160 likes | 305 Views
La partnership con gli enti pubblici: buone prassi in Toscana . ROMA 20 gennaio 2011. L’ azione di lobbying regionale Affidamenti diretti dei servizi, clausole sociali e condizioni di esecuzione sociale .
E N D
La partnership con gli enti pubblici: buone prassi in Toscana ROMA 20 gennaio 2011
L’ azione di lobbying regionale • Affidamenti diretti dei servizi, clausole sociali e condizioni di esecuzione sociale. • Assiduo e pressante è stato l’impegno della Federazione toscana, in questi anni, per la messa in atto di azioni di sostegno e promozione, concrete e di lungo respiro, aldilà di interventi estemporanei e di enunciazioni di principio. • Costante è stato l’impegno sull’intero territorio regionale per: • promuovere gli affidamenti direttidei servizi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.381/1991; • inserire nei capitolati di appaltopubblicati ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 (nuovo Codice degli appalti): • le cosiddette clausole sociali[tra i principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici è previsto che il criterio di economicità è derogabile rispetto a criteri, previsti dal bando, ispirati ad esigenze (art. 2, comma 2): sociali, ambientali, di tutela della salute, dello sviluppo sostenibile]. • lecondizioni di esecuzione sociale(l’art. 5, comma 4, della Legge 381/1991 prevede la possibilità di una gara con l’obbligo di inserire persone svantaggiate per la forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della L.381/1991 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo).
La normativa regionale Nel caso la P.A. scelga di non avvalersi della facoltà di effettuare un affidamento diretto può indire gare riservate alle Cooperative sociali, ai sensi della Legge Regionale Toscana 24 novembre 1997 n. 87(recante “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli Enti Pubblici che operano nell’ambito regionale”). Il sistema della L.R.T. n. 87/97 mantiene una sua validità, pur necessitando, alla luce della Determinazione n. 2/2008 del 23 gennaio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante “Indicazioni operative sugli appalti riservati – art. 52 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m. e i.” di una revisione. La L.R. 87/97 definisce i criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi e le modalità per la valutazione delle offerte (art. 12).
La normativa regionale • LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997, N. 87 – “Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale”. La L.R. 87/97 reca: • all’art. 11(Contenuti delle convenzioni) – “(…) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha adottatoschemi di convenzione-tipo”. • all’art. 12(Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Modalità per la valutazione delle offerte) - ”Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha adottato una direttiva con la quale sono definiti gli standard di qualità dei servizi (…) ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di valutazione”.
La normativa regionale DELIBERAZIONE C.R.T. n. 335 del 10.11.1998 (BURT n. 49 del 9.12.1998, parte Seconda , SEZIONE I ) Il Consiglio Regionale con Delibera 335/98 ha approvato e adottato, in ossequio alla L.R.T. 87/97 (artt. 11 e 12), le direttive riferite al punteggio per le selezioni e gli schemi tipo di convenzione per i rapporti fra enti pubblici e cooperative sociali di tipo A e B (la Delibera è tuttora in vigore per quanto riguarda l'allegato “B” nella parte denominata “Cooperative di tipo B”).
La normativa regionale LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2000, N. 22 – Riordino delle norme per l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale. All’art. 130(Normativa applicabile) – comma 3, stabilisce che per quanto riguarda ”la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, nonché per la fornitura di beni e servizi, le Aziende sanitarie possono avvalersi delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 e della L.R.T. 87/97“ (e, conseguentemente, della Deliberazione C.R.T. 335/98).
Modalità di rapporto • tra cooperative sociali di tipo B • ed Enti pubblici locali • Affidamento diretto • Gara riservata (se rispondente ai criteri Det. 2/2008 dell’AVCP) • Inserimento nei capitolati di appalto di: • - clausole sociali • - condizioni di esecuzione sociale
Le modalità di affidamento da parte degli Enti pubblici locali a tutto il 2005 (dato medio regionale)
La situazione regionaleoggi e’ caratterizzata da un forte calo di “affidamenti diretti”dovuto a: • Ricorso sempre maggiore a strumenti che consentano il maggiore risparmiocavalcando la logica del massimo ribasso anche a scapito delle potenzialità di risparmio rappresentate dal valore sociale aggiunto dei percorsi di inserimento lavorativo. • Limitato riconoscimento del ruolo della cooperazione sociale di tipo B nel campo dell’integrazione umana attraverso il lavoro. • EE.PP.LL. impegnati in una quantomeno equivoca azione di “messa a pulito” delle procedure di “affidamento diretto”, come se queste fossero automaticamente foriere di scarsa trasparenza, collusioni e favoritismi con il rischio di “gettare - il classico - bambino con l’acqua sporca”. • Tendenza degli EE.PP.LL. a procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso centrali di acquisto di “area vasta”.
Azioni di sviluppo • Rilanciare il valore sociale e l’identità della cooperazione sociale di tipo B. • Attuare forti azioni di promozione sui territori per il recupero del ruolo di attori di politiche attive del lavoro e di welfare senza arrendersi all’idea che questo sia un portato ormai superato. • Rendere più attuale e cogente la capacità di competizione sul mercato pur preservando il primato della persona sull’organizzazione (Qualità, Dialogo con soggetti economici diversi, Innovazione). • Individuare procedure che consentano di superare “resistenze” e timori da parte degli EE.PP.LL. riguardo alla limitazione della libera concorrenza. • Individuare soluzioni che consentano alle cooperative di competere nelle procedure sopra soglia con il giusto riconoscimento del valore sociale aggiunto. • Accedere tramite nuove e più vaste collaborazioni con altre tipologie di imprese (a partire dalle cooperative di altri settori di CCI) a nuovi mercati dimostrandosi partner affidabili sia nella qualità del lavoro che nella mediazione tra la disabilità ed il lavoro.
Protocollo di intesa • tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV) • e Centrali Cooperative • del 18 marzo 2010 • Gli attori: • Regione Toscana • Aziende Sanitarie Locali • Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV) • Federsolidarietà - Confcooperative Toscana • Legacoopsociali Toscana • A.G.C.I. Toscana
Protocollo di intesa tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV) e Centrali Cooperative del 18 marzo 2010 Come è nato: Per quasi tutto il 2009 la Federazione è stata impegnata nel Progetto di ISFOL“PRO.P - Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo psichico” attuato, oltre che in Toscana, anche in Lazio, Piemonte, Puglia e Umbria. Realizzazione di: - Indagine sui centri diurni nell’ambito salute mentale del territorio. - Gruppo di lavoro su schema di convenzione tipo per inserimenti di casi psichiatrici. - Gruppo di lavoro sulle competenze della figura di tutor aziendale e pubblico. - Ricerca sull’inserimento lavorativo in coop B e associazioni di familiari e utenti. Coinvolgimento di Regione (tramite il Dipartimento diritto alla salute e politiche di solidarietà), Province, ASL, SdS Firenze, OO.SS. e Associazioni di Categoria. Convegno finale a Firenze il 19 gennaio 2010
Protocollo di intesa tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV) e Centrali Cooperative del 18 marzo 2010 All’interno del Gruppo di lavoro sulle competenze della figura di tutor è maturata l’idea di creare un Protocollo di Intesa per lo sviluppo di opportunità di inserimento lavorativo per persone svantaggiate con particolare riguardo a soggetti del disagio psichico grazie all’impegno degli Assessorati Regionali al Diritto alla Salute e alle Politiche Sociali cui corrisponde un’unica Direzione Generale. Sono stati presi ad esempio alcuni Atti e Protocolli d’Intesa siglati localmente quali quelli del Comune di Pistoia, Comune di Prato e Comune di Firenze, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa. Il Protocollo si è realizzato, poi, grazie all’impegno profuso dalla Regione e dalle Centrali Cooperative, con l’ausilio di EE.PP. e OO.SS.. Il “Protocollo di intesa tra la Regione Toscana (e il sistema delle Aziende Sanitarie Locali e gli ESTAV) e la Cooperazione Sociale di tipo B per promuovere i rapporti tra le Società della Salute e le AA.SS.LL. e la Cooperazione sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate" viene disposto con Delibera di G.R.T. n. 204 del 23.02.2010 e firmato il 18 marzo 2010 dall’Assessore alla Salute, Enrico Rossi, attuale Governatore della Regione.
Protocollo di intesa tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV) e Centrali Cooperative del 18 marzo 2010 Principali caratteristiche: - Validità di 5 anni, rinnovabile per altri cinque. - Riconoscimento del ruolo delle Centrali Cooperative più rappresentative. - Collegamento e asseveramento della legislazione in materia di cooperazione sociale e di inserimento lavorativo, dalla L.381/91 in poi. - Riconoscimento del ruolo della cooperazione sociale di tipo B quale soggetto “in grado di favorire uno sviluppo economico e sociale centrato sui valori dell’integrazione, dell’inclusione sociale e delle pari opportunità” e delle “convenzioni” come strumento finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate. - Valorizzazione dello strumento degli affidamenti diretti e delle clausole di esecuzione sociale. - Potenziamento della collaborazione tra i firmatari e condivisione di un modello di sviluppo economico e sociale che mette al centro le politiche attive del lavoro.
Protocollo di intesa tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV) e Centrali Cooperative del 18 marzo 2010 Per il funzionamento viene costituito un gruppo tecnicocomposto dai rappresentanti delle parti sottoscriventi con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche, promuovere vigilare e monitorare l’attività in atto nonché l’entità degli affidamenti annuali di beni e servizi e l’efficacia degli interventi programmati.
Protocollo di intesa tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV) e Centrali Cooperative del 18 marzo 2010 I contenuti: Le ASL e gli ESTAV concordano di promuovere per una quota dell’8%dell’importo delle forniture di beni e servizi, da acquisire esternamente, l’utilizzo dei seguenti strumenti: 1) Convenzioni di cui all’art.5, comma 1, della L.381/91 (importi sotto soglia); 2) Adozione di clausole sociali fra le condizioni di esecuzione nelle gare di appalto sopra soglia. Le Coop. sociali di tipo B garantiscono progetti individuali per ogni soggetto inserito, piena collaborazione con i Servizi invianti per il monitoraggio ed una particolare attenzione per i soggetti con disagio mentale.