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Istituzioni di diritto pubblico Corso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue Giuseppe G. De Cesare. Anno accademico 2008-2009. Strumenti per lo studio. testi : Corso di diritto pubblico di A. Barbera e C. Fusaro, Bologna, il Mulino 2008 ( AulaWeb )
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Istituzioni di diritto pubblico Corso di laurea in Scienze della Comunicazione plurilingue Giuseppe G. De Cesare Anno accademico 2008-2009
Strumenti per lo studio testi: Corso di diritto pubblico di A. Barbera e C. Fusaro, Bologna, il Mulino 2008 ( AulaWeb ) letture: V. Onida, La Costituzione, Bologna, il Mulino, 2007 ; V. Onida, La Costituzione ieri e oggi, Bologna, il Mulino, 2008; G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006; altro, concordato con il docente. siti internet: http://diritto-comunicazione.decesare.info http://www.teleacademy.it Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Introduzione DIRITTO E COMUNICAZIONE Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Informazione Comunicazione DIRITTO Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
In-formare = dare forma, plasmare, modellare secondo una determinata forma INFORMAZIONEè la notizia, il dato che fornisce elementi di conoscenza, cioè che informa su qualcosa Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
comunicare – dal latino commune cum munus (incarico, compito) commune= che svolge il suo compito insieme con altri (it. comune = che è proprio di almeno due persone o cose) COMUNICARE =fornire informazioni il cui scopo non è quello di dare forma al mondo, bensì dare ad esso un significato. Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Informazione - comunicazione La differenza principale del comunicare rispetto all’informare consiste dunque nello scopo: si comunica per dare un significato alla realtà, si informa per dare ad essa una struttura, una forma Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
DIRITTO • Il diritto (Recht) può essere definito come un insieme di regole di condotta(detteanchenorme) generali ed astratte che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività in un determinato momento storico. • In base al contenuto il diritto si distingue in: • diritto oggettivo • diritto soggettivo • Diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico (Rechtsordnung). Viene usualmente distinto in diritto pubblico e diritto privato: il primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati; il secondo regola i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità.Diritto soggettivoè il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa, garantita e disciplinata dal diritto oggettivo, dello stesso nei confronti di altri soggetti o beni. Attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo assoluto (erga omnes), nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo relativo (actio in personam). In base agli interessi protetti il diritto si distingue in: • diritto pubblico: consiste di disposizioni inderogabili poste a tutela degli interessi dell’intera collettività che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità; • diritto privato: regola i rapporti intersoggettivi tra gli individui di una stessa comunità, sia riguardo alla loro sfera personale e familiare, sia riguardo ai loro rapporti patrimoniali. Lo Stato si occupa della loro osservanza, solo se il singolo richiede l’intervento di un giudice. Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
DIRITTO – LEGGE - GIURISPRUDENZA diritto - droit – derecho - direito – Recht – ratt – right etimo latinodirigere –directus etimo indoeuropeorag,rex, regio giurisprudenza (prudentia iuris) – giustizia(ius-titia) etimo latinoiungere(legare) legge (lex-legis) etimo indoeuropeoleg Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Cos’è il DIRITTO ? Kant: “i giuristi stanno ancora cercando un concetto di diritto” “noch suchen di Juristen eine Definition zu ihrem Begriff vom Recht” (Critica della ragion pura, 1781) Ubi societas, ibi ius dove c’è società, c’è diritto Ubi homo, ibi societas, ubi societas, ibi ius Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Diritto e linguaggio – Diritto e gioco Regole giuridiche e regole etiche, religiose, di costume sollen – sein linguaggio prescrittivo – linguaggio descrittivo Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Ordinamento giuridico (positivo) Insieme di tutti i testi così come sono usciti dalle decisioni dei produttori di norme, disposti uno dopo l’altro senza connessioni fra di essi. Sistema giuridico Insieme di proposizioni linguistiche che ha come referente costante un altro insieme di proposizioni, quelle dell’ordinamento. Nell’ordinamento troviamo gli ordini dati dall’autorità, dal legislatore; nel sistema troviamo la costruzione definitiva degli stessi. L’ordinamento è composto di disposizioni o precetti. Il sistema è composto di norme giuridiche. (G.R.Morchòn) Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Teoria comunicazionale del diritto (Gregorio Robles Morchon, Teoria del diritto, 2006) Diritto come un sistema di comunicazione fra gli uomini, il cui compito immanente è quello di dirigere l’azione umana. Come sistema di comunicazione il diritto consiste in un sistema di segniche hanno la funzione prescrittiva che abbraccia tanto l’aspetto organizzzativo quanto quello direttivo. Il fenomeno giuridico si manifesta, prima di tutto, come un sistema di interrelazione comunicativa(similitudine con il gioco) Il sistema comunicativo viene prima generato dall’ordinamento, il quale si trasforma poi in sistema. Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Diritto come “medium” Diritto come istituzione (Jürgen Habermas, Fatti e norme,1992) Diritto come “medium” – caratterizzato dalla neutralità nei confronti dei contenuti e consiste in un processo di giustificazione segnato dalla positività, dalla generalità, dalla formalità e dall’eguaglianza davanti alla legge. Le norme sono giustificate dagli stessi procedimenti che le generano. Diritto come istituzione – mantiene, invece, i legami con le sue radici sociali. La sua giustificazione non è più procedimentale, ma materiale, cioè riferita a contesti storici, etici, culturali della pratica sociale. Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
L’odinamento giuridico e il diritto costituzionale Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
SOCIETÀ E DIRITTO Qualunque organizzazione sociale costituisce unordinamento giuridico. Un’organizzazione per essere tale, ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Le regole costituiscono ildiritto di una determinataorganizzazione: considerate nel loro insieme formano, appunto, un ordinamento giuridico. • Leregole giuridiche • Leregole non giuridiche(precetti religiosi e morali) Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
I RAPPORTI GIURIDICI Siamo in presenza di norme giuridiche allorché si instaura un rapporto fra due o più soggetti, che sulla base di una regola comune (il diritto oggettivo) – imposta da altri (eteronoma) o posta dalle parti (autonoma) – dà luogo a vincoli reciproci (diritti e doveri). • Le situazioni giuridiche favorevoli o di vantaggio (diritti in senso soggettivo) • Le situazioni giuridiche non favorevoli o di svantaggio (obblighi) Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto. Ne deriva che il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione (neanche dello stato): questa è la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (ad es. la comunità internazionale, retta dal diritto internazionale; la Chiesa cattolica, retta dal diritto canonico; le imprese commerciali, le associazioni sportive e così via). Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
TEORIE DEL DIRITTO • Teorie normativiste (Kelsen): una società haun ordinamento • Teorie istituzionaliste (Romano): una società è un ordinamento Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
L’ORDINAMENTO GIURIDICO Un ordinamento giuridico è l’insieme di più elementi – prescrizioni, consuetudini, fatti normativi – accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici. • Il diritto positivo (positivismo giuridico) • Il diritto naturale (giusnaturalismo) Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
DISPOSIZIONE E NORMA interpretazione Disposizioni(o testi normativi)Norme • Le disposizioni sono mere formulazioni linguistiche, potenzialmente suscettibili di diverse interpretazioni. • Le norme sono il risultato dell’interpretazione, operata sulla base di più criteri: da un’unica disposizione si possono ricavare diversi significati, diverse norme. • interpretazione letterale • interpretazione logico-sistematica • interpretazione storico-comparativa Art.12 Disp.prel. Codice Civile Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
LA COSTITUZIONE • Costituzione scritta • Costituzione non scritta (es. Regno Unito) • Costituzione rigida • Costituzione flessibile • Costituzione ottriata • Costituzione di origine rappresentativa Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Classificazione delle Costituzioni moderne SCRITTE – Le norme delle Costituzione sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità CONSUETUDINARIE – Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Classificazione delle Costituzioni moderne RIGIDE – Il testo costituzionale richiede un procedimento aggravato di revisione per essere modificato ( ad esempio: maggioranze qualificate; referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione della deliberazione; coinvolgimento delle entità territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti delle minoranze politiche ovvero delle componenti territoriali. La Costituzione italiana è rigida perché prevede, all’art. 138, un procedimento aggravato di revisione. FLASSIBILI – Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. ( esempio: lo Statuto Albertino) Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Classificazione delle Costituzioni moderne BREVI – Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull’organizzazione dello Stato e si limitato ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo Statuto Albertino con solo 84 articoli. LUNGHE- Non pongono l’accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità ( diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La Costituzione italiana appartiene a questa categoria. Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
Classificazione delle Costituzioni moderne OTTRIATE – (dal francese Octroyées = concesse ). Diffuse nella prima metà del secoloXIX. Provenienti da una concessione unilaterale (octroi) del Re, in quanto sovrano ( esempi: la Costituzioe francese del 1814, lo Statuto Albertino del 1848). PATTIZIE – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico ( esempio: le Costituzioni francesi del 1791 e del 1830). APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE – (con l’affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico) Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall’Assemblea. In Italia c’è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica ) che ha vincolato in partenza le scelte dell’Assemblea costituente sulla forma di Stato. Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
COSTITUZIONALISMO MODERNO La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787) «Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale e assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi e alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America...» Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
IL COSTITUZIONALISMO MODERNO La Costituzione francese del 1791 «L’Assemblea nazionale,volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. [...] Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
IL COSTITUZIONALISMO MODERNO La Costituzione francese del 1791 «[...] Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione...» Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE Un ordinamento costituzionale è il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento stesso. • Le norme formalmente costituzionali • Le norme materialmente costituzionali Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
TEORIE DELLA COSTITUZIONE • La costituzione come norma fondamentale (Kelsen) • La costituzione come decisione fondamentale (Schmitt) • La costituzione in senso materiale (Mortati) Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare
DEL DIRITTO PUBBLICO • Il diritto costituzionale • Il diritto parlamentare • Il diritto regionale e il diritto degli enti locali • Il diritto amministrativo • Il diritto tributario • Il diritto ecclesiastico • Il diritto penale • Il diritto processuale civile e il diritto processuale penale Istituzioni di diritto pubblico a.a. 2008-2009 Giuseppe G. De Cesare