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E N D
1. La riforma del regime previdenziale per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
2. IL QUADRO GENERALE DI RIFORMA DELLA GESTIONE SEPARATA
Le fonti normative e regolamentari
L’ambito soggettivo
La decorrenza
Cosa prevedono le nuove regole
3. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI Legge 335/1995, art. 2, comma 25;
Dlgs 103/96;
Legge 247/07, art 1, comma 80;
Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del 22 dicembre 2008;
Regolamento di attuazione delle attivitŕ di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata
4. A chi si applica il nuovo regime ? ESCLUSIVAMENTE AI GIORNALISTI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ANCHE “DI FATTO” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto)
Per tutti gli altri: continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalitŕ di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita IVA e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore)
5. In cosa consiste il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ? ELEMENTI (concorrenti)
Prestazione di lavoro di natura personale
Continuitŕ del rapporto
Coordinamento con il committente per l’esecuzione della prestazione lavorativa
6. Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa NATURA PERSONALE DELLA PRESTAZIONE
Per l’esecuzione della prestazione (scrittura di articoli, realizzazione di servizi giornalistici radiotelevisivi, ecc.) deve risultare prevalente l’apporto lavorativo del giornalista rispetto all’organizzazione di mezzi. In caso contrario il giornalista č un “imprenditore” e quindi il rapporto non si configura piů come co.co.co. ma come fornitura di servizi giornalistici da parte di un “service”.
7. Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa
CONTINUITA’:
SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITŔ PROTRATTA NEL TEMPO
Sussiste anche nel caso in cui il giornalista fornisca una sola prestazione, per la cui esecuzione abbia impiegato un apprezzabile lasso di tempo: “ la continuitŕ č ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attivitŕ prolungata“ (Cass.14722/99);
Da valutare anche in relazione ai tempi di realizzazione della tipologia del prodotto editoriale per il quale č richiesta la collaborazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, emittenza rediotelevisiva, ecc).
8. Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa COORDINAMENTO
Interazione fra committente e collaboratore per l’esecuzione della prestazione giornalistica non limitata alla fase di accettazione dell’opera e del pagamento del corrispettivo;
Collegamento funzionale fra l’attivitŕ del collaboratore e quella del committente;
9. IN AMBITO GIORNALISTICO, QUINDI, IL COORDINAMENTO CONSISTE IN TUTTE QUELLE ATTIVITA’ DI RACCORDO FRA GIORNALISTA E REDAZIONE CHE INTERVENGONO NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E CHE INCIDONO SUI CONTENUTI E SULLA FORMA DELL’ARTICOLO O SERVIZIO (esempi)
ACCORDI PER MODIFICARE LA LUNGHEZZA, GLI SPAZI ASSEGNATI O I TEMPI DI CONSEGNA;
INDICAZIONI SUL CONTENUTO E LA LINEA EDITORIALE;
MODIFICHE PER CORREZIONI NON MERAMENTE FORMALI;
ACCORDI PER STABILIRE TITOLI, DISCALIE, SCELTA IMMAGINI DI COMMENTO O L’IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL PEZZO
10. Tutto questo comporta che: Lo svolgimento della collaborazione avviene con contatti piů o meno frequenti con la redazione ed implica l’esistenza di rapporti con uno o piů referenti del committente
?
CO.CO.CO. = ACCORDO DINAMICO
fra committente e collaboratore
?
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE O CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE = ACCORDO STATICO
Tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica vengono definite in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna modifica: il “cliente” puň solo controllare la rispondenza del prodotto giornalistico ai requisiti fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico, senza poter intervenire “in corso d’opera” per modificare le caratteristiche del pezzo.
11. SCHEMA RIEPILOGATIVO DI SINTESI NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO;
E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA DELL’EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA DEI FATTI
12.
13. DA QUANDO DECORRE IL NUOVO REGIME PER I CO.CO.CO. Le modifiche sono entrate in vigore il:
1° GENNAIO 2009.
Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far data dal 13 GENNAIO 2009 in poi.
(per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo - anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo)
14. Esistono limiti di etŕ raggiunti i quali il collaboratore non č piů soggetto all’obbligo di assicurazione alla Gestione separata? No: sono soggetti all’obbligo assicurativo tutti i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno piů di 65 anni di etŕ.
(il limite dei 65 anni, superato il quale il giornalista ha facoltŕ di non versare la contribuzione alla gestione separata, permane solo per i liberi professionisti o per coloro che svolgono prestazioni occasionali o cessioni dei diritti d’autore)
Per i collaboratori con piů di 65 anni di etŕ, giŕ titolari di un trattamento pensionistico, la contribuzione accreditata in virtů del rapporto di co.co.co. darŕ diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.
15. La Contribuzione
16. Cosa prevedono le nuove regole? 1. MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLA CONTRIBUZIONE
Gli adempimenti devono essere assolti dal committente attraverso le denunce ed i versamenti che effettua nei confronti dell’istituto, anche per la quota di contributi a carico del giornalista;
Il giornalista co.co.co. non dovrŕ piů procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo (salvo che non svolga anche attivitŕ autonoma libero - professionale);
Per tutti gli altri, viceversa (titolari di partita IVA, cessione di diritto d’autore o altro) resta immutato l’obbligo di comunicazione dei redditi e l’obbligo di versare direttamente la contribuzione dovuta (10% a titolo di contribuzione soggettiva, 2% a titolo di contribuzione integrativa ed il contributo di maternitŕ).
17. Cosa prevedono le nuove regole? 2. RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE TRA LAVORATORE E COMMITTENTE
1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente
QUANTO SI PAGA?
18. Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie: - dal 1° gennaio 2009: 12,75 %
(di cui 4,25 % a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2010: 15,30 %
(di cui 5,10 % a carico del giornalista);- dal 1° gennaio 2011: 17,00 %
(di cui 5,67 % a carico del giornalista).
19. Come si determina la base imponibile Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati) “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
?
COMPENSI IN DENARO + BENEFIT
fino al MASSIMALE ANNUO
(per il 2009 pari ad euro 91.507,00)
20. Ipotesi di cedolino paga co.co.co.
21. 1. La Societŕ committente, inoltre, dovrŕ versare all'Inpgi la quota di contribuzione a proprio carico (pari a 2/3), che ammonta a 129,80 euro. L'intera contribuzione riferita alla posizione del giornalista, quindi, sarŕ pari a 194,70 euro;
2. Ai fini IRPEF, il calcolo č stato effettuato tenendo conto di un compenso di 12.000 euro lordi annui (1.000 euro lordi al mese x 12) in assenza di altri redditi e con applicazione delle sole detrazioni d'imposta previste per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, senza tenere conto di eventuali detrazioni per familiari a carico. Non sono inoltre state calcolate le trattenute per l'addizionale regionale e comunale IRPEF (che variano a seconda del luogo di residenza).
22. Se il Committente non effettua gli adempimenti contributivi Nei casi di mancato o ritardato versamento della contribuzione trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili per evasione o omissione
Il collaboratore puň segnalare eventuali irregolaritŕ al Servizio Contributi e Vigilanza compilando l’ apposito modulo per il recupero dei contributi (modello R5) disponibile anche sul sito web
Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari ispettivi dell’Istituto
23. La contribuzione non obbligatoria RISCATTO
RICONGIUNZIONE
CONTRIBUTI VOLONTARI
CONTRIBUTI FIGURATIVI
24. RISCATTO
Il Collaboratore puň riscattare:
1. I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca)
Si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda;
I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto
Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione
2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, risultanti da documenti di data certa, svolti - in costanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti - in epoca precedente l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi sono riscattabili per un massimo di 5 anni.
25. RICONGIUNZIONE I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria.
Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali - sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista.
26. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il co.co.co., qualora cessi l'attivitŕ lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata, puň conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari.
REQUISITI
Almeno 1 contributo annuale obbligatorio nel quinquennio antecedente ovvero almeno 3 contributi annuali obbligatori a prescindere dall’epoca del versamento
Mantenimento dello status giornalistico
CALCOLO
L’importo del contributo volontario si ottiene applicando l’aliquota IVS per i soggetti privi di altra assicurazione all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda
27. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ACCREDITO
Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari ad euro 14.000 annui (tale minimale č annualmente ed automaticamente rivalutato, dal 1/01/2010, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, cosě come calcolato dall’Istat).
In caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si procede ad attribuire un numero di contributi mensili proporzionalmente ridotto.
28. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attivitŕ giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali č corrisposta dall’INPGI l’indennitŕ di maternitŕ, di paternitŕ o il congedo parentale, sono accreditati i contributi assicurativi ai fini sia del diritto che della determinazione della misura della pensione.
29. Le prestazioni
30. Le prestazioni erogate dalla Gestione separata per i co.co.co. Pensione di Vecchiaia e Anzianitŕ;
Pensione di invaliditŕ;
Pensione ai superstiti, di reversibilitŕ, indiretta;
Indennitŕ di Maternitŕ;
Indennitŕ per congedo parentale;
Assegno per il nucleo familiare
Indennitŕ di malattia e degenza ospedaliera
31. La Pensione per i giornalisti non iscritti ad al altre forme di previdenza obbligatoria Requisiti:
?Eta’: 60 anni (donne) 65 anni (uomini)
?Anzianitŕ contributiva: 5 anni di contributi
ovvero
?40 anni di anzianitŕ contributiva (a prescindere dall’etŕ)
ovvero
?35 anni di anzianitŕ contributiva ed una etŕ anagrafica di 59 anni (fino al 30 giugno 2009)
32. La Pensione per i giornalisti non iscritti ad al altre forme di previdenza obbligatoria dal 1° luglio 2009, per poter accedere al trattamento di anzianitŕ in assenza del requisito contributivo di 40 anni:
33. La Pensione per i giornalisti iscritti ad al altre forme di previdenza obbligatoria Requisiti:
?Eta’: 57 anni
?Anzianitŕ contributiva: 5 anni di contributi
?Importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (non necessario dopo il raggiungimento del 65° anno di etŕ)
ovvero
?40 anni di anzianitŕ contributiva (a prescindere dall’etŕ ed al netto dei contributi volontari)
34. Misura della pensione Calcolo con il sistema CONTRIBUTIVO
(montante individuale X coefficiente di trasformazione relativo all’etŕ)
N.B. nel caso di pensione di anzianitŕ con 40 anni di contribuzione: si applica il coefficiente anagrafico pari a 57 anni (se l’etŕ del giornalista č inferiore).
35. Invaliditŕ Condizioni:
Inabilitŕ totale e permanente allo svolgimento di attivitŕ giornalistica;
Minimo 5 anni di contributi accreditati
Cessazione effettiva dell’attivitŕ
36. Superstiti Requisito: minimo 5 anni di contributi
Misura: 60% coniuge, 70% figlio unico in assenza del coniuge, 20% ciascun figlio in presenza di coniuge, 40% ciascun figlio in assenza di coniuge, 15 a ciascun genitore, fratello o sorella.
37. Indennitŕ di maternitŕ Durata: 2 mesi antecedenti e 3 mesi successivi al parto;
Requisiti: 3 mensilitŕ versate del contributo di maternitŕ nei 12 mesi antecedenti il periodo da indennizzare;
L’indennitŕ spetta al padre – che vanti i suddetti requisiti – nel caso di morte o grave infermitŕ della madre ovvero di affidamento esclusivo al padre
38. Indennitŕ di maternitŕ Dovuta anche nel caso di adozione o affidamento (per i 3 mesi successivi all’evento) riguardanti minori di 6 anni (18 nel caso di adozioni o affidamenti internazionali)
Misura giornaliera:
80% di 1/365 del reddito da co.co.co. riferito ai 12 mesi precedenti
39. Assegno per il nucleo familiare Requisiti: redditi da co.co.co. in percentuale almeno pari al 70% del reddito complessivo familiare conseguito nell’anno solare antecedente al 1° luglio;
Durata: limitatamente ai mesi coperti da contribuzione effettivamente versata;
Limiti reddituali e misura: previsti in base alle norme generali (DL 69/88 conv. con legge 153/88)
Corresponsione da parte dell’Istituto su domanda dell’interessato (entro 5 anni dalla maturazione del diritto)
40. Indennitŕ di degenza ospedaliera Requisiti:
a) 3 mensilitŕ accreditate nei 12 mesi antecedenti l’evento;
b) Reddito individuale, nell’anno solare precedente l’evento, non superiore al massimale diminuito del 30%.
Condizioni: ricovero ospedaliero
Beneficiari: giornalisti co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
Durata massima: 180 giorni nell’anno solare
41. Indennitŕ di degenza ospedaliera MISURA
Per coloro che hanno 4 mensilitŕ accreditate nei 12 mesi precedenti: 8% di 1/365 del massimale annuo;
Per coloro che hanno da 5 a 8 mensilitŕ accreditate nei 12 mesi precedenti: 12% di 1/365 del massimale annuo;
Per coloro che hanno da 9 a 12 mensilitŕ accreditate nei 12 mesi precedenti: 16% di 1/365 del massimale annuo.
42. Indennitŕ di malattia Requisiti:
a) 3 mensilitŕ accreditate nei 12 mesi antecedenti l’evento;
b) Reddito individuale, nell’anno solare precedente l’evento, non superiore al massimale diminuito del 30%.
Condizioni: malattia superiore a 3 giorni.
Beneficiari: giornalisti co.co.co. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Durata massima: 1/6 della durata complessiva del rapporto di co.co.co. e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.
Misura: 50% dell’indennitŕ di degenza ospedaliera
43. Indennitŕ di degenza ospedaliera e di malattia: procedure Certificazione medica da inviare all’Istituto entro 2 giorni dal rilascio;
Domanda per l’indennitŕ di degenza ospedaliera da inoltrare entro 180 giorni dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria a pena di decadenza, corredata da autocertificazione attestante il mancato superamento dei limiti reddituali
44. Collaborazioni Coordinate e Continuative
e
prestazioni libero professionali o occasionali
45. Sintesi degli adempimenti e delle scadenze del regime previdenziale per i collaboratori “occasionali” e i liberi professionisti Entro 30 gg. dall’inizio della prestazione: iscrizione alla Gestione Separata
Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto (€ 272,23 o € 129,95*);
Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;
Entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell’eventuale saldo (10%+2%).
* Per i giornalisti con un’anzianitŕ di iscrizione all’Ordine professionale fino a
cinque anni
46. I giornalisti che, nell’anno di riferimento, hanno percepito solo ed esclusivamente compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno:
NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO
Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno:
SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
(e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)
47. I giornalisti che, nell’anno di riferimento, in aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno percepito redditi derivanti da prestazioni occasionali: SONO TENUTI AD ASSOLVERE I VARI ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI PROFESSIONISTI
(Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro il 30 settembre, comunicazione dei redditi professionali entro il 31 luglio dell’anno successivo e versamento dell’eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre)
48. Modalitŕ di versamento dei contributiper i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
I versamenti con modello F24/Accise possono essere effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti per la riscossione, ovvero con modalitŕ telematiche (obbligatorie per i titolari di partita IVA).
49. Modalitŕ di versamento dei contributiper i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
ENTE: indicare la lettera "|P|_|" (allineata a sinistra);
Provincia: non valorizzare "|_|_|" (lasciare in bianco);
Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4),
Codice Identificativo (valido per tutti): 22222 (5 cifre). L’Agenzia identificherŕ l’iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul Modello;
Mese (MM): indicare sempre con “01”
Anno (AAAA): per i codici da G001 a G007: indicare l’anno al quale si riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l’anno in cui viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l’Istituto trasmette il piano di ammortamento del debito);
Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non puň essere di segno negativo.
50. Modalitŕ di versamento dei contributiper i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise
51. Modalitŕ di versamento dei contributiper i collaboratori occasionali e liberi professionisti B) Bonifico Bancario (anche on line)
Intestato a INPGI GESTIONE SEPARATA
Istituto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11
Coordinate:
IT24W0569603200000020000X28
Specificando nella causale del bonifico:
1) Tipologia del versamentoAC : accontoSU : saldo in unica soluzioneS1 : 1^ rata del saldoS2 : 2^ rata del saldoS3 : 3^ rata del saldoR : pagamento rata di un debito rateizzato
2) Anno di riferimento del pagamento
3) Codice iscritto (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di posizione) o in alternativa codice fiscale.