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La responsabilità. tipologie di responsabilità responsabilità del dirigente dell’ufficio. responsabilità dei funzionari e degli operatori dell’ufficio. tipologie di responsabilità. la responsabilità penale è personale e diretta
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La responsabilità tipologie di responsabilità responsabilità del dirigente dell’ufficio. responsabilità dei funzionari e degli operatori dell’ufficio
tipologie di responsabilità • la responsabilità penale è personale e diretta • l’attività compiuta o l’omissione dipendente dalla volontà del soggetto • responsabilità civile che consente di citare in giudizio anche direttamente i dipendenti • la responsabilità amministrativo contabile diretta e indiretta
Sequenza procedimentale • Segnalazione capo strutturaentro 10 gg. • Istruzione: ufficio procedimenti disciplinari • Contestazione: forma scritta entro 20gg dalla segnalazione contenuto: fatto, infrazione alle norme disciplinari specificamente citate • Acquisizione documenti e prove testimoniali • Audizione del dipendente con assistenza tecnico legale o sindacale • Comunicazione del non luogo a procedere • Sanzione nei 15 gg. Successivi all’audizione o alla scadenza del termine di convocazione • Patteggiamento con rinuncia impugnazione • Conciliazione con sospensione del provvedimento • Impugnazione con sospensione del provvedimento
Termini • 120 gg estinzione del procedimento dalla contestazione • 10 gg segnalazione capo struttura at ufficio per il procedimento disciplinare (l’omissione determina responsabilità) • 20gg. Per contestazione decorre dalla conoscenza del fatto da parte del responsabile della struttura o, nei casi più gravi del rimprovero, da parte del U.P.D. • 5 gg tra contestazione e audizione • 15 gg. dalla convocazione senza difesa per escludere l’obbligo dell’audizione • 15 gg per applicare sanzione a decorrere da audizione o da termine di cui sopra
Termini perentori • il termine iniziale • quello finale del procedimento disciplinare. • Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti sono applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, per la certezza delle situazioni giuridiche".
OMESSA O TARDIVA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI • il responsabile del procedimento sotto il profilo dell’omissione colpevole • dirigente dell’ufficio che avrebbe dovuto procedere e non lo ha fatto • in assenza di provvedimento formale di attribuzione della responsabilità a soggetto diverso
la responsabilità si configura • a) nei confronti del capo della struttura di appartenenza del dipendente, cui spetta la prima attività necessaria per reprimere la condotta del dipendente; • nei confronti del dirigente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari o nei confronti del collaboratore da lui incaricato dell’attività istruttoria dello specifico procedimento
OMESSA O TARDIVA DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA • il funzionario che abbia conoscenza di eventi penalmente rilevanti è obbligato a trasmettere l’informazione e la relativa documentazione alla competente Procura della Repubblica. • costituisce un delitto contro l’attività giudiziaria Art. 361 e 362 c.p • norme di organizzazione possono prevedere che il pubblico ufficiale sia tenuto a riferire al superiore gerarchico, • l’obbligo di denuncia spetta all’Amministrazione e, quindi, la responsabilità dell’omissione o ritardo incombe sul destinatario dell’informazione trasmessa per via gerarchica.
Dovere di denuncia • La denuncia si ritiene omessa anche se manca di elementi essenziali che pur essendo a conoscenza del denunciante quale il nome dell’autore del reato, non sono stati oggetto dell’informativa. • Non spetta al pubblico ufficiale stabilire se sussistano gli elementi costitutivi del reato • Il delitto di cui trattasi non si configura nei casi di mera colpa, ma richiede la cosciente volontà di omettere o ritardare la denuncia. • la volontaria negligenza, la quale costituisce volontaria e cosciente inosservanza del dovere imposto dalla legge.
Allegato 7 Denunzia ai Procuratori Regionali della Corte dei Conti Soggetti obbligati alla denuncia. .Presupposti, contenuto e tempi. Ulteriori adempimenti amministrativi.
Soggetti obbligati • Direttore generale o capo servizio; • Ministro se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o capo servizio; • Amministratori e capi degli uffici degli enti pubblici territoriali e non; • Organi collegiali ove il fatto dannoso sia imputabile all’Amministratore. • Dirigenti con compiti ispettivi
Principi generali sull’obbligo di denuncia • La conoscenza per ragioni d’ufficio di fatti dannosi obbliga il dipendente al dovere di segnalazione al soggetto obbligato • L’incarico ispettivo obbliga alla denuncia diretta, non subordinata al vincolo gerarchico • Gli organi di controllo, sia interni che di altra amministrazione, sono tenuti a denunciare i fatti dannosi degli organi di vertice o, in via sostitutiva, i fatti non denunciati dagli organi di vertice
Presupposti della denuncia • Condotta trasgressiva degli obblighi di servizio • evento lesivo nel caso di danno diretto; • titolo esecutivo o obbligazione specifica di pagamento nel caso di danno indiretto • ipotesi di danno o fatti con potenzialità lesiva non obbligano a segnalazione o denuncia. L’eventuale omissione non concreta violazione dell’obbligo. • Nesso causale tra evento e attività dell’Amm.
Contenuto della denuncia • Documento specifico non mera trasmissione di atti • indicazione del fatto con descrizione del procedimento previsto dalle norme di settore e di quello in concreto realizzato; • comportamento dei dipendenti con precisazione delle deviazioni dalle regole normative o dai principi di sana gestione • l’importo del danno subito dall’Amministrazione o indicazione degli elementi che lo rendono determinabile
Indicazione dei presunti responsabili • Generalità complete e domicili attuali di: - soggetti che hanno partecipato al procedimento; -dirigenti e responsabili del procedimento -soggetti che avevano concreti obblighi di servizio nella fattispecie concreta -tesoriere o agente contabile se il pregiudizio incide su conti giudiziali a denaro o a materia . • L’indicazione dei soggetti prescinde da un accertamento di effettiva responsabilità rimesso ad attività future dell’Amministrazione.
Tempi della denuncia • Tempestività della denuncia = immediatezza rispetto al concretarsi del fatto dannoso( evento + condotta) • conoscibilità dei fatti da parte dell’organo dell’Amministrazione che ha l’obbligo di denuncia; • nel caso di occultamento doloso il termine decorre dalla sua scoperta. • Completezza della denuncia : esclude l’utilità delle c.d. denunce preliminari, effettuate prima che siano compiuti accertamenti amministrativi
Denuncia “allo stato degli atti o per quanto consti” • In caso di iniziativa giudiziaria penale: • per evitare i tempi lunghi del giudizio penale l’Amministrazione inoltra sui fatti, previa inchiesta amministrativa, denuncia anche se incompleta, curando di riferire successivamente sugli sviluppi dell’azione penale .
Evento dannoso Fatto dannoso nesso causale Capo servizio ministro organi collegiali e di controllo ispettori Condotta colposa o dolosa Documento specifico Obbligo di denuncia Indicazione del fatto Comportamento dei dipendenti Contenuto Importo del danno