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L.R. n. 21 del 21/12/2013 Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’oggetto.
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L.R. n. 21 del 21/12/2013Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
L’oggetto • Definizione dei principi e criteri relativi per allocazione delle funzioni amministrative in capo alla Regione, dell’area metropolitana, di area vasta e le funzioni associative intercomunale. • Funzioni delle provincie e dell’are metropolitana. • Disciplina e modalità dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. • Nuovo assetto delle forme associative tra i comuni con particolare riferimento alle Unioni ed alle Comunità Montane.
Le finalità • Razionale distribuzioni delle funzioni evitando duplicazioni e sovrapposizioni. • Attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell’intera funzione. • Avvio delle gestioni associate obbligatorie e adeguamento delle forme associative. • Adeguatezza delle risorse.
Forme associative intercomunali • La regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali. • Al fine di incrementare i livelli di efficienza procede alla riorganizzazione delle esperienze associative in atto. • La regione individua • La dimensione territoriale ottimale, AMBITO OTTIMALE, per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentale dei comuni. • Le forme dell’esercizio associato delle funzioni comunali: convenzioni o unioni. • Le modalità di incentivazioni alle forme associative e alle fusioni dei comuni.
Funzioni fondamentali delle provincie • Pianificazione territoriale di coordinamento • Tutela e valorizzazione dell’ambiente • Pianificazione dei servizi di trasporto • Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato • Costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali • Programmazione provinciale della rete scolastica • Gestione dell'’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado • Funzioni strumentali (statistica, polizia amministrava • Ulteriori funzioni di area vasta individuate dalla Regione
Ambito territoriale ottimale- iter per la delimintazione • Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, entro il 20/2/2013, i comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti ottimali nel rispetto delle seguenti condizioni: • Se già in Unione o Comunità montana fare proposte che includono tutti i comuni; • Rispettare limite demografico di minimo di 30.000 abitanti ovvero 15.000 nel caso di comuni montani • Estensione territoriale minima pari a 300 kmq per i comuni montani • Appartenenza di tutti i comuni alla stessa provincia • Coerenza con i distretti sanitari • Soppressione comunità montana • Contiguità territoriale • Le condizioni sono derogabili su richiesta e motivata dai comuni ad eccezione della lettera d e f. • Le proposte d’ambito sono formulate con delibere consiliari a maggioranza assoluta. • La mancata presentazione delle proposte entro 20 febbraio equivale ad assenso, preventivo, dei comuni rispetto agli ambiti ottimali che verranno definiti dalla Regione.
Ambito territoriale ottimale- iter per la delimitazione • Entro 90 giorni, cioè entro il 21/3 la Regione acquisite le proposte dei comuni, previo parere del Consiglio dell’Autonomie, adotta il programma di riordino territoriale, che includerà in ambito ottimali TUTTI i comuni della regione ad eccezione dei comuni capoluogo a meno che ne facciamo richiesta. • Per i comuni montani che non presentano proposte il programma di riordino territoriale oltre a definire l’ambito ottimale provvede a definire l’Unione a cui devono aderire i comuni. • La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari ove necessario per assicurarne la coerenza con l’individuazione in via definiva degli ambiti territoriali.
Ambiti territoriale ottimale- delimitazione • Sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 21 la Regione con D.G.R. n. 286 del 18/3/2013 individua gli ambiti territoriali ottimali, finalizzati all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. • Per la provincia di Bologna 7 ambiti territoriali, tutti coinicidendi con il distretto ad eccezione del distretto pianura Est, somma di 2 ambiti (Reno Galliera e Terre di Pianura): • Valle del Reno del Lavino e del Samoggia • Appenino Bolognese • Valle Savena Idice • Reno Galliera • Terre di Pianura • Terre d’acqua • Imolese
Ambito territoriale ottimale- effetti • I comuni appartenenti all’ambito ottimale sono tenuti ad esercitare in forma associata: • Le funzioni conferite dalla regione ai comuni in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciale • Almeno 3 delle seguenti 4 funzioni fondamentali: • Pianificazione urbanistica ed edilizia • Protezione civile • Progettazione e gestione dei servizi sociali • Polizia locale • I sistemi informatici e le tecnologie della informazioni. • I comuni con popolazione inf. a 5000 abitanti (3000 ab. se montani) devono esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali (ex D.L. 95/2012).
Le funzioni fondamentali (art. 14 comma 27 dl. 78/2010) • organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabilità e controllo • organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale • catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente • la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale • attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi • l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; • progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazione ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione • edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici • polizia municipale ed amministrativa • tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di sevizi anagrafici nonché elettorali e statistici, nelle esercizio delle funzioni di competenza statale.
Ambito territoriale ottimale- effetti • L’avvio della gestione associate deve avvenire entro il termine il 1/1/2014. • La giunta regionale può posticipare l’avvio all’ 1/1/2015 a fronte di una richiesta motivata di un comune per l’insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che non consentano l’avvio al 1/1/2014 • Nessuna deroga temporale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti o 3000 abitanti se montani.
Modalità di gestione associata • La gestione associata delle funzioni comunali può essere attuata tramite: convenzione o Unione • All’interno di un ambito può essere costituita solo una Unione con almeno 10.000 abitanti (8.000 se costituita da comuni montani) • Se all’interno di un ambito non tutti i comuni vogliono aderire all’Unione l’obbligo della gestione associata può essere assolto stipulando una convenzione con l’Unione. • Se l’ambito non ricomprende nessuna Unione i comuni possono: • Costituire tra tutti un’unica unione • Stipulare tra tutti una convenzione
Obblighi dei comuni • Se l’ambito ricomprende l’intero territorio di una comunità montana essa è trasformata di diritto in Unione di comuni montani • Entro 90 giorni dalla pubblicazione del programma territoriale (19 giugno) i Comuni provvedono: • a costituire le Unioni; • ad adeguare quelle esistenti; • a stipulare ed adeguare le convenzioni • In caso di non ottemperanza da parte dei Comuni, può provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta Regionale
UNIONE DEI COMUNI • L’Unione dei Comuni è costituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 267/00 • Lo statuto dell’Unione individua: • la sede; le funzioni; la durata (non inferiore a 10 anni); le competenze degli organi; • Le procedure per lo scioglimento dell’Unione, il recesso da parte dei comuni, definendo termine e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi; • La durata minima dei conferimenti delle funzioni (non inferiore a 5 anni), la revoca anticipata da parte di un comune; • Il conferimento della funzione comporta il conferimento del personale, che di norma rientra nel comune di prevenzione in caso di cessazione della funzione affidata; • Lo statuto garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei comuni, anche mediante sedi stabili di raccordo e confronto
UNIONE DEI COMUNI • Le Unioni possono stipulare convenzioni tra di loro oppure con i Comuni a condizione che l’ente capofila sia l’Unione. • Qualora l’Unione coincide con il distretto sanitario le funzioni del comitato di distretto sono esercitato dalla giunta integrata, ove la legge lo preveda, con il direttore sanitario o altri soggetti. • Lo statuto disciplina il caso in cui gli organi si riuniscono con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione; • Se l’ambito dell’Unione coincide con l’ambito ottimale lo statuto può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione di servizi, disciplinando: • Modalità organizzative ivi comprese la sede del sub-abito • Disciplina generale dei rapporti finanziari e delle formi di collaborazione tra l’Unione e i Comuni del sub-ambito
Lo statuto dell’Unione Reno Galliera • Disciplina a norma di legge la durata (illimitata), le competenze, gli organi,il passaggio del personale • La successione nei rapporti attivi e passivi sono così disciplinati: • Nel caso di scioglimento dell’Unione la loro disciplina è demandata alla delibera consigliare di scioglimento • Nel caso di recesso di un comune il comune recedente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio costituito con contributo statale e regionale e in ogni caso se il patrimonio non è frazionabile. • Come forme di partecipazione da parte degli amministratori locali è prevista solo la conferenza dei capigruppo; • Non prevede forme di articolazione funzionali: sub ambiti; astensione obbligatoria nelle decisioni
Incentivi per le gestioni associate • La Regione incentiva le fusioni e le Unioni dei comuni, prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali. • Non sono incentivati convenzioni o associazioni intercomunali. • Le leggi di settore che prevedono incentivi ai comuni devono essere adeguate alla presente legge, e prevedere i benefici verso le Unioni. • I criteri di incentivazione per le forme associate sono definite dal programma territoriale a partire dal 2014, il programma avrà durata triennale. • Nel 2013 resta in vigore la disciplina prevista dal programma territoriale approvato nel 2012.
DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI • A Partire dal 2014 potranno accedere a contributi le Unioni che presentano le seguenti caratteristiche: • Tutti i comuni facenti parte dell’Unione abbiano conferito all’Unione le funzioni, ex art. 7comma 3 la L.r. 21. • Per ogni funzione fondamentale vengono gestite in modo associato tutte le attività, i compiti, senza che residuano in capo ai comuni servizi riferibili alla stessa funzione • Modello organizzativo può prevedere sportelli decentrati purché alla dipendenza dell’Unione, • Contestualmente al trasferimento della funzione venga trasferito il personale ed i beni strumentali dei comuni. • La giunta dell’Unione sia composta solo da Sindaci o da un unico assessore per comune con delega alle funzioni conferite all’Unione
Condizioni incentivanti • Speciale premialità per le Unioni di comuni ricomprendenti tutti i comuni dell’ambito • Raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle singole gestioni comunali • Entità complessiva del bilancio e del volume delle risorse conferite dai comuni all’Unione