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Gli amministratori (art. 2380 ss.)

Gli amministratori (art. 2380 ss.). funzioni. gestione rappresentanza convocazione dell’assemblea e esecuzione delle relative delibere tenuta delle scritture e dei libri contabili e redazione del progetto di bilancio; adempimenti pubblicitari

shayna
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Gli amministratori (art. 2380 ss.)

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Presentation Transcript


  1. Gli amministratori (art. 2380 ss.) funzioni gestione rappresentanza convocazione dell’assemblea e esecuzione delle relative delibere tenuta delle scritture e dei libri contabili e redazione del progetto di bilancio; adempimenti pubblicitari vigilanza sull’amministrazione (prevenzione di atti pregiudizievoli/ attenuazione delle conseguenze dannose)

  2. Il rapporto assemblea - amministratori Art. 2364, n. 5: lo statuto può prevedere che certi atti degli amministratori siano soggetti a preventiva autorizzazione assembleare. Problema: l’assemblea è organo irresponsabile resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, anche se autorizzati dall’assemblea (resta fermo che gli amministratori hanno il potere di non dare esecuzione alle delibere assembleari qualora ritengano che da essa possa derivare un danno alla società: del danno risponderebbero infatti gli stessi amministratori)

  3. La nomina degli amministratori Primi amministratori: atto costitutivo. Successivamente: assemblea ordinaria requisiti personali (onorabilità, professionalità, indipendenza) previsti da leggi speciali o dallo statuto (art. 2387); cause di ineleggibilità e incompatibilità; durata in carica (3 esercizi (scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio), rieleggibili)

  4. La cessazione dall’ufficio (art. 2385) per scadenza del termine di durata (ha effetto dal momento in cui l’organo è ricostituito (cd. prorogatio)); per revoca assembleare (gli amministratori sono revocabili in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno se non vi è giusta causa); per rinuncia (dimissioni) (con effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amm.; altrimenti con l’accettazione dei nuovi amm.); per decadenza (cause di ineleggibilità); per morte.

  5. La sostituzione degli amministratori mancanti (art. 2386) … se rimane in carica più della metà degli amm.: nomina per cooptazione da parte dei superstiti con delibera approvata dal collegio sindacale (ma la carica è precaria); … se viene meno più della metà degli amm.: i superstiti convocano l’assemblea per le nuove nomine; … se vengono meno tutti gli amm.o l’amministratore unico: intervento del collegio sindacale per gli atti di gestione ordinaria e per la convocazione urgente dell’assemblea di nomina dei nuovi amm. N.B.: autonomia statutaria e clausole “simul stabunt simul cadent”

  6. Diritto al compenso e divieto di concorrenza (artt. 2389, 2390) eventuale partecipazione agli utili; stock options Misura e modalità del compenso sono stabilite dall’atto cost. o dall’ass. ord. all’atto della nomina. Il compenso spettante a amministratori investiti diparticolari caricheè invece determinato dal c.d.a. Gli amm. di s.p.a. non possono esser soci a resp. illim. di società concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui. L’assunzione della carica di amministratore o direttore generale di altre società concorrenti richiede la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Conseguenza: revoca e risarcimento danni.

  7. La struttura dell’organo amministrativo amministratore unico pluralità di amm.: il c.d.a. …se l’atto costitutivo lo prevede… comitato esecutivo delega di funzioni a organi delegati (art. 2381) amministratori delegati

  8. Il c.d.a.: funzionamento è organo collegiale; le delibere sono prese a maggioranza (per teste); non è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2388 c.c.); il presidente del c.d.a. è eletto tra gli amm. dall’ass. o dal c.d.a.; convoca il c.d.a, fissa l’o.d.g., provvede all’informazione degli amministratori, coordina i lavori del c.d.a. alle riunioni del c.d.a. (anche medianti mezzi di telecomunicazione) devono assistere i sindaci le decisioni del c.d.a. devono risultare dal libro delle relative riunioni e deliberazioni

  9. L’invalidità delle delibere consiliari (art. 2388) le delibere del c.d.a. non conformi alla legge o allo statuto sono annullabili con impugnativa proposta: 1 dal collegio sindacale dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della del., con applicazione del procedimento di impugnazione ex artt. 2377 e 2378 le delibere del c.d.a. lesive dei loro interessi sono impugnabili anche dai soci: 2

  10. …(segue) N.B.: non sono previste cause di nullità delle delibere del c.d.a. prevale l’esigenza di stabilità delle delibere * * * La disciplina dell’invalidità si applica anche alle delibere del comitato esecutivo

  11. Interessi degli amministratori (art. 2391) Quando rispetto a una delibera del c.d.a. esiste un interesse di un amministratore… l’amministratore deve informarne gli altri amministratori e il collegio sindacale, precisando natura, termini, origine e portata dell’interesse; l’amministratore può comunque votare la delibera del c.d.a. deve motivare ragioni e convenienza dell’operazione per la società N.B.: se si tratta di A.D., questo deve astenersi dal compiere l’operazione e investire il c.d.a. (o il comitato esecutivo) della relativa decisione

  12. (segue): Violazione dell’art. 2391 In caso di (alternativamente): delibera adottata con omissione di informazione da parte dell’amministratore interessato; mancata motivazione della decisione malgrado l’informazione ricevuta; delibera adottata col voto determinante dell’amm. interessato (prova di resistenza) la delibera è annullabile se: la delibera è idonea a recare danno alla società (danno potenziale)

  13. …(segue) In caso di violazione dell’art. 2391, la società è legittimata a agire in responsabilità per danni contro: l’amministratore interessato gli altri amministratori a conoscenza dell’interesse che abbiano concorso all’approvazione della delibera L’amministratore risponde anche in caso di appropriazione di cd. corporate opportunities (art. 2391, ult. co.) * * * La disciplina si applica anche alle delibere del comitato esecutivo

  14. Gli organi delegati (art. 2381 c.c.) sono pluripersonali (comitato esecutivo) o unipersonali (amministratori delegati); possono coesistere; Funzioni non delegabili: adempimenti relativi alla riduzione del capitale per perdite; aumento delegato del capitale e emissione delegata di obbligazioni convertibili; redazione del bilancio; redazione del progetto di fusione e scissione; Doveri cura dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alle dimensioni e alla natura dell’impresa; relazioni periodiche al c.d.a. e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle op. di maggior rilievo della società e delle soc. controllate (almeno ogni 180 gg.)

  15. (Segue): rapporto tra c.d.a. e organi delegati Il c.d.a. è sempre in posizione sovraordinata rispetto agli o.d.: può impartire direttive vincolanti e avocare a sé funzioni rientranti nella delega Poteri-doveri del c.d.a. rispetto alle materie delegate: dovere di ciascun amm. di agire in modo informato; conseguente potere individuale di richiedere informazioni sulla gestione agli organi delegati; valutare, anche sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; esaminare i piani strategici, industriali e finanziari; valutare il generale andamento della gestione sulla base delle relazioni degli organi delegati

  16. Potere di rappresentanza (art. 2384) il potere di rappresentanza degli amministratori è generale Ratio: tutela dell’affidamento dei terzi; garanzia della certezza e velocità degli affari l’invalidità dell’atto di nomina degli amm. non è opponibile ai terzi di buona fede: gli atti compiuti vincolano la società salva la prova della mala fede del terzo le limitazioni statutarie al potere di rappresentanza, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salva la prova che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società = prova dell’esistenza di un accordo fraudolento tra amministratore e terzo diretto a danneggiare la soc. (non è sufficiente la prova della conoscenza in capo al terzo dell’esistenza di limitazioni al potere di rappresentanza)

  17. La responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2392-2393) verso singoli soci o terzi direttamente danneggiati (art. 2395) verso i creditori sociali (art. 2394) azione sociale minoritaria (art. 2393-bis; art. 129 T.U.F.)

  18. Responsabilità verso la società violazione del dovere di diligenza gestoria (è diligenza professionale) danno colpevole la resp. è solidale responsabilità condizioni per l’esonero preventivo individuale da resp. presenza di organi delegati: esercizio dell’azione e evtl. revoca degli amm. (art. 2393) eventuale corresponsabilità degli a. non delegati per culpa in vigilando = quando, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non han fatto quanto possibile per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose)

  19. Azione sociale della minoranza Problema: salvi i casi di ricambio della maggioranza o di fallimento, è raro che la società deliberi l’esercizio dell’azione (esistenza di meccanismi collusivi tra la maggioranza assembleare e gli amministratori) la legge consente a una minoranza di soci di sostituirsi alla inerte maggioranza nell’esercizio dell’azione sociale contro gli amministratori negligenti, senza necessità di delibera assembleare; il risarcimento è però a favore della società e non dei soci attori (infatti è la società a subire il danno, che i soci subiscono in modo solo indiretto) soc. non quotate soc. quotate almeno 1/40 del K; almeno 1/5 del K; nomina di un rappresentante per l’esercizio dell’azione

  20. Responsabilità verso i creditori soc. inosservanza degli obblighi concernenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale danno dei creditori responsabilità i singoli creditori possono agire contro gli amministratori negligenti quando il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento del loro credito esercizio dell’azione

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