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La riforma del Titolo V della Costituzione

La riforma del Titolo V della Costituzione. Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 Giorgetti Daniele. Italia Stato federale?.

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La riforma del Titolo V della Costituzione

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  1. La riforma del Titolo V della Costituzione Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 Giorgetti Daniele

  2. Italia Stato federale? • La legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato RADICALMENTE il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ma non ha trasformato l’ordinamento della Repubblica italiana in un ordinamento federale. ► lo Stato italiano è ancora uno Stato autonomista come previsto dall’art. 5 Cost. • Tale riforma ha attuato piuttosto un decentramento politico o costituzionale, checonsiste in un amplissimo trasferimento di poteri e risorse dallo Stato alle varie autonomie.

  3. Gli elementi costitutivi della Repubblica sono: Comuni Province Città metropolitane Regioni Stato Le principali novità: Pluralismo cooperativo: adesso sono gli enti territoriali a formare la Repubblica. Ordine di grandezza inversa: è un’applicazione del principio di sussidiarietà. Città metropolitane: questa nuova categoria (ancora inattuata) era prevista già dalla legge 142 del 1990. Repubblica ≠ Stato: lo Statoèdefinito come un ente pubblico che insieme agli altri enti territoriali compone la Repubblica. La struttura della Repubblica italiana: art. 114, c. 1, Cost.

  4. Ex art. 115 Cost.* : l’autonomia regionale era garantita dalla Costituzione. Ex art. 128 Cost.* : l’autonomia di Comuni e Province si esplicava secondo i principi dettati dalle “ leggi generali della Repubblica”. * Entrambi gli articoli sono stati abrogati. Art. 114, c. 2, Cost.:l’autonomia di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni è garantita dalla Costituzione. ► Di notevole rilevanza è la costituzionalizzazione dell’autonomia statutaria di tali enti. L’autonomia degli enti locali è però temperata dal successivo art. 117, c. 2, lett. p, Cost. che assegna al legislatore statale il compito di disciplinare le funzioni fondamentali, la legislazione elettorale e gli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane. Inoltre la competenza legislativa concorrente Stato-Regioni copre alcune materie di interesse per le autonomie locali. La “pari autonomia” di enti locali e regioni: art. 114, c. 2, Cost.

  5. L’autonomia amministrativa: art. 118, Cost. • Art. 118, c. 1, Cost. : sussidiarietà verticale Fine del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative ▼ le funzioni amministrative sono ora assegnate in via preferenziale ai Comuni salvo i casi in cui siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato “ sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. ► il principio di sussidiarietà viene costituzionalizzato, dopo esser stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla prima “legge Bassanini”. • Art. 118, c.4, Cost. : la sussidiarietà orizzontale È assegnato all’iniziativa privata un ruolo fondamentale nel perseguimento delle funzioni di interesse generale, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà. ► anche questo criterio è derivato dalla legge n. 59/1997.

  6. L’autonomia amministrativa degli enti locali: art. 118, c. 2, Cost.

  7. Il sistema di finanza mista individuato dall’art. 119 Cost. • L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa riguarda i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni. ► il vecchio art. 119 Cost. prevedeva soltanto l’autonomia finanziaria delle regioni. • Gli enti locali e le regioni hanno a disposizione: • risorse proprie (tributi ed entrate) • compartecipazioni al gettito di tributi erariali • un fondo perequativo senza vincoli di destinazione • risorse aggiuntive per scopi predeterminati. ► Tali enti sono inoltre dotati di un proprio patrimonio e possono indebitarsi solo al fine di finanziare spese d’investimento.

  8. Ex art. 117 Cost. : ►Elencazione delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni. ►Competenza legislativa esclusiva-residuale dello Stato. Art. 117 Cost. : ►Elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. ►Elenco delle materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni. ►Potestà legislativa residuale delle Regioni. La potestà legislativa di Stato e Regioni: art. 117 Cost.

  9. Il legislatore statale può intervenire solo dove tale norma gli attribuisce il potere (limite generale di materia). Lo Stato mantiene la competenza legislativa nelle ◄ materie più importanti. Alcune delle materie statali: - Politica estera e relazioni internazionali dello Stato Immigrazione Rapporti con le confessioni religiose Difesa e forze armate Sistema tributario e contabile dello Stato Ordine pubblico e sicurezza Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa Previdenza sociale Funzioni fondamentali di Comuni, province e Città metropolitane. La potestà legislativa esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2

  10. Le Regioni hanno la potestà legislativa nelle materie elencate, mentre alla legislazione dello Stato spetta il compito di determinare i “principi fondamentali”. ▼ Omissione dei limiti relativi al contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni. Alcune delle materie di legislazione concorrente: Commercio estero Tutela e sicurezza del lavoro Protezione civile Governo del territorio Ordinamento sportivo Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali La potestà legislativa concorrente delle Regioni: art. 117, c. 3, Cost.

  11. La potestà legislativa esclusiva-residuale delle Regioni: art. 117, c. 4, Cost. • Le regioni esercitano una potestà legislativa esclusiva in tutte le materie che non sono incluse né nell’elenco delle materie di competenza esclusiva statale, ne in quello comprendente le materie concorrenti. ► ex. agricoltura, servizi sociali • La potestà legislativa esclusiva riconosciuta alle regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001 è inedita.

  12. La potestà regolamentare di Stato e Regioni: art. 117, c. 6, Cost. • Parallelismo fra potestà legislativa e potestà regolamentare. ▼ • La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione statale esclusiva (può comunque delegarla alle Regioni). • Le Regioni hanno potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente ed in quelle di legislazione esclusiva regionale.

  13. I poteri sostitutivi dello Stato: art. 120, c. 2, Cost. • Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nei seguenti casi: • Mancato rispetto di norme e trattati internazionali • Mancato rispetto della normativa comunitaria • Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica • Necessità di tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica • Necessità di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ► Il potere sostitutivo del governo è una novità per l’art. 120 Cost. , che precedentemente contemplava solamente i limiti alle attività delle regioni (limiti ancora esistenti).

  14. L’abolizione dei controlli su regioni ed enti locali • Gli articoli abrogati sono: ► l’ art. 130 Cost. : controllo regionale di legittimità sugli atti di comuni, province ed altri enti locali. ► l’art. 124 Cost. : figura del commissario del Governo. ► l’art. 125, c. 1, Cost. : controlli statali sulle leggi regionali. ● permane solo il controllo sostitutivo dell’art. 120 Cost.

  15. I consigli delle autonomie locali: art. 123, c. 3, Cost. ► Sono organi di consultazione fra la regione e gli enti locali. (mutuati dal simile istituto statale della Conferenza Stato-città-autonomie locali) ● L’art. 123/3 “obbliga” gli statuti regionali ad istituire e disciplinare tali organi, anche se nulla è detto in merito alla loro composizione e al loro funzionamento (ampia discrezionalità del legislatore regionale). ► è comunque pacifico che questi siano composti da membri regionali e locali.

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