110 likes | 399 Views
IL CONTRATTO ESTIMATORIO (art. 1556-1558) di parisi valeria bellicano benedetta. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). Il contratto :.
E N D
IL CONTRATTO ESTIMATORIO(art. 1556-1558)diparisivaleriabellicano benedetta
Il contratto è l’accordodi due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321) Il contratto:
Con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo,salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Contratto estimatorio
L’obbligazione generata dal contratto estimatorio è di natura FACOLTATIVA o con facoltà alternativa,è prevista infatti una SOLA PRESTAZIONE OBBLIGATORIA(il pagamento del prezzo),ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione diversa. LA NATURA DELL’OBBLIGAZIONE (art.1285)
Mediare tra due interessi confliggenti: PRODUTTORE: cerca di non assumersi i costi ed il rischio della distribuzione. DISTRIBUTORE: (imprenditore indipendente) cerca di non assumersi il rischio dell’invenduto e gli oneri finanziari dell’acquisto per rivendere. La funzione del contratto estimatorio:
Il distributore può scegliere tra: Restituire la cosa. Pagarne il prezzo. Facoltà dell’accipiens
Il contratto estimatorio è: REALE: poiché si perfeziona nel momento in cui una parte consegna all’altra una o più cose mobili. ONEROSO: poiché la parte che riceve una o più cose mobili si obbliga a pagare il prezzo,salvo che restituisca le cose. A PRESTAZIONE CORRISPETTIVE: una parte consegna una o più cose,l’altra è obbligata a pagare il prezzo o a restituirle nel termine stabilito. Le caratteristiche del contratto estimatorio.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo,se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Impossibilità della restituzione (art. 1557)
ESEMPIO: Un fruttivendolo compra 100 mele dal contadino, durante il viaggio,per andare al mercato, gli cadono dalle cassette sul furgoncino 50 mele. Il fruttivendolo non può restituire le 50 mele,ma deve comunque pagarne il prezzo al contadino che gliele ha fornite.
- Colui che ha consegnato le cose restaproprietario, ma non può disporre di esse fino a quando non gli siano restituite. - Colui che le ha ricevutenon è ancora proprietario,ma dispone di esse. Disponibilità delle cose (art. 1558)
…ESEMPIO: Il contadino è PROPRIETARIO delle mele, ma non ha la disponibilità di esse. Il fruttivendoloNON è PROPRIETARIO, ma dispone delle mele, dunque può venderle.