ai possessori di obbligazioni convertibili, che non si avvalgono della conversione anticipata, devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione o della scissione, salvo che la modifica dei loro diritti non sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

  34. Conversione indiretta Non è specificamente disciplinato il procedimento indiretto di emissione, che si ha quando le obbligazioni emesse da una determinata società sono convertibili in azioni di altra società (azioni già emesse e detenute nel portafoglio della società che lancia il prestito oppure azioni di futura emissione). La dottrina è divisa sulla possibilità di applicare per analogia al procedimento indiretto la disciplina dettata dall'art. 2420-bis. Problemi analoghi si pongono per le obbligazioni con warrant o con diritto di opzione su azioni.

  35. Strumenti finanziari partecipativi (1) • E’ una figura ibrida: sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in assemblea – art. 2346, 6° c.. • Sono più vicini alle azioni o alle obbligazioni? • L’art. 2411, 3° c., prevede che la disciplina delle obbligazioni è applicabile per quanto compatibile anche agli strumenti finanziari partecipativi. • Sicuramente non sono imputabili a capitale, gli apporti ad essi relativi non sono soggetti alla disciplina dei conferimenti.

  36. Strumenti finanziari partecipativi (2) • E’ una categoria residuale: comprende gli strumenti finanziari emessi dalla società non altrimenti qualificati e disciplinati dalla legge. • Gli strumenti finanziari possono condizionare il rimborso del capitale all’andamento della gestione, o escluderlo del tutto. E’ possibile anche che gli strumenti finanziari prevedano il diritto incondizionato al rimborso del capitale alla scadenza, ma in più attribuiscono a titolari diritti amministrativi, come il voto su specifiche materie.

  37. Strumenti finanziari partecipativi (3) • Sono previste situazioni particolari in cui possono essere emessi s.f.p.: • a fronte di apporti di opera o servizi (art. 2346, 6° c.), • a favore dei dipendenti (art. 2349, 2° c.), • per partecipare ad uno specifico affare cui è stato destinato un patrimonio separato (art. 2447-ter, lett. e).

  38. Disciplina degli s.f.p. (1) • S.f.p. art. 2346: dispongono di diritti patrimoniali e anche amministrativi da stabilire ad opera dello statuto. • S.f.p. art. 2349: possono essere previste norme particolari riguardo all’esercizio dei diritti attribuiti. • E’ escluso il diritto di voto in assemblea. Ma può essere loro attribuito su specifici argomenti e può essere attribuito il potere di nominare un sindaco (art. 2351, 5° c.).

  39. Disciplina degli s.f.p. (2) • Per il resto è lasciato ampio spazio all’autonomia statutaria. • Il richiamo della disciplina delle obbligazioni implica che: • la società non può emettere s.f.p. con obbligo di rimborso del capitale per una somma che, unitamente alla somma raccolta mediante obbligazioni, eccede i limiti fissati dall’art. 2412; • deve essere costituita un’organizzazione di categoria del titolare degli strumenti finanziari partecipativi, composta dall’assemblea e dal rappresentante comune.

  40. Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari Lorenzo Benatti lorenzo.benatti@unipr.it

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