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LA « LIBERALIZZAZIONE » DEI SERVIZI NELLA UE UNIVERSITA’ DI VERONA VICENZA – 23 novembre 2006

LA « LIBERALIZZAZIONE » DEI SERVIZI NELLA UE UNIVERSITA’ DI VERONA VICENZA – 23 novembre 2006. SOMMARIO. Il Trattato di Roma Obiettivo: il Mercato interno dei servizi Strumenti: libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi Attori: imprese e cittadini CE; autorità nazionali

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LA « LIBERALIZZAZIONE » DEI SERVIZI NELLA UE UNIVERSITA’ DI VERONA VICENZA – 23 novembre 2006

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  1. LA « LIBERALIZZAZIONE » DEI SERVIZI NELLA UE UNIVERSITA’ DI VERONA VICENZA – 23 novembre 2006

  2. SOMMARIO • Il Trattato di Roma • Obiettivo: il Mercato interno dei servizi • Strumenti: libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi • Attori: imprese e cittadini CE; autorità nazionali • La svolta: la Direttiva Servizi (“Direttiva Bolkestein”) • Obiettivi • Contenuti • Azioni future

  3. MERCATO INTERNO(articolo 14, comma 2, trattato CE) • Il mercato interno comporta uno“spazio senza frontiere interne”,nel quale è assicurata la libera circolazione di • merci, • persone, • capitali e • servizi

  4. ESEMPI DI SERVIZI Art.50 trattato CE (lista indicativa di categorie): • servizi industriali • commerciali • artigiani • libere professioni Esempi: • servizi di riparazione, manutenzione o pulizia industriale • agenzie immobiliari o turistiche • idraulici, elettricisti, installatori • avvocati, medici, architetti

  5. 2 LIBERTA’ CONNESSE AI SERVIZI 1) Libertà di stabilimento (artt.43-48 trattato CE) 2) Libera prestazione dei servizi(artt.49-55 trattato CE)

  6. STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI Svolgimento di attività 1) economiche 2) indipendenti 3a) a titolo permanente (libertà di stabilimento) 3b) a titolo temporaneo (libera prestazione dei servizi)

  7. DISTINZIONE TRA STABILIMENTO E SERVIZI • Natura permanente o temporanea dell’attività di un operatore da valutare in base a 4 criteri: • durata (ma non solo !) • regolarità • periodicità • continuità • NB. Necessità di una valutazione caso per caso: - fornitura (permanente !) di servizi a distanza - possibilità di un ufficio in loco per servizi prolungati - facoltà di prestare servizi regolari e ripetuti • “Integrazione” nello Stato membro di stabilimento • …e quindi rispetto in toto delle regole dello Stato di accoglienza soltanto (!) nel caso di stabilimento

  8. CARATTERISTICHE COMUNI DELLE 2 LIBERTA’ - libertà “direttamente applicabili” • sentenza Reyners 2/74 (art.43 - ex art.52) • sentenza Van Binsbergen 33/74 (art.49 - ex art.59) - libertà “fondamentali” (eccezioni limitate) - divieto di condizione di reciprocità tra Stati - tutela giurisdizionale dei diritti derivati (parità di trattamento; ingresso, soggiorno e permanenza sul territorio nazionale; acquisto di proprietà; sovvenzioni; risarcimento danni imputabili a Stato) - obbligo per ogni Stato di disapplicare e modificare norme nazionali incompatibili

  9. STABILIMENTO PRINCIPALE E STABILIMENTI SECONDARI La libertà di stabilimento si puo’ esercitare in più (al limite, in tutti gli) Stati membri della CE (diritto alla molteplicità di stabilimenti): • sede centrale in uno SM(stabilimento principale) • filiale, agenzia o succursale in altri Stati membri (stabilimento secondario)

  10. TITOLARI DELLE DUE LIBERTA’ 1) I cittadini CE 2) Le imprese CE, cioè • costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e • aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nella CE

  11. DIRITTI DEGLI UTENTI Cittadini ed imprese CE godono delle 2 libertà - come fornitori di attività economiche (operatori) - come fruitori di attività economiche (destinatari) (NB: principio giurisprudenziale !) Il destinatario beneficia di tale diritto: a) recandosi in un altro Stato membro, per esempio, da - studente - turista - paziente b) restando a casa propria - diritto all’utilizzo di un’antenna parabolica

  12. SERVIZI 4 modalità di circolazione dei servizi 1) Dislocazione del prestatore (es. idraulico) 2) Dislocazione del destinatario (es. turista) 3) Dislocazione congiunta del prestatore e del destinatario (es. turisti con guida turistica) 4) Dislocazione della sola prestazione fornita a distanza (es. TV o Internet)

  13. SOGGETTI PASSIVI • Autorità statali (lato sensu): • Ministeri e autorità centrali • Regioni • Altri enti locali (anche i Comuni) • Società e enti pubblici • Organismi collettivi • Ordini professionali • Federazioni sportive • [Associazione di condominio ?] • [Privati ?]

  14. LIBERTA’ E ECCEZIONI • Divieto (lato sensu) di : • discriminazioni dirette (nazionalità) o indirette • restrizioni, anche se indistintamente applicabili (cioè anche se non discriminatorie) • Salvo eccezioni (stricto sensu): • previste dal Trattato • esercizio di autorità pubbliche (art.45) • ordine, sicurezza e sanità pubblica (art.46) • ammesse dalla giurisprudenza • tutela consumatori • ragioni fiscali, ecc.

  15. SERVIZI ARMONIZZATI E NON ARMONIZZATI • Settori armonizzati da direttive • Telecom, trasporti, servizi finanziari • Riconoscimento qualifiche professionali (2005/36) • E-Commerce (2000/31) e TV senza frontiere (1989/552) • Svolta: Direttiva Servizi(cd Direttiva “Bolkestein” o “ex-Bolkestein”) • approccio non più settoriale ma orizzontale • eliminazione di barriere e protezionismi tramite non l’armonizzazione (ardua con allargamento) ma l’applicazione del principio del paese d’origine

  16. DIRETTIVA SERVIZI: CRONISTORIA • Consiglio europeo (marzo 2000; Agenda Lisbona 2010) • Comunicazione (dicembre 2000) e Rapporto Commissione (luglio 2002, inventario ostacoli a servizi) • Proposta di direttiva (con annesso Studio d’impatto economico; gennaio 2004) – Codecisione: art.251 CE • 1a lettura del PE (febbraio 2006) • Proposta modificata della Commissione (aprile 2006) • “Posizione comune” del Consiglio (maggio 2006) • 2a lettura del PE (15 novembre 2006) • (Adozione finale del Consiglio - 4 dicembre 2006)

  17. PERCHE’ UNA DIRETTIVA SERVIZI: RAGIONI GIURIDICHE • Ragioni giuridiche: • esistenza di una molteplicità di ostacoli sui servizi; • stesse tipologie di ostacoli per i diversi settori economici; • servizi più esposti delle merci a barriere. • Relazione della Commissione sullo stato del Mercato interno dei servizi (luglio 2002): “un decennio dopo quello che avrebbe dovuto essere il completamento del mercato interno, occorre constatare l’esistenza di un notevole divario tra la visione di un’economia integrata per l’Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini europei e dai prestatori di servizi."

  18. PERCHE’ UNA DIRETTIVA SERVIZI: RAGIONI ECONOMICHE • Peso dei servizi (v. Studio d’impatto):= 70 % PIL della UE = solo 20 % degli scambi intra-UE= 68 % occupazione nella UE(NB, tasso occupazione = 56% EU10, 64% EU15)= 96 % dei nuovi posti di lavoro nella UE !(tra 1997 e 2002: +11,4 m.)

  19. IMPATTO ECONOMICO DELLA DIRETTIVA (STIME) • +15/35% scambi e investimenti (CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 2004) • +33 MD Euro, • +600.000 posti di lavoro (+0,3% occupazione) • +0,6 % PIL UE (Copenhagen Economics e Comunicazione Commissione su Lisbona del 2/2/05) • Effetti benefici su prezzi e qualità dei servizi (studio OCSE 2005 su zona Euro) • NB. Rapporto 2004 Autorità garante concorrenza (AGCOM)

  20. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA • Natura orizzontale (tutti i settori economici coperti, salvo specifiche eccezioni: “opt out”) • Consolidamento della giurisprudenza(lista ostacoli da abrogare) • Strumento-quadro (regole non dettagliate) • Complementarità col diritto CE vigente e futuro

  21. CONTESTAZIONI E DISCUSSIONI • Campo di applicazione • Opt-in (lista positiva) o opt-out (lista negativa) ? • Servizi d’interesse economico generale (SIEG) in o out? • Salute, audiovisivo, professioni: in o out ? • Applicazione all’operatore delle regole e del controllo del paese di stabilimento (principio del paese d’origine-PPO) o del paese di prestazione ? • Semplificazione delle regole sul distacco dei lavoratori (rischi di dumping sociale) ? • Numerose e massicce manifestazioni di piazza ! • Equivoco: non è una direttiva di “liberalizzazione” !

  22. DIBATTITO ISTITUZIONALE • Comitato delle regioni: SIEG esclusi ma pro-PPO • Comitato economico e sociale: molte esclusioni; PPO differito e subordinato ad armonizzazione • Consiglio europeo del 22/3/05: « proposta da adeguare » • PE : 10 commissioni parlamentari coinvolte ! • mercato interno • affari sociali • ambiente • Industria • giuridica • economica • cultura • bilancio • pari opportunità • petizioni

  23. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI Regola generale: applicazione a tutti i settorisalvo esclusioni esplicite (“opt out”) • Settori già esclusi nella proposta iniziale • trasporti • comunicazioni elettroniche • servizi finanziari • fiscalità • Settori ulteriormente esclusi da PE e Consiglio • sanità (tra cui rimborso cure all’estero per i pazienti) • servizi sociali • agenzie di lavoro interinale • norme su distacco di lavoratori da parte di società • sicurezza privata • audiovisivo (radio, TV, cinema) • gioco d’azzardo • notai

  24. ESEMPI DI SERVIZI COPERTI • Servizi B2B • consulenza manageriale; formazione professionale; certificazione; agenzie pubblicitarie; distribuzione all’ingrosso; ecc. • Servizi B2B e B2C • consulenza fiscale; assistenza legale; costruzione; agenzie turistiche e immobiliari; fiere e conferenze; autonoleggio; recupero crediti stragiudiziale; ecc. • Servizi B2C • guide turistiche; eventi sportivi; parchi divertimento; ecc.

  25. CONTENUTO ESSENZIALE DELLA DIRETTIVA SERVIZI 1) Libertà di stabilimento 2) Libera circolazione dei servizi 3) Cooperazione amministrativa 4) Misure di armonizzazione

  26. LIBERTA’ DI STABILIMENTO (I):SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA • sportello unico (“points of single contact”) • procedure elettroniche • limitazione del numero di autorizzazioni • validità per l’intero territorio nazionale • alleggerimento dei regimi di autorizzazione • criteri precisi, obiettivi e predeterminati • durata illimitata (salvo eccezioni) • regole di selezione trasparenti • silenzio-assenso

  27. LIBERTA’ DI STABILIMENTO (II): SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA • requisiti da eliminare – art.14 (discriminazioni, stabilimento unico, test economico, intervento di concorrenti, garanzia locale, ecc.) • requisiti da valutare – art.15(quote e limiti territoriali, riserve, forme giuridiche o capitale imposti, tariffe, ecc.)

  28. PRINCIPIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI • Né principio del paese d’origine(regole e controllo del paese di stabilimento + divieto di restrizioni da parte di altri Stati membri) • Né principio del paese di destinazione(applicazione potenziale di 27 regime giuridici diversi ad uno stesso operatore) • Principio della libertà di prestazione salvo eccezioni 1) generali (4): ordine, sicurezza e sanità pubblica; tutela ambiente (art.16) 2) specifiche (15) : SIEG, d.int.privato, diritto d’autore, ecc. (art.17) 3) Individuali: sicurezza dei servizi, via notifica CE (art.18)

  29. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI: DIRITTI DEGLI UTENTI • Divieto per le autorità nazionali di : • vietare o ostacolare il ricorso ad operatori di altri Stati • discriminare i destinatari in base a nazionalità/residenza • Divieto per gli operatori privati (!) di discriminare i destinatari in base a nazionalità/residenza • Obbligo per le autorità di fornire assistenza ai destinatari (su regole, ricorsi, sportelli, ecc.) • Obbligo per gli operatori di fornire informazioni complete e precise ai destinatari (su identità, titoli, clausole generali, garanzie, prezzo, prestazione, ecc.)

  30. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA • Ratio : • facilitare attività transfrontaliere degli operatori accrescendo dialogo e fiducia tra autorità nazionali • ripartizione chiara dei rispettivi ruoli degli Stati • Circostanze: • cooperazione ordinaria (punti di contatto ad hoc) • informazioni sull’onorabilità degli operatori • cooperazione in caso di spostamento fisico del prestatore • cooperazione in caso di deroghe individuali

  31. MISURE DI ARMONIZZAZIONE • informazioni da fornire al destinatario • assicurazioni e garanzie professionali in caso di rischi particolari per salute, sicurezza o stato finanziario (del cliente) • comunicazioni commerciali per professioni : “divieto di vietare” [cfr. Decreto Bersani] salvo garanzie di qualità e di deontologia • attività multidisciplinari : divieto di esclusività o di incompatibilità (salvo motivi di deontologia e di terzietà e salvo garanzie di indipendenza) [idem] • « ufficio reclami »

  32. CARATTERE DINAMICODELLA DIRETTIVA • Relazioni nazionali (entro 2009) su regimi vigenti relativi a • autorizzazioni (art.9) • requisiti da valutare (art.15) • attività multidisciplinari (art.25) • Relazioni nazionali (entro 2009) su eccezioni generali alla libera prestazione dei servizi di cui all'art.16 • Vademecum della Commissione (2007) • Politica di qualità (misure volontarie: certificati, norma, carte di qualità CE) • Codici di condotta UE • Armonizzazione complementare (recupero crediti giudiziale, sicurezza privata, trasporto valori) • Recepimento: 3 anni (fine 2009) • Relazioni periodiche triennali

  33. OLTRE LA DIRETTIVA SERVIZI Infrazioni e questioni pregiudiziali • farmacie, • gioco d’azzardo • tariffe professionali, • attività recupero crediti, • consulenti del lavoro, • CAF - centri di assistenza fiscale (ecc.) • NB. Un settore economico escluso dalla Direttiva Servizi resta comunque soggetto al Trattato di Roma (artt.43/49) !

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