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Presentazione del D.M. 24/04/2013 n. 334, che regolamenta la prova di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 . A cura della Proff.ssa Claudia De Napoli. Legge 2 agosto 1999, n.264 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999 n.183 Norme in materia di accessi ai corsi universitari.
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Presentazione del D.M. 24/04/2013 n. 334, che regolamenta la prova di ammissione per l’anno accademico 2013/2014. A cura della Proff.ssa Claudia De Napoli
Legge 2 agosto 1999, n.264Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999 n.183 Norme in materia di accessi ai corsi universitari.
Art. 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi: • a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, (…), concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione (…) • b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (…)
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici (…) • d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali (…) • e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale sono regolamentati annualmente da un apposito Decreto Ministeriale , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il 22/05/2013 e stato pubblicato sulla GU il D.M. 24/04/2013 n. 334
Art. 2 comma 1 La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria:
e' unica per entrambi i corsi; • e' di contenuto identico sul territorio nazionale; • e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di CambrigeAssessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione;
Art. 2 comma 3 La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta di cui una soltanto corretta.
I quesiti vertono su argomenti di: • cultura generale e ragionamento logico; • biologia; • chimica; • fisica; • matematica.
cultura generale: 5 quesiti • ragionamento logico: 25 quesiti • biologia: 14 quesiti • chimica: 8 quesiti • fisica e matematica: 8 quesiti
Art. 2 comma 3 Per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 90 minuti*
Il decreto riporta inoltre informazioni rispetto al calendario e alla sede di svolgimento.
Art. 10 Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove. Comma 1 Sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, (…) i candidati comunitari e non comunitari (…) nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
Comma 2 I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
Valutazione delle prove Art. 10 Comma 3 si tiene conto dei seguenti criteri: • valutazione del test (max 90 punti): 1,5 punti per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto di maturita' almeno pari a 80/100, rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturita' nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/12. *
Che cosa è il percentile e come si calcola? • I percentili sono indicatori statistici utilizzati in molti ambiti. Nel caso specifico, i percentili servono a differenziare i voti della maturità: se la vostra scuola, qualunque essa sia, ha un percentile basso (ossia una media di voti alti alla maturità ), allora il vostro voto varrà meno; viceversa, in una scuola più impegnativa, dove ci sono stati pochi voti alti alla maturità, il percentile sarà alto e, quindi, il vostro voto varrà più punti. • Per calcolare la propria fascia percentile di appartenenza (= intervallo di appartenenza) bisogna considerare tutti i voti assegnati alla maturità dalla propria scuola nell’anno scolastico 2011/2012 e dividere in 100 parti uguali la distribuzione dei dati. • Il calcolo è molto semplice utilizzando Excel. • Supponiamo che nella mia scuola si siano diplomati nell’anno scolastico 2011/2012 26 studenti, con voti che variano dal 60 al 100. Io mi sono diplomato con 91. È indifferente l’anno in cui io mi sono maturato, perché ciò che conta sono i voti dell’anno scolastico 2011/2012. • Si riportino in ordine crescente su una colonna Excel tutti i voti dei 26 maturandi. • Dopo aver riportato i voti, dal menù “Formule” selezionare “inserisci funzione”.
Selezionare dal menù la categoria “Statistiche” e, subito dopo, “Percentile”.
Nel campo “Matrice” selezionare le celle della colonna dove si trovano i voti, mentre nel campo “K” inserire il numero 0,80 . Il valore che uscirà nella mascherina in basso è il voto corrispondente all’80°percentile (è chiaro che, inserendo 0,85 oppure 0,90, si otterranno i voti corrispondenti all’85° percentile o al 90° percentile).
Nel nostro esempio, l’intervallo di voti tra l’80° percentile e l’85° percentile corrisponde ai voti tra 93 e 95. Pertanto, io che ho preso 91 non ho diritto al bonus maturità minimo di 4 punti, visto che il mio punteggio non arriva all’80° percentile.
Il MIUR ha pubblicato il 31 maggio 2013 i voti di maturità dei percentili di riferimento.
Art. 10 Comma 4 Il punteggio totale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1.
In caso di parita' di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parita': per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; In caso di ulteriore parita', prevale il candidato che sia anagraficamente piu' giovane.
Ricapitolando : I punti chiave della Prova di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso:
E’ selettiva • Ha carattere Nazionale • Punteggio minimo • Il punteggio ottenuto si somma al punteggio relativo al rendimento scolastico (Max 10 pt con voto minimo 80/110) • Il punteggio ottenuto determina il collocamento nella graduatoria a scorrimento per l’accesso al corso di laurea.
Nel consultare i decreti occorre sempre tener presente che essi possono, e spesso questo accade, essere modificati da decreti successivi. Nel caso specifico alcune modifiche fondamentali sono state apportate al D.M. 24/04/2013 n. 334 dal D.M. 449 12/06/2013
Le principali modifiche apportate riguardano: • Il tempo di svolgimento della prova che passa da: 90 a 100 minuti
L’attribuzione dei punteggi relativi al percorso scolastico. Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:
Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a: • 100 e lode 10 punti • 99-100 9 punti • 97-98 8 punti • 95-96 7 punti • 93-94 6 punti • 91-92 5 punti • 89-90 4 punti • 86-87-88 3 punti • 83-84-85 2 punti • 80-81-82 1 punto