1 / 16

Interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e problematiche giuridiche

Interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e problematiche giuridiche. Quali problematiche nel dibattito attuale? Piani diversi che talvolta si sovrappongono Alcuni esempi: inizio e fine della vita: sono problematiche etiche, scientifiche o giuridiche?

xandy
Download Presentation

Interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e problematiche giuridiche

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e problematiche giuridiche

  2. Quali problematiche nel dibattito attuale? Piani diversi che talvolta si sovrappongono Alcuni esempi: • inizio e fine della vita: sono problematiche etiche, scientifiche o giuridiche? • Sentenze sulla “pillola del giorno dopo”: arrivano a conclusioni diametralmente opposte. E’ una questione di carattere scientifico, etico o entrambe?

  3. Italia • Oggi l’IVG è disciplinata dalla legge 194/1978: • Come si giunge alla legge? • Quale disciplina dell’IVG? • Dibattito attuale

  4. Come ci si arriva? • Codice penale : • LIBRO SECONDODEI DELITTI IN PARTICOLARE • TITOLO XDei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe • Art. 545.Aborto di donna non consenziente. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. • Art. 546. Aborto di donna consenziente. • Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.Si applica la disposizione dell'articolo precedente:1. se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

  5. Art. 547.Aborto procuratosi dalla donna. • La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni. • Art. 548.Istigazione all'aborto. • Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. • Art. 549.Morte o lesione della donna. • Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.

  6. Art. 550.Atti abortivi su donna ritenuta incinta. • Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita. • Art. 551.Causa di onore. • Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

  7. la legge n. 194 del 1978 abroga alcuni di questi articoli • un primo referendum per la loro abrogazione era stato proposto nel 1976 • (ma vengono sciolte le Camere) • Legge 194 del 1978 • 17 maggio 1981: 2 Referendum di segno opposto (per eliminare alcune norme ritenute restrittive; per restringere le ipotesi di ricorso all’IVG) • In entrambi i casi vincono i NO

  8. In alcuni casi le leggi di disciplina dell’IVG sono anticipate (o “avallate”) da pronunce di carattere costituzionale • Italia: sentenza n. 27 del 1975 • USA: Roe v. Wade (1973) • Francia: Conseil constitutionnel (1975)

  9. n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 • Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elles définit; • 10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ; 11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu'aucun des articles de la Constitution ; • Décide : ?Les dispositions de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

  10. Corte costituzionale sent. N. 27 del 1975 • Ritiene la Corte che la tutela del concepito (…) abbia fondamento costituzionale. L'art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la "protezione della maternità" e, più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito. • E, tuttavia, questa premessa - che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali - va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed é proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto. • (…)

  11. La scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare. • (…) • PER QUESTI MOTIVI • LA CORTE COSTITUZIONALE • dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

  12. US Supreme Court Roe v. Wade (1973) • To summarize and to repeat: • 1. A state criminal abortion statute of the current Texas type, that excepts from criminality only a life-saving procedure on behalf of the mother, without regard to pregnancy stage and without recognition of the other interests involved, is violative of the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. • (a) For the stage prior to approximately the end of the first trimester, the abortion decision and its effectuation must be left to the medical judgment of the pregnant woman's attending physician. • (b) For the stage subsequent to approximately the end of the first trimester, the State, in promoting its interest in the health of the mother, may, if it chooses, regulate the abortion procedure in ways that are reasonably related to maternal health. • (c) For the stage subsequent to viability, the State in promoting its interest in the potentiality of human life […]   may, if it chooses, regulate, and even proscribe, abortion except where it is necessary, in appropriate medical judgment, for the preservation of the life or health of the mother. • (…)

  13. This holding, we feel, is consistent with the relative weights of the respective interests involved, with the lessons and examples of medical and legal history, with the lenity of the common law, and with the demands of the profound problems of the present day. The decision leaves the State free to place increasing restrictions on abortion as the period of pregnancy lengthens, so long as those restrictions are tailored to the recognized state interests. (…) • Up to those points, the abortion decision in all its aspects is inherently, and primarily, a medical decision, and basic responsibility for it must rest with the physician. If an individual practitioner abuses the privilege of exercising proper medical judgment, the usual remedies, judicial and intra-professional, are available.

  14. Il dibattito più recente • la “zona grigia”: l’IVG tra il termine dei 90 gg. e la “vivibilità” del feto: • Problematiche mediche • (malattie riscontrate solo alla settimana X; maggiori possibilità di vita del feto) • È anche un problema di fonti: chi determina il n. di settimane intermedio? • Vd. linee guida degli Ospedali • Settimane: da 24 a 23 a 22 a 21? • [ad es. “Carta di Firenze” - “Carta di Roma”]

  15. La contraccezione d’emergenza • la contraccezione d’emergenza: • “pillola del giorno dopo” • (non è la RU486: Norlevo!) • È contraccezione o IVG? • (vd. TAR 2001)

  16. Perché è così importante definire la “pillola del giorno dopo” nell’uno o nell’altro modo? • Quali sono le possibili conseguenze della diversa definizione?

More Related