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Riforma Fornero L. 92/2012

Riforma Fornero L. 92/2012. seminario 24 luglio 2012. finalità art. 1. realizzare un mercato del lavoro inclusivo e ridurre la disoccupazione favorire l’instaurazione di rapporti più stabili “contratto dominante” rapporto di lavoro subordinato e indeterminato

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Riforma Fornero L. 92/2012

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  1. Riforma Fornero L. 92/2012 seminario 24 luglio 2012

  2. finalità art. 1 • realizzare un mercato del lavoro inclusivo e ridurre la disoccupazione • favorire l’instaurazione di rapporti più stabili “contratto dominante” rapporto di lavoro subordinato e indeterminato • apprendistato modalità prevalente di ingresso al lavoro per i giovani • contrasto uso improprio di tipologie contrattuali flessibili • modifica disciplina dei licenziamenti con previsione di procedimento giudiziario specifico per accellerare la definizione delle controversie • da comma 2 a 8 • previste forme di monitoraggio, valutazione degli effetti della riforma, su occupabilità, modalità di entrata e di uscita, andamento occupazione femminile, basato sui dati resi dall’Istat con la partecipazione delle parti sociali OO.SS maggiormente rappresentative dei lavoratori e datoriali • rapporti almeno annuali per apportare correzioni o implementazioni delle misure previste dalla legge • per assicurare monitoraggio Inps e Istat devono istituire banca dati anonima rendendola aperta e accessibile su età, genere, residenza, fruizione ammortizzatori, politiche attive

  3. modifiche al tempo determinato • conferma della normalità del tempo indeterminato • ampliamento della stabilizzazione • acausalità del primo contratto • nuovo regime dei rinnovi e prosecuzioni • nuovo regime per le impugnazioni • norma interpretativa sulla sanzione

  4. successione dei contratti • la durata massima TD non può superare 36 mesi (per mansioni equivalenti) • è possibile stipulare un ulteriore tempo determinato con i limiti previsti dal CCNL e sottoscritto c/° DTL • per determinare i 36 mesi si tiene conto anche dei periodi di lavoro somministrato svolto tra gli stessi soggetti datore/utilizzatore

  5. rapporto a tempo determinato senza causale • durata max 12 mesi • deve essere il primo rapporto a tempo determinato tra le parti • si può concludere sia con datore di lavoro o utilizzatore (somministrazione in caso di prima missione) • per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione • non è prorogabile • in alternativa i contratti collettivi (sottoscritti da OO.SS dei lavoratori e datoriali comparativamente + rappresentative a livello nazionale) con accordi interconfederali o di categoria o in via delegata ai livelli decentrati possono prevedere entro il limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva, che il vincolo della causale non operi per le assunzioni che avvengono: - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo - avvio di una nuova attività - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico - fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo - rinnovo o proroga di una commessa consistente

  6. Prosecuzione di fatto • si allungano i termini della prosecuzione di fatto con pagamento magg.ne 20% fino al 10° gg. e 40% per i gg. successivi • 30 gg. x contratti di durata inferiore a 6 mesi (prima 20 gg.) • 50 gg. x contratti di durata superiore (prima 30 gg.) • la prosecuzione deve essere comunicata ex ante al Centro per l’impiego • se si superano anche questi termini il contratto si considera a tempo indeterminato con decorrenza dal superamento dei 30 o 50 gg.

  7. Reiterazione contratti se la riassunzione avviene: • entro 60 gg. dalla scadenza del termine durata - 6 (prima 10gg.) • entro 90 gg. dalla scadenza del termine durata + 6 (prima 20gg.) • il secondo contratto si considera a tempo indeterminato • i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi fino a 20 gg. e a 30 gg. (a seconda della durata del contratto) - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo - avvio di una nuova attività - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico - fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo - rinnovo o proroga di una commessa consistente • in mancanza di intervento della contrattazione collettiva decorsi 12 mesi il Ministero del Lavoro sentite le parti sociali provvede • emendamento decreto sviluppo estende alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello per qualsiasi causale (deve essere territoriale in quanto la RSA non è Organizzazione sindacale)

  8. termini di impugnazione • dal 1/1/2013 cambiano i termini per impugnare la illegittimità del termine, e diventano 120 gg. (60 per collegato) • si riducono i termini per deposito ricorso che passa da 270 a 180 gg

  9. norma interpretativa sulla sanzione • in caso di conversione del rapporto l’indennità da 2,5 a 12 mensilità ristora sia il danno retributivo che quello contributivo

  10. decorrenza delle modifiche • effetto immediato: • acausalità • prosecuzione • rinnovi • indennità onnicomprensiva • cumulo dei periodi ai fini calcolo 36 mesi • effetto differito: • comunicazione della prosecuzione (decreto attuativo 1 mese dall’entrata in vigore) • nuovi termini di impugnativa dall’1/1/2013 • contributo addizionale 1,4% • incerto: • cumulo dei periodi di somministrazione ai fini del raggiungimento dei 36 mesi cir. 18/2012 Ministero del Lavoro

  11. modifiche alla somministrazione • computabilità nel periodo di stabilizzazione • abrogazione della deroga al principio di parità del trattamento base per le agenzie di somministrazione nell’ambito di programmi di formazione per soggetti svantaggiati • mantenimento della acausalità • emendamento decreto sviluppo liberalizzazione staff-leasing con contratto apprendistato

  12. contratto inserimento • viene abrogato il contratto di inserimento, resta in vigore la vecchia normativa per i contratti stipulati fino al 31/12/2012

  13. modifiche all’apprendistato • durata minima • percentuale di conferma • nuovo regime di proporzionalità • applicazione Aspi 1,31% • somministrazione solo a tempo indeterminato

  14. modifiche alla durata apprendistato • durata minima non inferiore a 6 mesi • il preavviso ex art. 2118 decorre dal termine del periodo formativo, durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina apprendistato • durata quinquennale “per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento”

  15. nuovo regime di proporzionalità • il nr. complessivo (anche somministrati) di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 app.sti a 2 qualificati • per aziende che occupano meno di 10 dip. tale rapporto non può superare il 100% • aziende senza dipendenti qualificati o comunque con meno di 3 dip. max 3 • per aziende artigiane si applica art. 4 L. 443/85

  16. percentuale di conferma • 50% nell’arco di 36 mesi, esclusi dimessi, licenziati per giusta causa o risolti durante prova • le stabilizzazioni nel periodo tra il 18/7/012 al 18/7/2015 rilevano ai fini delle assunzioni successive al triennio • la percentuale di conferma non si applica alle aziende fino a 9 dipendenti • se non si rispetta percentuale di conferma 50% consentita assunzione di 1 appr. • gli apprendisti assunti in violazione alla percentuale di conferma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla costituzione del rapporto e non sono applicate le agevolazioni previste

  17. decorrenza delle modifiche • effetto immediato: • percentuale di conferma 30% • durata minima 6 mesi • norme sulla somministrazione • effetto differito: • proporzionalità tra qualificati e apprendisti dal 1/1/2013 • percentuale di conferma del 50% nella media del triennio antecedente 18/7/2015

  18. modifiche tempo parziale clausole elastiche e flessibili • i contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono condizioni e modalità che consentono al lavoratore di chiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole elastiche e flessibili • ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla contrattazione collettiva • i lavoratori affetti da patologie oncologiche, con ridotta capacità lavorativa (accertata da Commissione medica ASL) • i lavoratori studenti (art 10 L. 300) • patologie oncologiche del coniuge, figli o genitori, assistenza persona convivente a cui sia stato riconosciuta connotazione di gravità art. 3 c. 3 L. 104 • figlio convivente di età non superiore 13 anni o figlio convivente portatore di handicap • è riconosciuta la facoltà di revocare consenso clausole elastiche e flessibili

  19. lavoro a chiamata intermittente • può essere concluso per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da OO.SS. datoriali e dei lavoratori comparativamente + rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco settimana, mese, anno (questi periodi chi li individua? secondo la circ. 18/2012 M. Lavoro onere della contrattazione collettiva) • può essere concluso con soggetti con + 55 e meno di 24 anni (in questo caso le prestazioni si devono concludere entro 25° anno) • prima dell’inizio della prestazione, o di un ciclo integrato di prestazioni, comunicare la prestazione nei 30 gg. successivi (circ. Min. Lavoro 18/2012) obbligo comunicazione DTL (sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00 x ogni lavoratore) • abrogata facoltà di pagare l’indennità di disponibilità nei periodi di vacanze pasquali, natalizie e estivi e fine settimana se non vi era chiamata • i contratti in essere al 18/7/2012 non compatibili con le modifiche cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi

  20. CO.CO.CO. • disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, art. 61 c. 3 dlgs 276/03, l’esclusione dal campo di applicazione del lavoro a progetto riguarda le sole co.co.co. il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali • in caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni relative al progetto

  21. modifiche al contratto a progetto • centralità del progetto • compenso congruo e proporzionato • limiti alla recedibilità • sistema sanzionatorio presuntivo • aumento aliquota contributiva

  22. CO.CO.PRO. centralità del progetto • riconducibili a uno o + progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore • il progetto deve essere collegato ad un risultato finale e non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale • eliminato il riferimento al programma o fase di esso • non può essere svolto per compiti esecutivi o ripetitivi (individuati dai CCL stipulati da OO.SS. comparativamente + rapp. piano nazionale) • descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire • prestazioni occasionali sono escluse dalla normativa del co.co.pro • prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 gg. nell’anno solare, o nell’ambito dell’assistenza e cura alla persona non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso sia superiore a € 5000,0

  23. CO.CO.PRO. proporzionalità del compenso • il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito • non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti da ciascun settore articolati per profili professionali mansioni equiparabili ai lavoratori subordinati disciplinati da CCL sottoscritti da OO.SS. comp. + rapp. nazionali a livello interconfederale di categoria su loro delega a livelli decentrati • in assenza di contrattazione collettiva specifica il compenso non può essere inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL applicati nel settore alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore • art. 1 L. 296/2006 obbligo di tenere conto dei compensi normalmente erogati (retribuzione globale 13^ 14^, ferie , tfr) per analoghe prestazione di lavoro subordinato

  24. limiti alla recedibilità il committente può recedere • scadenza del termine • per inidoneità professionale a portare a temine il progetto • per giusta causa il collaboratore con preavviso se previsto dal contratto individuale

  25. CO.CO.PRO. sistema sanzionatorio • la mancanza di progetto comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato • salvo prova contraria del committente i CO.CO.CO anche a progetto, sono considerati lavoratori subordinati sin dalla costituzione del rapporto, nel caso in cui il collaboratore svolga mansioni analoghe a quella dei dipendenti dell’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità individuate dai CCL (stipulati OO.SS comparativamente + rapp. piano nazionale)

  26. partite IVA • le prestazioni rese dal titolare di partita IVA, sono considerate, salvo prova contraria fornita dal committente, CO.CO.CO. se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti: 1) durata complessivamente superiore a 8 mesi arco anno solare (emendamento decreto sviluppo durata 8 mesi annui per 2 anni consecutivi) 2) corrispettivo derivante costituisca + dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nell’anno solare (emendamento decreto sviluppo per due anni solari) 3) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

  27. partite IVA • non sono considerati co.co.co. i lavoratori (art. 69 c. 1 D.lgs 276) • in possesso di competenze elevate, acquisite con percorsi formativi, o capacità tecnico-pratiche acquisite con l’esperienza nell’esercizio dell’attività • attività con reddito annuale non inferiore a € 18.663 per l’anno 2012 • attività professionali richiedenti l’iscrizione ad un Albo (individuati con Decreto del M. del Lavoro) da emanare entro 3 mesi sentite le parti sociali (ordini?) • queste modifiche si applicano ai rapporti instaurati successivamente al 18/7/2012 • per i rapporti in corso le disposizioni si applicano decorsi 12 mesi

  28. associazione in partecipazione • contratto compartecipativo regolamentato da art. 2549 C.C. e segg: • solo all’associante spetta la gestione dell’impresa o dell’affare (art.2552 c.c.) e solo verso questo i terzi assumono diritti e obbligazioni (art. 2551 c.c.) • all’associato viene corrisposto una quota degli utili dell’impresa in cambio di un determinato apporto di lavoro (art. 2554 c.c.) • all’associato viene riconosciuto un potere di controllo sulla gestione dell’associante, potere che si formalizza con l’obbligo dell’associante di consegnare periodicamente un rendiconto di gestione sull’attività o sull’affare compiuto (art. 2552 c.c.) • salvo patto contrario, l’associato si assume parte del rischio di impresa, partecipando alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, nel limite del proprio apporto (art. 2553 c.c.)

  29. associazione in partecipazione • nel rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro si introduce una limitazione del nr di associati max 3 per la medesima attività • in caso di violazione delle predette condizioni il rapporto si considera subordinato a tempo indeterminato • esenzione dell’applicazione della presunzione di subordinazione per gli associati legati all’associante da rapporto di coniugio, parentela entro il 3° e affinità entro il 2° grado • sono fatti salvi fino alla loro cessazione i rapporti in essere che alla data di entrata in vigore della legge siano stati certificati

  30. associazione in partecipazione • nel caso non venga riconosciuta un’effettiva partecipazione agli utili o non venga consegnato il rendiconto sulla gestione, si presume l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo prova contraria da parte dell’associante • e salvo il caso in cui l’attività oggetto della prestazione lavorativa si caratterizza per elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche.

  31. lavoro accessorio voucher • prestazioni meramente occasionali che non danno luogo a compensi, riferiti alla totalità dei committenti superiori a 5000,00 € in anno solare (rivalutati annualmente) • fermo restando il limite di 5000,00 € in anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionali, attività di carattere stagionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni iscritti a istituti scolastici compatibilmente con gli impegni scolastici, in qualunque periodo dell’anno X studenti universitari

  32. lavoro accessorio voucher • in agricoltura i voucher possono essere utilizzati nelle attività agricole dagli agricoltori minimi ma non con i lavoratori che l’anno precedente erano iscritti alle liste dei lavoratori agricoli • i compensi percepiti per lavoro accessorio sono utili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del soggiorno • i buoni devono essere numerati e datati progressivamente • per i buoni già richiesti alla data d’entrata in vigore della Fornero resta in vigore la previgente normativa non oltre il 31/5/2013

  33. tirocini formativi e di orientamento • la Conferenza Stato regioni, deve, entro 180 gg. dall’entrata in vigore della Fornero, raggiungere accordo per definizione linee guida condivise • revisione dei tirocini formativi • prevenire uso distorto con individuazione delle modalità di prestazione dell’attività • individuazione elementi qualificanti e effetti in caso di assenza • riconoscimento di congrua indennità in relazione alla prestazione svolta • in caso di mancata corresponsione sanzione da 1000 a 6000€

  34. modifiche ai licenziamenti • la lettera di licenziamento deve contenere i motivi • ridotti i termini per proporre ricorso giudiziale • licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere comunicato alla DTL • revocabilità del licenziamento

  35. licenziamenti aspetti processuali • l’impugnativa deve essere fatta entro 60 gg. dal ricevimento del licenziamento • l’impugnazione è inefficace se entro il successivo termine di 180 gg.dall’entrata in vigore della norma (con collegato erano 270 gg.) non viene depositato il ricorso in tribunale • in caso di richiesta di conciliazione o arbitrato qualora la conciliazione o l’arbitrato vengano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo il ricorso al giudice deve essere depositato in tribunale entro 60 gg.

  36. licenziamenti aspetti procedimentali e formali • la comunicazione del licenziamento deve contenere “gli specifici motivi” che lo hanno determinato • ferma l’applicabilità dell’art. 7 L. 300/70 per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economici) deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro (con + 15 dipendenti) alla DTL del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore • nella comunicazione il datore deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicare motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione • la DTL convoca le parti nel termine di 7 gg. dal ricevimento della richiesta, l’incontro si svolge davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di cui art. 410 C.C. • in caso di impedimento da parte del lavoratore a presenziare l’incontro C/° la DTL la procedura può essere sospesa x max 15 gg.

  37. fase preliminare licenziamenti economici • le parti possono essere assistite dalle OO.SS. a cui aderiscono o conferiscono mandato • si esaminano misure alternative al recesso • la procedura si conclude entro 20 gg. dalla convocazione a meno che le parti, di comune accordo non ritengono di proseguire x raggiungere accordo • se la procedura fallisce il datore di lavoro può comunicare il licenziamento

  38. licenziamenti contenuti dell’accordo • se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale si applicano le disposizioni in materia di Aspi può essere previsto per favorire la ricollocazione l’affidamento del lavoratore • agenzia di somministrazione • agenzia di intermediazione • agenzia di supporto alla ricollocazione

  39. effetti della procedura • il comportamento delle parti, la proposta conciliativa è valutata dal Giudice per la determinazione del risarcimento (ex art. 18 c. 7) e delle spese • il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare o della conciliazione c/° commissione DTL produce effetto dalla comunicazione con cui il procedimento è stato avviato salvo diritto al preavviso • salvo l’effetto sospensivo per maternità e paternità e in caso di infortunio occorso sul lavoro • il periodo di eventuale lavoro durante il procedimento si considera come preavviso (chi ha licenziamento + breve?)

  40. modifiche art. 18 • scissione dell’unitarietà della disciplina • frammentazione della casistica • agevolazione delle sanatorie di licenziamenti illegittimi

  41. rapporto di solidarietà tra appaltante e appaltatore Art. 29 D.lgs 276/2003 • il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese quote di TFR , i contributi previdenziali, i premi assicurativi (Inail) dovuti per l’esecuzione del contratto di appalto • si tratta di una garanzia di importo illimitato estesa agli obblighi contributivi e assicurativi offerta ai “lavoratori” non solo subordinati (cir. M. Lavoro 5/11) limitata nel tempo solo 2 anni

  42. modifica art. 29 D.lgs 276/2003 rapporto di solidarietà • evoluzione dell’escussione del patrimonio del committente • modello originario art. 29 (solidarietà pura fino gennaio 2012) • sussidiarietà attenuata del decreto semplificazioni D.l. 5/12 • ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore • in tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo‘ essere intentata nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore • ove convenuto da solo il committente deve indicare i beni dell’appaltatore su cui il lavoratore può “agevolmente soddisfarsi” > sussidiarietà piena riforma Fornero

  43. modifica art. 29 D.lgs 276/2003 rapporto di solidarietà • salvo diversa disposizione dei CCNL sottoscritti da OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente + rappresentative, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti

  44. modifica art. 55 co. 4 D.lgs 151/2001 • convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali c/° DTL competente per territorio • lavoratrice durante gravidanza • lavoratrice/tore durante primi 3 anni bambino • lavoratrice/tore durante primi 3 anni di adozione o affidamento del bambino • in caso di adozione internazionale il periodo decorre dalla proposta di incontro con il minore adottando o dall’invito a recarsi all’estero

  45. dimissioni per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici • l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale è condizionata alla convalida effettuata c/° DTL o il centro per l’impiego, ovvero presso le sedi individuate dai CCNL (stipulati da OO.SS comparativamente + rapp. a livello nazionale) • in alternativa alla procedura di cui sopra, le dimissioni e le risoluzioni consensuali sono condizionati alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lav. apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del lavoro • con decreto non regolamentare, il Ministro del Lavoro, può individuare ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà • se il lav/tore/trice non provvede alla convalida c/° DTL nè sottoscrive dichiarazione di cessazione il rapporto si intende risolto, se entro 7 gg. dall’invito a presentarsi presso le sedi individuate per la convalida delle dimissioni o ad apporre firma

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