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UN CASO DEL SERT. Paziente T.H. nato nel 1963 in Bulgaria Emigrato in Italia nel 2000. All’epoca la Bulgaria non aveva ancora aderito all’UE (2007) e il sig. T.H. era arrivato in Italia clandestinamente e così vi era rimasto. Non risulta avere una residenza in Italia.
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UN CASO DEL SERT Paziente T.H. nato nel 1963 in Bulgaria Emigrato in Italia nel 2000. All’epoca la Bulgaria non aveva ancora aderito all’UE (2007) e il sig. T.H. era arrivato in Italia clandestinamente e così vi era rimasto.
Non risulta avere una residenza in Italia. • E’domiciliato a Cesano Boscone, dove abita in una stanza con bagno comune di un ente religioso (Sacra Famiglia). E’ un edificio messo a disposizione in occasione dell’emergenza profughi e tutt’ora abitato da singoli e famiglie irregolari.
Più volte gli sono stati rubati i documenti o li ha persi. Li ha rifatti tramite Consolato o Ambasciata, con maggiori difficoltà negli ultimi anni perché il Consolato di Milano è stato chiuso ed esiste solo quello di Roma. • Il Ser.t ha contattato per lui il Consolato e gli ha consentito di rifare i documenti.
Da quando ha potuto regolarizzare i documenti è tornato al proprio paese una o due volte l’anno. Si muove più facilmente rispetto al passato, se riesce a raccogliere soldi sufficienti per prendere il biglietto di viaggio. In Bulgaria ha ancora la madre. Non si conoscono altri famigliari.
“Lavoricchia”: distribuisce pubblicità, un’attività precaria e poco retribuita. A volte sta settimane senza lavorare e allora si arrangia con espedienti. • Si appoggia anche alla Caritas (generi alimentari, indumenti e beni di uso quotidiano). • Ha un gruppo di amici del suo paese d’origine in situazione simile alla sua.
Gli viene diagnosticato un “disturbo da abuso di alcol”. • T.H. alterna periodi di astinenza a ricadute, episodi acuti durante i quali si presenta al Ser.t ubriaco. La richiesta che esprime è di avere farmaci (“sono venuto per la farmacia”). In genere dimostra una buona capacità di recupero.
Dgr 12621 del 7/4/2003“Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite ( art.12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze” In particolare: Nell’interesse della salute individuale e collettiva, in presenza di una diagnosi di dipendenza o di abuso di sostanze, gli interventi sono erogati a chi li richiede, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia o meno cittadino italiano o che dimori nel territorio di competenza solo temporaneamente. (pag. 34)
DPR 309 9/10/1990“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” Art. 120. Terapia volontaria e anonimato 3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. 6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
Prima del 2011, quando esagerava con l’alcol e stava male, si rivolgeva al Pronto Soccorso ospedaliero. • Oltre all’abuso di alcol T.H. soffre di una epatopatia e di una pancreatite per le quali necessiterebbe di esami e farmaci.
Al Ser.t è seguito prevalentemente dal medico. • Un invio all’A.S. del servizio, con l’obiettivo di una presa in carico sociale (situazione abitativa, residenza, documenti, situazione giuridica) non ha avuto un esito positivo: non rispetta gli appuntamenti con l’A.S. perché la sua richiesta è di avere farmaci e lavoro e la risposta non è immediata.
Anche il tentativo di agganciarlo al Servizio Sociale del Comune di Cesano Boscone non dà risultati perché la risposta è che non danno alcun aiuto. La persona non è residente e a loro “non interessa”. • T.H. “si fa molto gli affari suoi, protesta in modo contenuto”
Nodo problematico: poiché non lavora né ha un’assicurazione sanitaria T.H. non ha il tesserino sanitario, né il codice CSCS. Per esami e farmaci specifici è stato inviato più volte all’ambulatorio del NAGA o dell’OSF ma non vi è mai andato. • Senza la tessera sanitaria o codice CSCS il Servizio non può prendersi cura delle patologie correlate che richiedono esami e farmaci che non sono di pertinenza del Servizio.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Circolare n° 5, 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Disposizioni in materia di assistenza sanitaria.
Circolare della regione Lombardia n. 4/2008 “Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia” Estende ai cittadini comunitari irregolari le prestazioni elencate nell’art. 35 del TU DLgs 286/1998 (vedi anche Circ. Min. 19/2/2008. Solo per queste è possibile utilizzare il codice CSCS. Le due circolari non hanno alcun richiamo alla Circ. Min. 5/2000 e alle prestazioni connesse alla tossicodipendenza
Accordo Stato Regioni del 20/12/2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane” Non è stato recepito da Regione Lombardia
Che fare? 1) Cittadino comunitario che lavora in modo regolare in un altro paese dell’UE. E’ assistito dal sistema sanitario di quel paese che, in quanto lavoratore, lo iscrive al proprio Servizio Sanitario (ha la tessera sanitaria) 2) Cittadino comunitario che non lavora in modo regolare in un altro paese dell’UE, ma è assistito dal paese d’origine dove risulta iscritto al Servizio Sanitario Usufruirà delle prestazioni, che saranno a carico del Sistema Sanitario del paese di provenienza (attestato di diritto dello Stato di provenienza) 3) Cittadino comunitario che non lavora in modo regolare in un altro paese dell’UE e non è assistito dal paese d’origine A) Deve pagare tutte le prestazioni e farsele rimborsare dal paese d’origine, in particolare quando le prestazioni sono di breve durata. Le prestazioni erogabili sono quelle indicate dall’art. 35 DL 286/98 B) Se la prestazione è di lunga durata o continuativa si fa la richiesta di verifica nel paese d’origine (all’ente competente) di sussistenza di diritto (attestato di diritto dello Stato di provenienza). Alla risposta positiva si torna al caso 2). Alla risposta negativa potrà essere assegnato il codice CSCS. Ogni prestazione richiederà una procedura ad hoc per consentire il pagamento della prestazione all’ente erogatore.