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Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto Massimo Spinelli marzo 2013

Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto Massimo Spinelli marzo 2013. Indice dei lavori. I fondamenti del quadro normativo vigente Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto e la giurisprudenza che si è andata sedimentando negli ultimi tre anni

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Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto Massimo Spinelli marzo 2013

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  1. Aggiornamenti in materia di contrattazione integrativa d’istituto Massimo Spinelli marzo 2013

  2. Indice dei lavori • I fondamenti del quadro normativo vigente • Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto e la giurisprudenza che si è andata sedimentando negli ultimi tre anni • Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP • La centralità dello strumento dell’informazione preventiva • Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012 • La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria • Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30 gennaio 2013 tra MIUR e OO.SS. di comparto • Come gestire l’attuale fase contrattuale alla luce delle comunicazioni del MIUR • Il rapporto con i revisori dei conti

  3. I fondamenti del quadro normativo vigente

  4. Cambiano le finalità della contrattazione “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, (……) La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato” (art. 40, comma 3-bis d.lgs 165/01)

  5. Il recupero della gerarchia delle fonti • l’inderogabilità della legge ad opera dei contratti collettivi di lavoro (legge 15/09 articolo 1, c.1) • l’imperatività delle norme di legge (d.lgs. 165/01, articolo 2,c.2) • la nullità automatica delle clausole contrattuali difformi dalla legge (d.lgs. 165/01 articolo 2, c. 3-bis e 3-quinquies) • la decadenza automatica dei contratti difformi (d.lgs. 150/09 articolo 65)

  6. Il dirigente è un cardine del sistema • Le attribuzioni dei dirigenti sono derogabili soltanto da specifiche disposizioni legislative (art. 4, c. 3, d.lgs. 165/01) • Il potere di organizzazione del dirigente quindi: • è garantito dalla legge (imperativa e inderogabile) • è attribuito in via esclusiva • è assimilato ai poteri del privato datore di lavoro • è sottoposto all’obbligo d’informazione alla parte sindacale • riguarda in particolare la gestione delle risorse umane, la direzione e l’organizzazione del lavoro • è sottoposto a verifica da parte degli organismi di controllo (art. 5, cc. 2 e 3, d.lgs. 165/01)

  7. La demarcazione tra legge e contratto • Le prerogative del dirigente scolastico rientrano nell’ambito della legge (d.lgs. 165/01, articolo 5,c.2) • In caso di mancato accordo con la parte sindacale la legge riserva alla parte pubblica il potere d’iniziativa (d.lgs. 165/01, articolo 40, comma 3-ter) • L’ambito privatistico della contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le relazioni sindacali (d.lgs. 165/01, articolo 40,c.1) • Gli ambiti di competenza del dirigente sono esclusi dalla contrattazione collettiva e diventano oggetto di informazione sindacale (idem)

  8. Una logica conseguenza • Tre delle sei materie di contrattazione previste dall’art. 6 del CCNL comparto scuola vanno derubricate ad informazione preventiva h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

  9. Il contenzioso promosso dalle OO.SS. di comparto

  10. Una duplice lettura della riforma “Brunetta” • La riforma è un grave passo indietro • sottrae potere alla contrattazione collettiva • ri-pubblicizzamaterie che dovevano restare in ambito privatistico • compromette il sistema delle tutele dei dipendenti pubblici • La riforma riafferma un utile sistema di regole • pone rimedio alla progressiva invasione da parte contrattuale di materie che dovevano restare riserva di legge • introduce una netta separazione tra materie che appartengono all’ambito di legge e materie demandate a norme pattizie • restituisce alla funzione dirigenziale le prerogative affermate fin dal 1992

  11. L’obiezione delle OO.SS. di comparto • Il decreto “Brunetta” non è applicabile alla contrattazione integrativa d’istituto, che resta legata all’art. 6 del CCNL • “5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”(d.lgs. 150/09 articolo 65 comma 5) • Il D.L. 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122/2010, art. 9, comma 1, introduce una moratoria contrattuale fino a tutto il 2013, per cui il CCNL comparto scuola 2007 resta la norma di riferimento della contrattazione integrativa • Ogni ipotesi contrattuale difforme dall’art. 6 del CCNL configura l’antisindacalità del comportamento del dirigente, ex art. 28 della legge n. 300/70

  12. Gli sviluppi della situazione • Numerosi dirigenti espungono dal contratto integrativo le materie rientranti nelle prerogative dirigenziali: una parte di essi è denunciata per comportamento antisindacale • Si sviluppa in pochi mesi la giurisprudenza nel settore: dopo le prime incertezze si contano 17 decreti + 6 sentenze in sede di appello di rigettodell’accusa di comportamento antisindacale ad opera del giudice del lavoro (Venezia, Bologna, Napoli, Oristano, Nuoro, Catanzaro) • Recentemente è stata registrata una sentenza di conferma del comportamento antisindacale da parte del giudice del lavoro di Lucca

  13. Gli sviluppi della situazione • Il d.lgs. 1 agosto 2011 n.141, reca modifiche e integrazioni al d.lgs. 150/09, le quali all’art. 5, commi 1 e 2, confermano che: • ai contratti sottoscritti successivamente (al 15.11.09) si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto • le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali

  14. Il diverso atteggiamento del MIUR e del DFP

  15. Le ambiguità e gli errori del MIUR Il MIUR interferisce, con una CM del 2010, in una questione che riguarda esclusivamente le autonomie scolastiche sostenendo che nulla dovesse cambiare nella contrattazione d’istituto Nel 2011 e nel 2012 sottoscrive un CCNI sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie del personale in palese contraddizione con le norme di riferimento [entrambi bloccati dal DFP per non conformità] Nel luglio 2012 sottoscrive un CCNI sulla mobilità dei dirigenti in caso di dimensionamento scolastico, che l’ANP si rifiuta di firmare [respinto dal MEF in quanto la materia non è disponibile]

  16. La coerenza degli organi di controllo • Il DFP (e da ultimo anche il MEF) ha sempre coerentemente difeso il nuovo assetto normativo • rifiutandosi di certificare ipotesi contrattuali illegittimi o non conformi a legge • predisponendo il D.lgs. 141 del 1 agosto 2011, che conferma l’applicazione immediata delle nuove norme • emanando la Circolare DFP 13 maggio 2010, n. 7, cheprecisa varie questioni applicative, ribadendoche la micro-organizzazione costituisce area elettiva di competenza del dirigente • emanando la Circolare DFP 5 aprile 2011, n. 7, che precisa che il d.lgs.150/09 si applica a tutte le istituzioni scolastiche

  17. La coerenza degli organi di controllo • Il MEF, d’intesa con il DFP, ha diramato la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 con la quale • ha impartito istruzioni per la redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, che accompagnano obbligatoriamente il Contratto integrativo d’istituto • ha ribadito l’obbligo di dichiarare nella Relazione illustrativa [di esclusiva competenza del dirigente] la conformità dell’accordo alle norme di legge

  18. La centralità dello strumento dell’informazione preventiva

  19. Gli strumenti delle relazioni sindacali • Il CCNL del comparto scuola prevede che a livello d’istituto il sistema delle relazioni sindacali sia articolato in • Informazione sindacale preventiva e successiva • Contrattazione integrativa • Interpretazione autentica • La legge 135/2012 ha inserito un nuovo strumento • L’esame congiunto [ma ci sono fondati dubbi che l’esame congiunto interessi il livello d’istituto]

  20. Il nuovo sistema delle relazioni sindacali • La riforma del quadro normativo prodotta dalle modifiche apportate dal d.lgs. 150/09 al d.lgs. 165/01 • restringe il campo delle materie disponibili per la contrattazione integrativa d’istituto, riducendole da sei a tre (ambito privatistico) • potenzia di conseguenza le materie riservate all’informazione preventiva e successiva (ambito pubblicistico)

  21. Il nuovo sistema delle relazioni sindacali • Ne consegue che allo strumento dell’informazione, finora sottoutilizzato, va d’ora in avanti dedicata grande attenzione rispetto: • alle materie • alla correttezza delle procedure • ai tempi

  22. Le materie dell’informazione sindacale Le materie già previste dall’articolo 6 del CCNL sono: proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; utilizzazione dei servizi sociali; criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; tutte le materie oggetto di contrattazione;

  23. Le materie dell’informazione sindacale Ad esse vanno aggiunte le 3 materie sottratte alla contrattazione integrativa dopo il d.lgs.150/09: modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

  24. I tempi dell’informazione • L’informazione sindacale va fornita preventivamente su tutti gli aspetti gestionali; soprattutto su quelli sottratti alla contrattazione integrativa • La parte sindacale è libera di esercitare il diritto di critica • La parte pubblica: • può tenere conto delle osservazioni sindacali e modificare le proprie decisioni • può considerare non condivisibili le osservazioni sindacali e confermare le proprie decisioni • È opportuno che le «determine» dirigenziali rechino sempre in premessa la dicitura: fornita alla parte sindacale la dovuta informazione

  25. La procedura da rispettare L’informazione sindacale va fornita all’intera parte sindacale (e non solo alla RSU) Gli incontri devono essere convocati formalmente, con l’esplicitazione dell’ordine del giono Le informazioni sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione (solo in casi d’urgenza è possibile utilizzare fax o e-mail) Degli incontri deve restare traccia attraverso un verbale sintetico, redatto seduta stante da un assistente amministrativo e sottoscritto dalle parti

  26. La procedura da rispettare • L’informazione preventiva ha lo scopo di illustrare alla parte sindacale le motivazioni di interesse generale che sono alla base delle determinazioni che il dirigente è in procinto di assumere • L’informazione successiva ha lo scopo di fornire gli esiti prodotti dalle determinazioni adottate • anche in rapporto ai tabulati contenenti i compensi a carico del FIS, per i quali è stato eliminato ogni vincolo di riservatezza

  27. Le modifiche introdotte dalla Legge 135/2012

  28. La novità dell’esame congiunto d.lgs. 165/2001, art. 5, c. 2 [modificato dalla legge 135/2012]: “…… le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previstinei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.”

  29. La novità dell’esame congiunto • La Micro-organizzazione resta dunque un ambito riservato dalla legge al dirigente, anche per le materie che il CCNL attribuisce alla contrattazione o anche alla deliberazione degli organi collegiali • assegnazione dei docenti alle classi • assegnazione del personale ATA a sedi e plessi • piano annuale delle attività del personale docente • nomina dei collaboratori del dirigente e dello Staff • piano annuale delle attività di servizio del personale ATA • attribuzione delle funzioni strumentali al POF (sulla base delle aree d’intervento individuate dal collegio docenti) • attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA • attribuzione di tutti gli incarichi (da inquadrare opportunamente in un funzionigramma d’istituto)

  30. La novità dell’esame congiunto La nuova norma conferma la competenza datoriale esclusiva per l’organizzazione degli uffici mentre indica l’esame congiunto come sede di confronto sulle misure riguardanti i rapporti di lavoro Ma, aggiunge, “ove previsto dai contratti di cui all’articolo 9”, cioè i CCNL dei diversi comparti e aree e il CCNL scuola tuttora vigente non prevede l’istituto dell’esame congiunto La modifica quindi non “restaura” l’art. 6 del CCNL, come sostengono le OO.SS. di comparto

  31. La novità dell’esame congiunto • Laddove è previsto, l’esame congiunto prevede la seguente procedura: • la parte datoriale fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale sulle materie previste • entro un certo termine (di solito, molto breve: in alcuni casi, due giorni, mai più di cinque), e solo per le materie per le quali è previsto, la parte sindacale può chiedere un esame congiunto • la parte datoriale deve convocare un tavolo entro pochi giorni (anche qui, di solito, non più di cinque) per discutere le materie in questione

  32. La novità dell’esame congiunto • la discussione non può durare più di un tempo predefinito: per esempio, cinque giorni • alla scadenza, se si è raggiunto un accordo, viene firmato un verbale di intesa, cui le parti si impegnano a conformarsi • in mancanza di accordo, ciascuna parte recupera la propria libertà di iniziativa. • in pratica la parte pubblica può procedere secondo quanto aveva comunicato in sede di informazione preventiva

  33. La Circolare n. 25 del MEF relativa alla redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria

  34. I documenti a corredo del contratto • Il contratto integrativo è stato sempre corredato da una relazione accompagnatoria • fino al 2009 era sufficiente una Relazione tecnico finanziaria, che dava evidenza della compatibilità del contratto con le risorse disponibili • Con il D.lgs. 150/09 alla Relazione tecnico finanziaria (di competenza del Dsga) si aggiunge la Relazione illustrativa (di competenza del dirigente) per rendere conto della finalizzazione dell’accordo ad obiettivi di miglioramento della performance • Il D.lgs. 150/09 prevede che entrambe le Relazioni vadano redatte sul modello del MEF

  35. I documenti a corredo del contratto • Per tre anni il modello non è stato approntato, pertanto le scuole hanno utilizzato modelli propri • È solo con la Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012 che i modelli sono stati diffusi e quindi sono diventati obbligatori • La Circolare non è stata pensata per le scuole, ma soprattutto per le Amministrazioni centrali dello Stato, ed è quindi applicabile soltanto in parte, con esclusione dei riferimenti ai Titoli II e III del D.lgs. 150/09, al momento non operativi nel comparto

  36. I documenti a corredo del contratto • Le due Relazioni sono finalizzate a: • supportare la delegazione di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione dei contenuti • supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica di certificazione degli atti negoziali • fornire al cittadino/utente la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti degli accordi • Viene raccomandato, pertanto, di utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti oggettivi

  37. La Relazione illustrativa • Lo Schema del MEF prevede una ripartizione della Relazione in due Moduli • Per quanto riguarda il Modulo 1 è possibile utilizzare i seguenti riquadri: • Data di sottoscrizione • Periodo temporale di vigenza • Composizione della delegazione trattante • Soggetti destinatari • Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

  38. La Relazione illustrativa • I riquadri che riguardano l’iter procedurale non possono invece essere compilati in quanto interessano procedure non attuate al momento all’interno delle istituzioni scolastiche • Quindi in ogni riquadro va riportata la dicitura “non applicabile al comparto scuola” o se si preferisce quella suggerita dalla circolare “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” • Unica eccezione può essere considerata l’indicazione che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009

  39. La Relazione illustrativa Per quanto riguarda il Modulo 2 la circolare non offre riquadri predefiniti, ma richiede che contenga un’analisi dell’articolato dell’accordo, tale che dia evidenza di alcuni requisiti ritenuti essenziali Si suggerisce ai dirigenti di prestare particolare attenzione a questo secondo settore della Relazione illustrativa dal momento che sono chiamati ad assumersi la responsabilità della corretta conduzione del negoziato e del rispetto dei vincoli di contratto e di legge

  40. La Relazione illustrativa • I requisiti ritenuti essenziali: • Esplicitare le norme di legge e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata. • Presentare un quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del FIS. • Gli effetti abrogativi espliciti dell’accordo (questo nel caso in cui nel contratto precedente fossero contenute materie non più disponibili per la contrattazione integrativa). • Evidenziare quanto l’attribuzione dei compensi risponda a criteri di meritocrazia e premialità.(Potrà essere fatto soltanto a livello generale e non in riferimento al Titolo III del D.lgs. 150/2009.) • Attestare l’applicazione del principio di selettività nelle progressioni economiche. (anche in questo caso è necessario ricorrere alla formula “non applicabile al comparto scuola”) • Illustrare i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di pianificazione gestionale (Riferimento evidente al POF,al Piano annuale delle attività del personale docente e non docente e al Funzionigramma d’istituto) • Fornire ogni ulteriore informazione utile alla migliore comprensione delle scelte contrattuali.

  41. La Relazione tecnico-finanziaria • Lo Schema del MEF prevede la suddivisione della Relazione in quattro Moduli • Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa • Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa • Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa • Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

  42. La Relazione tecnico-finanziaria • Il Modulo 1 fa espresso riferimento all’Atto di costituzione del Fondo (di competenza del Dsga), che deve tenere conto: • delle risorse fisse aventi carattere di certezza • delle risorse variabili • delle (eventuali) decurtazioni del Fondo • della sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione • delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

  43. La Relazione tecnico-finanziaria • Il Modulo 2 è destinato a restituire la programmazione di utilizzo del Fondo concordata in sede di accordo e tiene conto: • delle destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa • delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo • delle (eventuali) destinazioni ancora da regolare • della sintesi della definizione di destinazione delle poste del Fondo sottoposto a certificazione • delle destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo • dell’Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale

  44. La Relazione tecnico-finanziaria • Il Modulo 3 è ricognitivo, per consentire all’Organo di controllo una sintesi quantitativa delle poste discusse nei due Moduli precedenti • Il Modulo 4 serve a dar conto del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo e contiene: • l’esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo • l’esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato • la verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

  45. L’azione dei Revisori dei conti • Costituiscono l’Organo di controllo della contrattazione integrativa d’istituto • La loro azione di controllo viene esercitata: • sull’Ipotesi di contratto integrativo • sulla Relazione illustrativa • sulla Relazione tecnico-finanziaria • Eventuali rilievi possono riguardare qualsiasi dei tre documenti

  46. Il CCNL del 12 dicembre 2012 e l’Intesa del 30 gennaio 2013 tra MIUR e OO.SS. di comparto

  47. La contesa sugli scatti di anzianità • La pressione delle OO.SS. sul governo per recuperare gli scatti di anzianità del personale del comparto scuola (bloccati dal D.L 112/2008 (legge 133/2008) ha ottenuto: • la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012relativo al reperimento delle risorse da destinare al recupero degli scatti di anzianità 2011/12 • la sottoscrizione dell’Intesa del 30 gennaio 2013, relativa all’assegnazione alle II.SS. di un acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF 2012/13 • la sottoscrizione dell’Intesa del 6 febbraio 2013 sulla ripartizione dell’acconto relativo al finanziamento dei progetti per le aree a rischio

  48. L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012 • Il contratto è finalizzato a reperire le risorse necessarie a restituire al personale gli scatti di anzianità • A tal fine si recuperano: • 93 milioni di euro sul 2011 (economie + FIS) • 381 milioni di euro sul 2012 (economie + FIS • Si assume l’impegno a recuperare • altri 381 milioni di euro per il 2013 • e 381 milioni di euro per tutti gli anni a seguire

  49. L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012 • Il FIS è conseguentemente ridotto di: • 7 milioni di euro per il 2011 • 238,91 milioni di euro per il 2012 • 275,41 milioni di euro per il 2013 e per gli anni a seguire • Le ore eccedenti sono tagliate di: • 11,65 milioni di euro per il 2012 • 15,50 milioni di euro a decorrere dal 2013 • Le risorse per le funzioni strumentali sono ridotte di: • 23,47 milioni di euro per il 2012 • 31,22 milioni di euro a decorrere dal 2013

  50. L’Ipotesi di CCNL del 12 dicembre 2012 • Le risorse gli incarichi specifici sono ridotte di: • 10,34 milioni di euro per il 2012 • 13,75 milioni di euro a decorrere dal 2013 • Le risorse per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio,… sono ridotte di: • 10,14 milioni di euro per il 2012 • 13,48 milioni di euro a decorrere dal 2013 • Le risorse destinate ai compensi accessori del personale comandato sono ridotti di: • 0,49 milioni di euro per il 2012 • 0,64 milioni di euro a decorrere dal 2013

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