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INTRODUZIONE GENERALE La gerarchia delle fonti

Padova 2 marzo 2012 Master in Gestione Ambientale strategica: la normativa rifiuti avv. Federico Peres professore a contratto Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente Università di Padova federico.peres@buttiandpartners.com www.buttiandpartners.com. INTRODUZIONE GENERALE La gerarchia delle fonti.

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INTRODUZIONE GENERALE La gerarchia delle fonti

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Presentation Transcript


  1. Padova 2 marzo 2012Master in Gestione Ambientale strategica: la normativa rifiutiavv. Federico Peresprofessore a contrattoFacoltà di Ingegneria per l’AmbienteUniversità di Padova federico.peres@buttiandpartners.comwww.buttiandpartners.com

  2. INTRODUZIONE GENERALE La gerarchia delle fonti • STATALI • Costituzione e leggi costituzionali • Leggi ordinarie statali • Atti aventi forza di legge • Regolamenti

  3. (segue) La gerarchia delle fonti • NON STATALI • Regionali: Statuti Ordinari • Leggi regionali • Regolamenti reg. • Provinciali: Leggi e reg. TN e BZ • Statuti e reg. provinciali • Comunali: Statuti e regolamenti • Enti non territoriali: Regolamenti • Esterne all’ordinamento nazionale: Diritto europeo • Diritto internazionale • Consuetudine

  4. (segue) La gerarchia delle fonti • COMUNITARIE • Trattato • Regolamenti • Direttive • Decisioni • Sentenze della Corte di Giustizia • Costituzione europea • Altri atti degli organi comunitari (libri bianchi e verdi, pareri, raccomandazioni, comunicazioni)

  5. I criteri di risoluzione delle antinomie • Criterio cronologico: in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente a quella più antica, purché la norma più recente sia prodotta da una fonte dotata della medesima competenza e collocata al medesimo livello gerarchico. La norma precedente perde efficacia (ossia viene abrogata) dal momento in cui entra in vigore la norma nuova. • NB: Dal punto di vista pratico questo significa che la vecchia norma continua ad essere la norma che il giudice dovrà applicare ai rapporti sorti antecedentemente all'abrogazione stessa. Solo per i rapporti sorti successivamente all’abrogazione, si applicherà la norma nuova.

  6. (segue) I criteri di risoluzione delle antinomie • Criterio gerarchico: in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato. Nell'ordinamento infatti le fonti sono collocate su una scala gerarchica in cui la fonte superiore condiziona con le sue norme la validità delle norme prodotte da quelle di grado inferiore. Quando un giudice ritiene che un atto o una norma dell’ordinamento sia viziato, in quanto in contrasto con una norma prodotta dalla fonte superiore, lo annulla. • NB: Una volta che un atto normativo è stato annullato esso non può più essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza all'annullamento (ad eccezione dei rapporti esauriti).

  7. (segue) I criteri di risoluzione delle antinomie • Criterio della competenza: all'interno di uno stesso grado gerarchico, cioè tra atti che occupano la stessa posizione gerarchica, vi sono atti ai quali la Costituzione attribuisce una competenza particolare • NB: la disciplina di determinati settori forma oggetto di una riserva costituzionale a favore di determinate fonti. Ogni altro atto normativo - che non abbia rango costituzionale - che intervenisse in ambiti riservati ad una fonte specifica sarebbe per ciò stesso invalido.

  8. (segue) I criteri di risoluzione delle antinomie • Criterio della specialità: in presenza di due norme regolanti la stessa materia prevalga quella più specifica. • NB: La disciplina generale non è per questo abrogata, al contrario, continua ad essere applicata in tutte le ipotesi non specificamente previste dalla legge speciale. Si parla per questo di deroga della norma generale ad opera di quella speciale; il rapporto fra le due è quello di regola-eccezione.

  9. L’interpretazione delle norme • L’interpretazione letterale, prima parte dell’art. 12 preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Si fa riferimento al significato letterale delle singole parole utilizzate e a quello da esse assunto a seguito della loro connessione grammaticale. • L’ interpretazione logica, seconda parte dell’art.12 delle preleggi: nelle ipotesi in cui permanga comunque incertezza interpretativa, allora si deve ricercare l’intenzione del legislatore. Per farlo bisogna tenere presente che la norma è inserita all’interno di un ordinamento, ossia di un sistema organizzato e coordinato di disposizioni, fra le quali è inammissibile un contrasto (interpretazione logico-sistematica). Nelle ipotesi di ulteriore contrasto si dovrà risolvere l’antinomia con i criteri elaborati dalla dottrina, e se essa si manifesta come non conformità ai principi contenuti nella Costituzione, dovrà essere dichiarata l’incostituzionalità della disposizione, con la sua abrogazione dall’ordinamento.

  10. (segue) L’interpretazione delle norme • L’interpretazione teleologica, ossia, basata sulla finalità perseguita dalla norma. Vi si ricorre quando i precedenti metodi illustrati risultino essere comunque insufficienti per poter applicare correttamente la norma. • L’interpretazione analogica, consente di applicare la disciplina prevista per fattispecie simili; è l’estrema ipotesi cui si ricorre quando nessuno degli altri metodi elencati porti ad un’interpretazione adatta al caso concreto.

  11. L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano • Le fonti del diritto comunitario • Diritto comunitario originario: • Trattati (Atto Unico Europeo, Trattato sull'Unione Europea o Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza, e Trattato di Lisbona) • Principi generali del diritto comuni agli Stati Membri (certezza del diritto, irretroattività della legge penale, proporzionalità dell'azione amministrativa, rispetto dei diritti quesiti, affidamento dei terzi in buona fede, sussidiarietà, leale cooperazione, legalità) • Principi generali del diritto propri del diritto Comunitario (libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, effettività e non discriminatorietà della tutela giurisdizionale, solidarietà tra gli Stati membri, preferenza comunitaria, mutuo riconoscimento, diretta applicabilità del Diritto comunitario) • Costituzione europea • Diritto comunitario derivato: • Regolamenti, Direttive, Decisioni • Raccomandazioni • Pareri • Atti atipici

  12. Ricostruzione generale della normativa ambientale • Il Testo Unico • - Legge delega ambientale n. 308/04, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale • - in data 29 aprile 2006 entra in vigore il c.d. “TESTO UNICO” dell’ambiente, seguito da 17 decreti ministeriali attuativi (2 maggio 2006) • Nella GU n. 146 del 26-6-2006, è pubblicato l’Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; • LE ULTERIORI MODIFICHE • D.LG. 4/2008 • D.LG. 205/2010 • …

  13. NB: Il D.lgs. 152/2006 NON È un “Testo unico” o “Codice”ambientale • non è esaustivo • non “riordina, coordina e integra” (legge 308/2004) ma “ridisciplina” • manca una enunciazione di principi comuni • manca un elenco di definizioni uniche e univoche (che sono, anzi, ripetute)

  14. La struttura del D.lgs. 152/06 Il D.lgs. 152/06 consta di sei Parti, concernenti, in particolare: Parte Prima – Disposizioni comuni e principi generali; Parte Seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC); Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Parte Quinta – Norma in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; Parte Sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente; oltre ad una serie di Allegati alle diverse Parti.

  15. 2. LA NORMATIVA SUI RIFIUTI

  16. Le principali norme speciali in tema di rifiuti • DM 185/2007 Istituzione Registro nazionale RAEE – Centro di Coordinamento – Comitato di indirizzo • D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” • D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” • D. Lgs. 133/2005 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti” • D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” • D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” • D. Lgs. 99/1992 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”

  17. La Parte IV del D. lgs. 152/06: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati • TITOLO I: gestione dei rifiuti • TITOLO II: gestione degli imballaggi • TITOLO III: gestione di particolari categorie di rifiuti • TITOLO IV: tariffa per la gestione dei rifiuti urbani • TITOLO V: bonifica dei siti contaminati • TITOLO VI: sistema sanzionatorio e disposizioni finali • NB: le norme citate si riferiscono sempre al D.lgs 152/2006, così come modificato dai successivi provvedimenti legislativi

  18. Art. 177- 178: finalità e principi • Disciplinare la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati • Gestione dei rifiuti effettuata senza pericolo per uomo e senza metodi che recano pregiudizio all’ambiente • Competenza di Stato, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione degli obiettivi • Principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione e “chi inquina paga” • Gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, partecipazione

  19. Art. 178bis: responsabilità estesa del produttore Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti Decreti del Ministero dell’Ambiente aventi natura regolamentare in merito alla realizzazione di beni/prodotti riutilizzabili, riciclabili, duraturi, con basso impatto ambientale Responsabilità del produttore del bene è applicabile, fatta salva quella del produttore del rifiuto I costi della gestione potranno essere parzialmente/interamente sostenuti dal produttore del bene e da eventuali distributori del prodotto

  20. Art. 179: criteri di priorità - gerarchia Ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale: Prevenzione Preparazione per il riutilizzo Riciclaggio Recupero di altro tipo (energetico) Smaltimento Pubbliche amministrazioni favoriscono il rispetto della gerarchia. Nel trattamento dei rifiuti, alla valorizzazione energetica degli stessi devono essere favorite le altre forme di recupero Le Pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti.

  21. Art. 180: prevenzione • Prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti: • Strumenti volti a rendere noto l’impatto sull’ambiente di un determinato prodotto durante il suo intero ciclo di vita • Valorizzazione contrattuale (appalti) di competenze tecniche di prevenzione • Accordi e contratti di programma • Adozione su base ministeriale di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti • Ministero dell’Ambiente rende disponibili informazioni e linee guida sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti

  22. Art. 181bis: materie, sostanze e prodotti secondari Articolo abrogato!

  23. Art. 183: definizione di rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». si disfi abbia l’intenzione di disfarsi abbia l’obbligo di disfarsi «L'art. 183 Codice dell'Ambiente emanato con il d.lg. n. 152 del 2006 definisce " rifiuto " qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; ricollegando l'elemento materiale (sostanza od oggetto) ad un evento interruttivo della relazione di utilità tra fruitore del bene e quest'ultimo; evento ascrivibile al fatto oggettivo dell'intervenuta inidoneità all'uso e, comunque, del suo rilascio reale, intenzionale od obbligatorio, salva l'eventuale riappropriazione e riutilizzazione di terzi tramite l'istituto dell'occupazione (art. 923 c.c.)». (T.A.R. Trentino Alto Adige - Trento, sez. I, 2 novembre 2011, n. 275)

  24. Art. 183: definizione di deposito temporaneo È il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a condizione che: 1) siano rispettate le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose; 2) i rifiuti siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento alternativamente: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) deposito avvenga per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche; 4) siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con Decreto Interministeriale sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

  25. Art. 184: la classificazione dei rifiuti • 1 - Secondo l’origine: • 1.1. -Rifiuti urbani: • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; • i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

  26. (segue) Art. 184: la classificazione dei rifiuti • 1.2 - Rifiuti speciali: • i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; • i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; • i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); • i rifiuti da lavorazioni artigianali; • i rifiuti da attività commerciali; • i rifiuti da attività di servizio; • i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; • i rifiuti derivanti da attività sanitarie; • i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; • i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; • il combustibile derivato da rifiuti

  27. (segue) Art. 184: la classificazione dei rifiuti 1 - Secondo la pericolosità: 2.1 - Rifiuti pericolosi: Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla Parte Quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H, ed I alla medesima Parte Quarta. 2.2 – Rifiuti non pericolosi

  28. Art. 184bis: sottoprodotto • Non è rifiuto (e non lo è mai stato), qualsiasi sostanza o oggetto che: • è originato da processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza/oggetto • sarà certamente utilizzato nel medesimo o in un successivo processo di produzione, da parte del produttore o di terzi • può essere utilizzata direttamente senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale • è ulteriormente utilizzabile legalmente: soddisfa i requisiti previsti per i prodotti, per la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi su ambiente e salute. • DM possono adottare i criteri in base ai quali specifiche tipologie di sostanze/prodotti possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.

  29. Art. 184bis: sottoprodotto «Ai sensi dell'art. 184 bis del D.gs. n. 152 del 2006, il legislatore italiano ha recepito la nozione comunitaria di cui all'art. 5 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che mostra un'evidente favore del legislatore comunitario per la soluzione di recupero dei rifiuti, come si desume dalla previsione contenuta nell'art.4 della direttiva recante la gerarchia dei rifiuti, che vede al primo posto la prevenzione e preparazione per il riutilizzo. Fermo restando il principio della interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, la direttiva quadro ha tracciato il confine tra ciò che deve considerarsi rifiuto e ciò che ha assunto valore di autentico prodotto. Inoltre la disciplina comunitaria tra i requisiti indicati nella nozione di sottoprodotto, ha incluso i trattamenti che rientrano nella “normale pratica industriale”, con l'effetto pratico di ampliamento della categoria. Infine, spetta all'interessato fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza all'ulteriore utilizzo (Cass. Sez.3, n. 41836 del 30/9/2008, Castellano)». (Cass. Pen., Sez. 3^, 26 Settembre 2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 34753) «La norma riguardante i sottoprodotti è una disciplina che prevede l'applicazione di un diverso regime gestionale in condizioni di favore, con la conseguenza che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe comunque su colui che l'invoca. Pertanto, la sussistenza delle condizioni, criteri e requisiti indicate dalla norma per i sottoprodotti, deve essere contestuale e, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimane soggetto alle disposizioni sui rifiuti (Cass. Sez. III n. 47085, 19/12/2008)». (Cass. Pen., Sez. III, 29/04/2011 (Cc. 13/04/2011) Sentenza n. 16727)

  30. Art. 184bis: sottoprodotto E’ possibile estendere il concetto sottoprodotto ai residui provenienti da servizi? Il dato letterale si riferisce solo a processo di produzione; si può provare a proporre un’interpretazione analogica? Lo stesso tema riguarda l’art. 844 c.c. che parla di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Al riguardo la Cassazione civile SS.UU., 10.12.1984, n. 6476 ha però precisato: “per esigenze della produzione, ai sensi dell’art. 844 comma 2 c.c., devono intendersi non soltanto quelle che concernono beni ma anche quelle relative a servizi (discarica)”.

  31. Art. 184ter: End of Waste • Un rifiuto cessa di essere tale se sottoposto a recupero e se soddisfa le seguenti condizioni: • è comunemente utilizzato per scopi specifici • esiste un mercato/domanda per tale sostanza o oggetto • soddisfa i requisiti tecnici e rispetta la normativa e gli standard esistenti • il suo utilizzo non porterà a impatti complessivi negativi su ambiente e salute • Recupero può essere mero controllo della sussistenza dei criteri elaborati sulla base delle quattro condizioni. • I criteri sono stabiliti i conformità alla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, per mezzo di DM; nelle more dell’adozione, valgono i DM attualmente vigenti (5 febbraio 1998) • La Parte IV si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto

  32. Art. 185: esclusioni • Non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV: • Emissioni (effluenti gassosi emessi nell’atmosfera) • Terreno, compreso suolo contaminato non scavato, e gli edifici collegati permanentemente al terreno • Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione se riutilizzato ai fini della costruzione nello stesso sito • Rifiuti radioattivi • Acque di scarico • Salvi gli accordi derivanti da norme comunitarie, i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali per specifiche finalità ed a patto che non siano pericolosi • […] • Suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi devono essere valutati nell’ordine degli artt. 183, 1c, lett. a), 184-bis e 184-ter

  33. Art. 188: responsabilità nella gestione • Produttore del rifiuto o detentore provvedono direttamente al trattamento o consegnano il rifiuto a soggetti terzi • Permane in capo al produttore del rifiuto/detentore la responsabilità per l’intera catena di trattamento salvo: • che tali soggetti siano iscritti al SISTRI; la responsabilità è in questo caso limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal sistema di tracciabilità • che siano soggetti che raccolgono/trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8) e che: • conferiscono i rifiuti al servizio pubblico di raccolta (convenzione) • conferiscano a soggetti autorizzati che rilascino la quarta copia • I costi della gestione sono sostenuti dal produttore iniziale del rifiuto, dai detentori del momento e da quelli precedenti

  34. Tracciabilità: SISTRI – Registri - Formulario • Tracciabilità deve essere garantita dalla produzione alla destinazione finale • Strumenti alternativi: • Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è obbligatorio per alcuni soggetti, facoltativo per altri. • Decreto Milleproroghe: SISTRI effettivo dal 30.06.2012 • Tenuta dei registi di carico e scarico e formulario di identificazione del rifiuto

  35. Art. 191: ordinanze contingibili e urgenti Situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente Competono al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia o al Sindaco Comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministeri ed ad altre autorità entro tre giorni dalla loro emissione Efficacia per periodo inferiore ai 6 mesi, reiterabile per non più di 18 mesi Indicano le norma di legge alle quali derogano

  36. Art. 192: divieto di abbandono Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo Vietata l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee Sanzioni ex artt. 255 e 256 Chi viola è obbligato alla rimozione, all’avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato del luoghi. Obblighi estesi al proprietario/detentore dell’area se abbandono gli è imputabile a titolo di dolo o colpa Ordinanza sindacale; se non ottemperata, esecuzione in danno Se violazione è imputabile a amministratori/rappresentanti persona giuridica, la responsabilità è estesa solidalmente alla stessa ex d.lg. 231/2001

  37. Autorizzazioni ordinarie e semplificate • Art. 208: Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti. • Domanda effettuata alla Regione, allegando il progetto definitivo • All’esito dell’istruttoria (Conferenza di Servizi) viene rilasciata l’autorizzazione che sostituisce ogni visto, parere, autorizzazione e concessione; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. • Individua le condizioni/ prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi alla base della Parte IV. • È concessa per un periodo di dieci anni, rinnovabile.

  38. Autorizzazioni ordinarie e semplificate • In caso di inosservanza delle prescrizioni: • sanzioni previste e • diffida / diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione / revoca dell’autorizzazione • Comma 15 prevede esclusione per impianti mobili che effettuano • la disidratazione dei fanghi di depurazione con reimmissione dell’acqua in testa al processo • la sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee • Le disposizioni del presente articolo: • non si applicano al deposito temporaneo • si applicano alla realizzazione delle varianti sostanziali, effettuate in corso d’opera o d’esercizio, che comportino modifiche che rendono gli impianti non conformi all’autorizzazione rilasciata.

  39. Il procedimento di bonifica • Titolo V, Parte IV • Principio del “chi inquina paga” • Evento potenzialmente inquinante. • Il responsabile mette in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione, comunicandole all’Autorità. Altrettanto va fatto in caso di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento. • Indagine preliminare per verificare le CSC; se non vengono superate ne da comunicazione all’autorità (autocertificazione). Se superate, presenta il Piano della caratterizzazione entro 30 giorni al Comune ed alla Provincia. • Entro 30 giorni le Autorità autorizzano la realizzazione del Piano. Sulla base delle risultanze del Piano, si applica la procedura di Analisi di Rischio.

  40. Il procedimento di bonifica • Entro 6 mesi dall’approvazione del Piano, il responsabile presenta alla Regione i risultati dell’Analisi di Rischio (CSR), che vengono approvati in 60 giorni. • Se CSR sono rispettare, il procedimento si conclude e può essere prescritto un Piano di monitoraggio. Se questo dimostrerà superi delle CSR, si procederà con la bonifica; in caso contrario, il procedimento si chiude. • Se CSR non sono rispettate (prima o dopo il monitoraggio), responsabile trasmette il Progetto operativo degli interventi di bonifica, entro 6 mesi. • Regione approva il progetto entro 60 giorni (Conferenza di Servizi), apponendo eventuali prescrizioni e tempi di esecuzione. • Completata la bonifica, la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica.

  41. Misure di prevenzione Sito non contaminato definizioni Misure di riparazione Messa in sicurezza d’emergenza Sito potenzialmente contaminato CSC Messa in sicurezza operativa Sito contaminato CSR Messa in sicurezza permanente Analisi di rischio sito specifica Sito con attività in esercizio PROCEDURA OPERATIVA A SEGUITO DI INCIDENTE Sito dismesso Bonifica in aree di Piccole dimensioni ACQUE DI FALDA PROCEDURA SU SEGNALAZIONE AUTORITA’ obblighi proprietario diritti proprietario onere reale privilegio speciale

  42. sanzioni • Art. 254: Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia • Abbandono di rifiuti: • chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee: sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 € • chi non ottempera all’ordinanza del Sindaco: arresto fino ad un anno • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: • in mancanza di autorizzazione: arresto o ammenda se rifiuti non pericolosi / arresto e ammenda se rifiuti pericolosi • discarica non autorizzata: arresto e ammenda

  43. sanzioni • Bonifica dei siti: • omessa bonifica: arresto o ammenda se sostanze non pericolose / arresto e ammenda se sostanze pericolose • mancata comunicazione ex art. 242: arresto o ammenda • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: • sanzioni amministrative pecuniarie • Traffico illecito di rifiuti: • ammenda e arresto • Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: • - reclusione da i a 6 anni.

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