340 likes | 716 Views
DIRITTO CANONICO. LA NORMA PENALE. FONTI DEL DIRITTO PENALE. Canoni 1315 – 1319 Criteri e limiti che i legislatores inferiores devono osservare nell’esercizio della loro potestà legislativa penale. Canone: 1315.
E N D
DIRITTOCANONICO LA NORMA PENALE
FONTI DEL DIRITTO PENALE • Canoni 1315 – 1319 Criteri e limiti che i legislatores inferiores devono osservare nell’esercizio della loro potestà legislativa penale
Canone: 1315 • Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dall’autorità superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone
La legge penale costituisce una delle modalità dell’esercizio del potere legislativo
Legge penale e forme • legge universale Valevole per tutta la Chiesa con carattere personale • legge particolare Dettata per un territorio determinato o anche per singole persone
Anche il diritto penale canonico ha il principio della irretroattività
Inapplicabilità dell’analogia(ammessa per attenuanti ed esimenti)
I precetti penali • Ordini diretti a soggetti determinati che comminano una pena per il caso in cui sia tenuto un determinato comportamento
il delitto nel diritto canonico • can. 1321: • il delitto è una violazione grave ed esterna di una norma penale • è norma penale quella che prevede una pena • è grave la violazione che costituisca un male rilevante o notevole
delitto • azione contraria ai fondamentali valori della vita cristiana e che attenta gravemente all’ordine della vita ecclesiale
DOLO deliberata volontà di violare la legge o il precetto COLPA omissione gravemente colpevole della dovuta diligenza fonti dell’imputabilità
circostanze del delitto • esimenti • attenuanti • aggravanti
esimenti can. 1323 cause di non punibilità • età inferiore agli anni 16 • ignoranza della legge o del precetto • violenza fisica e caso fortuito • timore grave, stato di necessità, grave incomodo • la legittima difesa • difetto attuale dell’uso di ragione
attenuanti can. 1324 • uso imperfetto della ragione • ubriachezza colpevole o altra simile perturbazione della mente • grave impeto passionale non volontariamente eccitato o favorito • età maggiore di sedici ma sotto i diciotto • timore grave, stato di necessità e grave incomodo • legittima difesa non proporzionata • provocazione • erroneo convincimento colposo • ignoranza incolpevole della pena annessa alla legge o al precetto
aggravanti can.1326 • recidiva • costituzione in dignità del reo o l’aver commesso il fatto con abuso dell’autorità o dell’ufficio • previsione dell’evento e negligenza nell’evitarlo
ferendae sententiae: al cumulo materiale si sostituisce il cumulo giuridico latae sententiae: opera automaticamente il cumulo materiale concorso di delitti
ferendae sententiae sono soggetti alle stesse pene latae sententiae concorrono nel delitto anche se non sono nominati se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso concorso di persone
SINGOLI DELITTI • delitti contro la religione e l’unità della Chiesa • delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa • Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio • delitto di falso • delitti contro obblighi speciali • delitti contro la vita e la libertà umana
LA PENA • La pena è la reazione dell’ordinamento al delitto
Quale è la funzione della pena ? • Retribuzione ? • Intimidazione ? • Emenda ?
Nel diritto penale dello Stato • Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato art. 27 Cost. • Finalizzate a dissuadere la commissione di altri reati
Nel diritto canonico • la pena è una risposta al peccato
interpretazione polifunzionale • riabilitazione • rieducazione
latae sententiae il reo vi incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto ferendae sententiae il reo è costretto solo dopo che le stesse sono inflitte modi di applicazione delle pene
pene medicinali o censure: scomunica interdetto sospensione pene espiatorie : can. 1336 vi è elenco non tassativo classificazione delle pene
rimedi penali can. 1339: - ammonizione - riprensione penitenze can. 1340 altre punizioni
extrema ratio can. 1341: principio fondamentale del diritto canonico • la pena è l’ultimo dei mezzi pastorali • non vi è l’obbligatorietà dell’azione penale
notizia di un delitto • Ordinario che abbia avuto notizia di un delitto, quanto meno probabile, è tenuto ad indagare sui fatti, le circostanze e l’imputabilità
via giudiziaria via amministrativa inizio della procedura per irrogare o dichiarare una pena
regole di applicazione delle pene • pene facoltative: possono essere applicate o meno oppure mitigate o sostituite da penitenza • pene obbligatorie: il giudice può astenersi, differire o mitigare
sospensione condizionale della pena • la pena viene sospesa a seguito di un giudizio prognostico positivo • se il reo commette un nuovo delitto sconterà anche la pena a suo tempo sospesa
cessazione della pena • espiazione • morte del reo • remissione