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Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova. Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC di Finanza Ordinaria e Straordinaria
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Fondazione dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili di Padova Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore:Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC di Finanza Ordinaria e Straordinaria Presidente Commissione di Studio Procedure Concorsuali area specialistica Crisi di Impresa ODCEC Vicenza
Normativa di riferimento e novità introdotte La disciplina fiscale delle perdite è contenuta: • Negli art. 8 e 84 TUIR- relativamente a soggetti IRPEF; • Nell’art. 84 TUIR- relativamente a soggetti IRES
Normativa di riferimento e novità introdotte D.l. n. 98/2011 - convertito in legge n. 111/2011 Introduzione di alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES. Le novità principali all’art. 84 commi 1 e 2 del TUIR riguardano la disciplina della modalità di riporto a nuovo delle perdite rispettivamente: • di periodo; • dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.
Normativa di riferimento e novità introdotte L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 84 TUIR:
Normativa di riferimento e novità introdotte Le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere portate in diminuzione dei redditi nei periodi successivi: • fino a capienza dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta (con contestuale eliminazione della riportabilità delle perdite non oltre il 5° periodo d’imposta successivo) • entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per il 100% dell’ importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 esercizi dalla data di costituzione (solo se nuova attività produttiva).
Ambito soggettivo Il decreto legge interviene solo sull’art. 84 del e non sull’art. 8 del TUIR • Intervento solo nei confronti dei soggetti IRES • La modifica non coinvolge: • I soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria , ai quali si applica il vecchio regime stabilito all’art 8 del TUIR, il limite del riporto quinquennale. • In particolare: • Società in nome collettivo; • Società in accomandita semplice; • Imprenditori individuali; • Professionisti. • Enti non commerciali che esercitano attività d’impresa ( art. 73, lettera c, TUIR)
Ambito soggettivo Soggetti IRES coinvolti dalla modifica: • Società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; • Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; • Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Ambito soggettivo Finalità perseguite con la soppressione del limite quinquennale: Obiettivo congiunturale: sostenimento delle imprese nella crisi economica al fine di evitare la «prescrizione» di ingenti volumi di perdite pregresse Obiettivo di semplificazione e trasparenza: • evitare complessi esercizi di valutazione circa la recuperabilità delle perdite ai fini dell’iscrizione o del mantenimento nel bilancio di esercizio delle imposte anticipate; • Evitare il ricorso ad operazioni straordinarie al solo di fine di «refreshing» delle perdite prossime alla scadenza.
Perdite fiscali a regime In base alle modifiche apportate dalla Manovra correttiva, la perdita fiscale conseguita in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dei redditi nei periodi successivi: • senza limiti di tempo • in misura forfettaria pari all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta. Non è escluso l’utilizzo integrale delle perdite, avendo la manovra come finalità la «modulazione» dell’ammontare delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta.
Perdite fiscali a regime ……. Non sarà più possibile azzerare il reddito imponibile nonostante la presenza di perdite pregresse capienti. sarà sottoposto a tassazione nell’esercizio di realizzazione nel limite minimo del 20% La quota di perdite non compensate con il reddito del periodo successivo, può essere riportabile e dunque utilizzabile a scomputo degli esercizi successivi, nel rispetto del limite dell’80% .
Perdite maturate nei primi tre esercizi • Per perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione • Per le nuove attività produttive • Nessuna variazione: • Riportabili per un periodo ILLIMITATO • Compensabili per l’intero REDDITO IMPONIBILE realizzato negli esercizi successivi
Attività NEO-COSTITUITE RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE Art. 84,comma 2, TUIR... Il riporto in avanti senza limiti di tempo delle perdite formatesi nei primi tre periodi d’imposta è consentito nel rispetto di tali condizioni: • Perdite realizzate da società neo costituite. ESCLUSO il riporto illimitato di perdite risultanti da operazioni straordinarie come fusione o scissioni, il cui soggetto avente causa subentra a titolo successorio nella posizione del dante causa. I primi 3 periodi vanno computati dalla data di costituzione del dante causa. • Devono riferirsi ad una nuova attività produttiva ESCLUSO il riporto delle perdite di imprese neo-costituite che, per effetto di operazioni straordinarie (cessioni d’azienda, conferimenti, affitti d’azienda..) rilevano complessi aziendali già esistenti.
Attività NEO-COSTITUITE RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE (segue) In mancanza del requisito della novità dell’attività produttiva esercitata rispetto a quella in cui le perdite si riferiscono, anche in presenza di un soggetto neocostituito, il riporto delle perdite sarà soggetto alla nuova disciplina dei cui all’art. 84, comma 1,TUIR. • Riportabili senza limiti se: • Soggetto di nuova costituzione • Relative ad una nuova attività produttiva Perdite realizzate nei primi tre esercizi In mancanza delle due condizioni riporto nel limite dell’80%
Perdite non riportabili L’art. 84, comma 3, TUIR, stabilisce la non riportabilità delle perdite nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti due circostanze: • Trasferimento o acquisizione da parte di terzi, anche a titolo temporaneo, del controllo (maggioranza delle partecipazione aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria) sul soggetto che riporta le perdite; • Modifica dell’attività principale effettivamente esercitata dalla società nel periodo in cui le perdite sono state prodotte, che intervenga nel periodo di imposta in corso al momento del suddetto trasferimento o acquisizione o nei due precedenti o successivi.
Decorrenza La riforma del riporto delle perdite si applica, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, dal 2011. L’art. 23 del d.l. n. 98 del 2011, però, non contiene alcuna disposizione transitoria riguardo al riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime
Decorrenza La circ. Ag. Entrate n. 53/E del 6 dicembre 2011 afferma che la nuova disciplina – con riguardo sia all’eliminazione del vincolo temporale che all’introduzione del limite alla compensazione – si applica anche alle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del decreto legge, purché per essere non sia già decorso il termine di utilizzo. Le perdite interessate sono quelle risultanti da UNICO 2011: si tratta delle perdite degli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Decorrenza No limite 5 anni Nuova disciplina Dal 2006 Limite 80% reddito imponibile PERDITE FISCALI REALIZZATE Prima 2006 Vecchia disciplina Non più riportabili per decorso del limite di 5 anni
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa …La FUSIONE Rappresenta un’operazione di riorganizzazione e di aggregazione delle imprese societarie. DIRITTI della società risultante dall’operazione: • Portare in diminuzione dei propri redditi, prodotti successivamente alla data della fusione, le perdite fiscali maturate dalle società fuse o incorporate nei periodi d’imposta ante fusione RISPETTANDO il limite previsto dall’art. 84 del Tuir. Al fine di contrastare il fenomeno antielusivo, il legislatore ha condizionato la riportabilità delle perdite ante fusione alla presenza di determinate condizioni di vitalità economica in capo alle società cui le perdite stesse si riferiscono.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Fusione (segue) L’art. 172 , comma 7, del Tuir Scopo del test di vitalità economica: verificare che la società non sia depotenziata nel periodo precedente alla fusione. Le perdite che non superano il test non sono riportabili dalla società risultante dalla fusione
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Fusione (segue) • Ricavi e proventi dell’attività caratteristica: componenti positivi di reddito che hanno natura ricorrente e si contrappongono ai costi caratteristici: • i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce Al) del Conto economico; • i ricavi e proventi iscritti alla voce A5) del Conto economico, se riconducibili all'attività caratteristica; • i proventi da partecipazione e gli altri proventi finanziari di cui, rispettivamente, alle voci C15) e C16) del Conto economico, sempre che facenti parte dell'attività tipica. Spese del personale dipendente: • Salari e stipendi voce B9a) • Oneri sociali a carico dell’impresa B9b)
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Fusione (segue) Lasso temporale per la verifica della vitalità economica: Opinioni contrastanti • Amministrazione finanziaria: i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo d’imposta precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, ma deve continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata. Operativamente due sarebbero gli activity test: • Periodo di riferimento: esercizio antecedente a quello in cui la fusione è stata deliberata; • Periodo di riferimento: intervallo temporale compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data di attuazione della fusione. Il Fisco costituisce condizione per il riconoscimento della riportabilità delle perdite il superamento di entrambi i test di vitalità. Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, se, nella frazione di esercizio che precede la delibera di fusione, la società viene depotenziata, il riporto delle perdite non sarà comunque consentito, anche se il test di vitalità è pienamente superato con riferimento all'esercizio precedente.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Fusione (segue) Lasso temporale per la verifica della vitalità economica: Opinioni contrastanti - L’associazione Italiana Dottori Commercialisti: non trova riscontro con la disposizione dell’art. 172, comma7 del Tuir (una volta accertata la sussistenza dei requisiti minimi nell’esercizio precedente a quello della fusione , non è necessario effettuare il secondo test) e ritiene che prendere in condirezione la frazione d’esercizio che precede la fusione, potrebbe falsare il risultato del test dato che l’attività della società in quel periodo si contrae.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Fusione (segue) Superato il test di vitalità, sono riportabili le perdite della società risultate dalla fusione una volta verificato:
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa … La scissione Il riporto delle perdite nelle operazioni di scissione è disciplinato tramite un rinvio alle disposizioni dettate per la fusione. Problema: come ripartire le perdite maturate in capo alla scissa tra le società coinvolte nell’operazione. L’art. 173 del TUIR nulla dispone in merito; la dottrina ritiene che la ripartizione debba avvenire secondo il criterio generale di attribuzione delle cosiddette «posizioni fiscali soggettive» previste dal comma 4 dell’art. 173 del TUIR. A decorrere dalla data in cui la scissione ha effetto, le perdite fiscali pregresse della società scissa debbano essere attribuite alle società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite alle società beneficiarie o rimaste in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa …La Trasformazione L'art. 170 del Tuir, nel disciplinare gli aspetti fiscali della trasformazione societaria omogenea, nulla dice in merito alla sorte delle perdite fiscali relative al periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto della trasformazione nonché ai precedenti periodi d'imposta, nell'ipotesi in cui la società proceda al cambiamento della propria veste giuridica, trasformandosi da società di persone in società di capitali o viceversa.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Trasformazione(segue) Perdite fiscali nella trasformazione omogenea 1. Trasformazione progressiva: da società di persone a società di capitali 2. Trasformazione regressiva: da società di capitali a società di persone • Le perdite prodotte da una società di persone vengono automaticamente imputate per trasparenza ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili. Le perdite ante-trasformazione non possono essere utilizzate dalla società di capitali risultante dalla trasformazione per compensare redditi propri negli esercizi successivi all’operazione. • Le perdite pregresse sono riportabili in capo alla società di persone e no possono essere attribuite direttamente ai soci.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Trasformazione (segue) Perdite fiscali nella trasformazione eterogenea: • Trasformazione da società di capitali in ente non commerciale • Trasformazione da ente non commerciale in società di capitali • Le perdite pregresse sono riportabili in capo all’ente solo se vi è continuazione dell’attività commerciale • Possono essere riportate le perdite derivanti da n’attività d’impresa svolta dall’ente trasformato.
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa …Liquidazione d’impresa Trattamento diverso delle perdite fiscali in base: • Al regime fiscale del soggetto cui le perdite si riferiscono • Momento di formazione delle perdite Società di capitali: Perdite anteriori alla liquidazione: le perdite possono essere utilizzate nel corso della procedura , nei limiti temporali ordinari, o in sede di conguaglio finale, anche oltre il limite dei 5 anni. Perdite intermedie(realizzate durante la procedura di liquidazione): si applicano le regole ordinarie dell’art. 84 TUIR
Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa Liquidazione d’impresa (segue) Imprese individuali e società di persone: Perdite anteriori alla liquidazione: si applica la disciplina prevista dall’art. 8 del Tuir. Perdite Intermedie: non trovano riconoscimento fiscale. E’ rilevante soltanto l’eventuale perdita relativa all’intera procedura di liquidazione.
Le perdite fiscali nei regimi di trasparenza fiscale delle società di capitali Art. 115 e 116 del TUIR - Regole e limiti particolari disciplinano il trattamento delle perdite nell'ambito dei regimi opzionali di trasparenza fiscale delle società di capitali. Due regimi opzionali di trasparenza: «Grande trasparenza» di cui all'art. 115 del Tuir, applicabile alle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali; «Piccola trasparenza» di cui all'art. 116 del Tuir, riguardante le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, partecipate soltanto da persone fisiche, e con un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore. .. A cui seguono delle conseguenze precise sul trattamento delle perdite fiscali
Le perdite fiscali nei regimi di trasparenza fiscale delle società di capitali Utilizzo delle perdite fiscali nell'ambito della trasparenza delle società di capitali: • perdite della società partecipata anteriori all'opzione per la trasparenza: riduzione del reddito formatosi in capo alla società partecipata nel periodo di trasparenza. L’eccedenza non può essere trasferita ai soci partecipanti, ma conserva rilevanza in capo alla società «trasparente»; • perdite maturate in capo alla società partecipata in vigenza dell'opzione per la trasparenza: sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata. • Perdite fiscali del periodo di trasparenza che eccedono il limite del patrimonio netto: al pari delle perdite pregresse non possono essere mai trasferite ai soci partecipanti, ma restano in capo alla società «trasparente».
Le perdite fiscale nel regime del consolidato fiscale nazionale Modello adottato per la tassazione di gruppo: Un’unica base imponibile ----- unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidamento. I gruppi d’impresa possono beneficiare della compensazione fra redditi e perdite fiscali di gruppo. Confluire le perdite fiscali individuali nella sommatoria algebrica da cui deriva l’imponibile fiscale del gruppo provoca: • Vantaggi di natura fiscale: differimento temporale del carico fiscale provocato dalla possibilità di utilizzare anticipatamente le perdite delle società consolidate; • Vantaggi di natura economica: dovuto al risparmio di imposta nel caso in cui la perdita fiscale sia trasferita ad una società che non avrebbe potuto utilizzarle per assenza o incapienza di redditi imponibili propri.
Le perdite fiscale nel regime del consolidato fiscale nazionale
Società in perdita sistematica La recente manovra di Ferragosto (D.L. 13.8.2011, n. 138) stabilisce che sono considerate SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA: • Le società che, pur superando le soglie dei ricavi minimi, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi, diventando di comodo dall’esercizio ancora successivo al triennio; • Le novità scatta dal 2012 avendo come base il triennio 2009-2011; • Valgono le cause di esclusione previste dalla legge per le società non operative, nonché quelle previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 11.06.2012 e la possibilità di richiedere la disapplicazione mediante interpello.
Società in perdita sistematica Esempio: Società non operativa – primo caso 2010 2009 2011 2012 Perdita fiscale 5.000 Perdita fiscale 2.000 Perdita fiscale 1.000 Non operativa
Società in perdita sistematica Esempio: Società non operativa – secondo caso 2009 2010 2011 2012 Reddito inferiore al minimo Non operativa Perdita fiscale 5.000 Perdita fiscale 2.000
Società in perdita sistematica Situazioni particolari risolte dal C.M. 1/E/2013 • Risultato lordo positivo abbattuto da perdite di esercizi precedenti. Per determinare se il reddito sia superiore o meno al minimo delle società di comodo, si deve considerate l’importo prima o dopo il riporto delle perdite? L’agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento normativo al «risultato della dichiarazione» comporta la rilevanza a questi fini del reddito lordo, senza tenere conto delle compensazione con perdite pregresse. Esempio: Due esercizi di perdita fiscale Anno successivo reddito di 1.000 Compensazione con perdita per 800 Imponibile IRES 200. Per verificare se l’importo supera o meno il minimo, il dato rilevante è l’importo lordo (1000) e non quello netto (200)
Società in perdita sistematica • Impatto dell’eventuale adeguamento al minimo in dichiarazione, effettuato in un esercizio che si è chiuso in perdita fiscale. Società in perdita nel triennio 2009-2011 che, diventando di comodo nel 2012, si adegueranno al minimo nel prossimo modello Unico 2013. Per questo ulteriore test è sempre rilevante il risultato analiticamente conseguito e non l’imponibile derivante dall’adeguamento. Se, in base all’esempio precedente, anche il 2012 si chiude con una perdita fiscale in base alle risultanze del quadro RF, la società continua ad essere considerata di comodo per l’esercizio 2013 anche se, per il 2012, abbia dichiarato, dopo l’adeguamento, un imponibile coincidente con il minimo degli enti non operativi.
Utilizzo delle perdite pregresse per le società di comodo Le società di comodo, individuate dall’art.30, Legge n.724/1994 o dall’art. 2, commi 36-decies e ss.. D.L. n.138/2011, utilizzano le perdite maturate negli anni precedenti ai sensi dell’art. 84, comma 1, TUIR, mentre sono fiscalmente irrilevanti quelle maturate durante i periodi in cui la società è considerata non operativa. Tali disposizioni vanno applicate esclusivamente sulla parte di reddito che eccede quello minimo. Circolare 16 giugno 2012, n.25, ha specificato i limiti di utilizzo delle perdite da parte delle società di comodo: • Le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% del reddito imponibile; • Le perdite pregresse utilizzabili nel limite dell’80% possono essere computate in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.
Utilizzo delle perdite pregresse per le società di comodo Circolare 16 giugno 2012, n.25, ha specificato i limiti di utilizzo delle perdite da parte delle società di comodo: • Le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% del reddito imponibile; • Le perdite pregresse utilizzabili nel limite dell’80% possono essere computate in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.
Utilizzo delle perdite pregresse per le società di comodo Esempio: Perdite riportabile: € 1.000 Reddito complessivo: € 700 Reddito minimo: € 300 Perdite compensabili: € 700*80%= € 560 La perdita che trova compensazione: € 700-€ 300= € 400 La società dichiara: Reddito imponibile: € 300 Perdita riportabile: € 600 (€ 1.000- € 400)
Riporto delle perdite nei regimi di esenzione. «In caso di attività che fruiscono di regime parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi». PERFETTA CORRISPONDENZA tra IMPONIBILITA’ dell’UTILE e la DEDUCIBILITA’ DELLA PERDITA. Soggetti interessati e soggetti esclusi: Soggetti che fruiscono dell’esenzione: • Le imprese che armano navi iscritte nell’apposito registro internazionale (esenzione pari all’80%); • Le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari (esenzione pari all’56%)
Riporto delle perdite nei regimi di esenzione. Le società cooperative, non sono soggette alle limitazioni previste dall’art. 83 del TUIR, ma godono di regimi agevolati, quali l’esenzione: • Del reddito derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato d’esercizio per alcune cooperative agricole e della piccola pesca a mutualità prevalente; • Parametrata all’indeducibilità dell’IRAP per alcune cooperative sociali di produzione e lavoro. L’incidenza del beneficio fiscale varia in ciascun periodo d’imposta. Inapplicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite prevista per i soggettiIn regime di esenzione del reddito
Regime di esenzione modalità di calcolo In caso di regimi di esenzione del reddito: le perdite sono deducibili in misura pari alla quota di reddito che risulta imponibile; In caso di esenzione dell’utile: per i soggetti che fruiscono di tale regime la perdita è riportabile «per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti». Il nuovo regime del riporto delle perdite di cui all’art. 84 Tuir è applicabile anche alle società che godono di un regime di esenzione dell’utile. La limitazione del riporto delle perdite trova applicazione se: • Esistono utili di esercizi precedenti che non hanno concorso alla formazione del reddito; • Esiste una perdita riportabile negli esercizi successivi: la perdita da considerare è quella da considerare è solo quella di periodo e non anche quelle realizzate in periodi precedenti.
Indicazioni in Unico 2013 Anche il modello UNICO ha recepito le novità in materia di riporto delle perdite per i soggetti IRES. Il rigo RN4 è composto da tre colonne: COLONNA 3 vanno indicati: • L’importo delle perdite non compensate derivanti dal quadro RF: • Rigo RF59, colonna 1, nell’ipotesi di società che hanno applicato la disciplina delle società non operative; • RF73, colonna 1, se risulta compilata la sezione delle società delle società dilettantistiche. • L’ammontare delle perdite di precedenti periodi d’imposta L’importo della colonna 3 non può essere superiore al risultato positivo della seguente somma algebrica: • RN1, col.2-RN2+RN3
Indicazioni in Unico 2013 COLONNA 1 Con il D.L. n. 98/2011, a seguito delle modifiche all’art. 84, TUIR, è previsto: • Il riporto illimitato delle perdite negli esercizi successivi; • Il limite della compensazione all’80% del reddito d’esercizio. La società o l’ente commerciale che ha conseguito delle perdite – perdite fiscali e non perdite di bilancio – può computarle in diminuzione del reddito complessivo in misura non superiore al l’80% del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Va indicata, perciò, in tale colonna la perdita dei periodi d’imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata.
Indicazioni in Unico 2013 COLONNA 2 Nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, TUIR. Perdite maturate durante i primi tre periodi d’imposta
Indicazioni in Unico 2013 … se si compila solamente la colonna 1 del rigno RN4, non è mai possibile che non vi sia reddito imponibile in presenza di produzione di reddito SE INVECE … si compila anche o solo la colonna 2, è possibile che non vi sia reddito imponibile nonostante la produzione di reddito.
Caso pratico Costituzione società anno 2011 Anno d’imposta 2012 Reddito d’impresa: € 50.000 Perdite conseguite nell’anno 2011: € 75.000 Quadro RN Rigo RN4, colonna 1, andrà riportato l’importo di € 40.000 (50.000*80%); Rigo RN4, colonna 2, non va indicata alcuna cifra poiché la soc. non ha perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta; Rigo RN5, colonna 1, andrà indicato l’importo di € 35.000 (€ 75.000-40.000), ovvero l’importo della perdita non utilizzata in compensazione; Rigo RN6, colonna 2 e 4, andrà indicata la somma di € 10.000 quale reddito imponibile.