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LA PERIZIA Insieme di atti e valutazioni di natura tecnica che consentono al giudice di acquisire, attraverso il ruolo del perito da s stesso nominato, quei mezzi di prova essenziali ai fini della formulazione del giudizio". Nell'ambito penale, l'elaborato mezzo di prova a disposizione del giudi
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1. 6° LEZIONEPSICOLOGIA GIURIDICA Prof.ssa Germana Ajraldi
2. LA PERIZIA Insieme di atti e valutazioni di natura tecnica che consentono al giudice di acquisire, attraverso il ruolo del perito da sé stesso nominato, quei mezzi di prova essenziali ai fini della formulazione del giudizio” Nell’ambito penale, l’elaborato è mezzo di prova a disposizione del giudice che ha la facoltà di servirsene se e quando lo riterrà opportuno in riferimento ai fatti relativi all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena e alla sicurezza (ART.187.ccp)
Nell’ambito civile, la consulenza non ha efficacia probatoria, ma è un mezzo di integrazione, disposto dal giudice nei casi in cui viene richiesta una specifica competenza tecnica di cui il magistrato è sprovvisto
3. LA CONSULENZA TECNICA Indagine di carattere psicologico, il cui impiego è previsto dall’art.61 del c.p.c., il giudice può scegliere di essere coadiuvato, sia in singole parti del processo, sia durante l’intero percorso giudiziario, da 1 o più consulenti che abbiano specifiche competenze tecnico-professionali.
La perizia nei casi di separazione serve per accertare la qualità della relazione genitoriale offrendo indicazioni utili sulla scelta del miglior affidamento possibile.
La consulenza tecnica non può essere assunta come prova processuale, poiché non ricerca elementi conoscitivi che abbiano valore di dimostrare una data verità.
La consulenza tecnica non è vincolata dal segreto professionale.
4. Quando una consulenza tecnica: nel contrasto fra i genitori separati per l’affidamento dei o del minore
nell’affidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate
per l’idoneità nei coniugi che richiedono in adozione il minore
per valutare la capacità di intendere e di volere di persone anziane o malate riguardo a problemi di eredità o di testamento.
Nella valutazione del danno (morale, psicologico, esistenziale)
5. Il consulente Tecnico assiste alle udienze
compie le sue indagini
è autorizzato a domandare chiarimenti alle parti
è autorizzato ad assumere informazioni da terzi
può eseguire rilievi tecnici particolari
può essere assistito da altri consulenti
Il CT è nominato dal Giudice Istruttore e presta giuramento nell’udienza fissata (art. 193 c.p.c)
6. d.gls 271/1989 ART. 67 Albo dei periti presso il tribunale. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.
7. d.lgs 271/1989 ART 69 Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.
Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.
9. LA CONSULENZA TECNICA NEI CASI DI AFFIDAMENTO DEL MINORE
10. LA FAMIGLIA E LA SUA EVOLUZIONE BAMBINO ? COPPIA
Fattori che hanno determinato il cambiamento:
centralità dell’amore
mutata condizione economica della donna
11. NUOVI TIPI DI FAMIGLIA FAMIGLIE RICOSTITUITE (ricomposte o aperte o allargate): l’unione di due persone, provenienti entrambe o una sola da un altro matrimonio; che vivono insieme ai figli nati da questo o da un precedente legame.
FAMIGLIE UNIGENITORIALI: in cui un solo genitore, qualunque sia la sua condizione vive insieme ad uno o più figli.
FAMIGLIE UNIPERSONALI: composte da una sola persona
12. FAMIGLIE DI FATTO:
situazione di due persone, non necessariamente di sesso diverso, che vivono insieme sotto lo stesso tetto senza essere sposati.
convivenza per l’impossibilità di contrarre matrimonio
rifiuto ideologico dell’istituzione
scelta di un nuovo tipo di coppia
prova della relazione e della vita sotto lo stesso tetto.
13. La Separazione TEMPORANEA
SEPARAZIONE
? DEFINITIVA
CONSENSUALE (art. 158 c.c.)
GIUDIZIALE o CONTENZIOSA (art. 151 c.c.)
14. Fasi della separazione: presidenziale (emissione di provvedimenti provvisori)
istruttoria (colloqui tra ex-coniugi, avvocati, giudice istruttore)
decisoria (collegio dei giudici)
15. Il giudice: autorizza i coniugi a vivere separati,
predispone l’affidamento del/dei figli,
Decide in merito alla casa patrimoniale,
E l’assegno di mantenimento.
16. AFFIDAMENTO DEL MINORE Affidamento Condiviso
BIGENITORIALITA
Pari diritti al minore legittimo e naturale
Conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare
17. ART. 155 CC Provvedimenti riguardo ai figli
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
18. Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
19. Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
20. Altri tipi di affidamento Affidamento ad un genitore
Affidamento alternato
Affidamento a parenti fino al 4° grado:
(nonni, zii,…), quando il nucleo familiare è considerato non idoneo alla crescita morale e materiale del minore.
Affidamento a comunità di tipo familiare
21. Affidamento a persone diverse da parenti: Part-time Temporaneo o Continuato full-time Intervento del tribunale
gravi carenze educative
incurie
problemi dei genitori (droga, alcool, detenzione, prostituzione, disturbo cognitivo, malattia mentale)
Consenso della famiglia:
disgregazione familiare
precarietà lavorativa
disagio abitativo
difficoltà economiche.
22. AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE(art.2 L.184/1983) Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare che assicuri mantenimento economico e istruzione. Mantenendo “il diritto del minore di essere educato nella propria famiglia di origine”
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Assistente Sociale: analizza gli aspetti pratici e materiali della famiglia di origine e di quella affidataria.
Psicologo: valuta gli aspetti della sofferenza e le potenzialità psicologiche ed affettive.
23. AFFIDAMENTO CONSENSUALE
?
i servizi sociali predispongono l’affido
?
il giudice tutelare lo rende esecutivo AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO
?
il Tribunale dei Minori predispone l’affido
?
i servizi sociali lo organizzano
24. QUESITO DEL GIUDICE “Dica il CTU, esaminati gli atti, sentiti i minori, le parti ed i loro eventuali CTP, ed esperita ogni altra opportuna indagine, avvalendosi ove necessario anche di collaboratori di sua fiducia, quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti e dei minori, con particolare riferimento ai rapporti di questi ultimi con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari; evidenzi ogni eventuale anomalia che dovesse emergere in ordine al comportamento tenuto da alcuno dei genitori con il minore, suggerisca inoltre, i provvedimenti che ritiene più rispondenti agli interessi dei minori stessi da adottare in ordine al loro affidamento ed alle modalità di incontro con il genitore non affidatario”
25. CRITERI DA CONSIDERARE Età dei bambini
L’esigenza di non separare i fratelli
L’esigenza di garantire al minore la permanenza nell’ambiente a lui abituale
L’esigenza di non far cambiare scuola al minore
L’ambiente sociale adeguato ai bisogni del minore
Tempo che il genitore può dedicare la figlio
Possibilità economiche
Personalità e abitudini dei genitori
Possibilità per l’affidatario di usufruire di una rete di supporto che lo aiuti nella concreta gestione del minore
Presenza di un nuovo compagno dell’uno o dell’altro coniuge
Strumentalizzazione da parte di un genitore nei confronti del figlio.
26. LA CONSULENZA TECNICA GLI STRUMENTI:
colloquio clinico
test
osservazione naturalistica
27. I COLLOQUI COLLOQUIO/I CON LA COPPIA DI GENITORI
storia della coppia
aspettative di ciascun coniuge sulla vita di coppia, attraverso l’analisi delle aspettative disattese
COLLOQUIO/I CON IL SINGOLO GENITORE
storia dell’individuo (anamnesi)
modo in cui affronta l’evento separativo (rabbia dolore tristezza sollievo)
aspettative nei confronti del futuro
COLLOQUIO CONGIUNTO (genitori)
Da modo di ricreare la storia familiare mettendo a confronto le diverse visioni
COLLOQUIO CONGIUNTO (genitore/figlio)
È indicatore della relazione fra i due
28. LA METODOLOGIA 1° incontro:
Concordare il programma peritale con i consulenti di parte
Responsabilizzare i colleghi
Lavorare in equipe
Incontri con i genitori singolarmente e congiunti,
Incontri individuali con i/il minore,
Incontri con tutto il nucleo familiare,
Incontro minore genitore,
Incontro con tutto il nucleo,
Incontro con più figure di riferimento per il minore,
Visite domiciliari,
Incontro conclusivo
29. SCHEMA DELLA PERIZIA: Introduzione e incarico (con esplicitazione del quesito peritale)
Gli incontri
Analisi degli atti
Analisi delle cartelle cliniche
Colloqui clinici (per i CTP Sintesi dei colloqui clinici)
Analisi dei test psicodiagnostici
Risposte ai quesiti e conclusioni (per i CTP Note tecniche di consulenza di parte)
Bibliografia.
30. LA CONSULENZA TECNICA NEI CASI DI VALUTAZIONE DEL DANNO
31. L’art. 32 della Carta Costituzionale del 1948 dice:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”
32. SALUTE Rapporto tra individuo e contesto
Stress, ansia, benessere, capacità lavorativa e qualità della vita acquisiscono significato
Estensione della problematica del danno
33. DANNO NON PATRIMONIALE O DANNO MORALE Indica la sofferenza soggettiva ed il dolore che possono conseguire ad un trauma fisico o psichico, che si configura come ulteriore e/o eventuale conseguenza del fatto illecito.
Danno alla salute coincide con il termine DANNO BIOLOGICO
34. DANNO BIOLOGICO Sono presenti elementi statici e dinamici, esso comprende:
Danno alla vita di relazione
Danno estetico
Danno alla sfera sessuale
Danno da riduzione della capacità lavorativa
Lesione psico-fisiche
35. DANNO PSICHICO Si verifica quando un evento lesivo porta una menomazione ed un peggioramento dello stato psichico del soggetto. La menomazione consiste nella riduzione di una o più funzioni psichiche del soggetto, con conseguenti difficoltà a livello sociale.
È necessaria un’attenta analisi e valutazione della personalità.
36. Pajardi (1995) lo definisce come Oggettiva alterazione stabile e duratura dell’equilibrio della personalità con riferimento alla sua efficienza e all’adattamento dell’individuo.
L’alterazione dell’equilibrio della personalità si può manifestare temporalmente vicino all’evento scatenante o rimanere latente per un indefinibile arco di tempo.
37.
DANNO MORALE
Disturba la vita quotidiana
DANNO PSICHICO
Inibisce alcuni aspetti della personalità e della vita quotidiana
38. DANNO ESISTENZIALE Evento lesivo tale da creare conseguenze negative sulle relazioni interpersonali del soggetto e ripercussioni gravi sull’esistenza dello stesso.
Le ripercussioni per il ss non sono né patrimoniali né legate ad una sofferenza specifica, ma fanno riferimento ad una
MODIFICAZIONE DELLO STILE DI VITA DEL SS E AD UN NUOVO MODO DI RAPPORTARSI CON IL MONDO ESTERNO.
39. RISARCIMENTO DEL DANNO Non può esser una restitutio in integrum come nel caso di beni materiali, ma è sempre una compensazione per “via equivalente” attraverso un indennizzo economico.
40. Per parlare di “danno” bisogna accertare: La presenza e la tipologia del danno, da un punto di vista psico-giuridico
Il rapporto cronologico e causale tra l’evento lesivo e il danno (nesso causale)
La relazione di inadeguatezza qualitativa e quantitativa tra fatto illecito che ha causato il danno e il danno stesso
41. La valutazione: La verifica del tipo di vita condotto prima e dopo l’evento traumatico,
L’analisi dei comportamenti e dei vissuti del ss, precedenti, concomitanti e seguenti il fatto,
L’analisi della ricostruzione narrativa dei fatti da parte del ss,
L’acquisizione della testimonianza di familiari e di altre figure significative per il ss (i testimoni privileggiati)