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IL CONTRATTO: LA CAUSA. Elementi essenziali del contratto. 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti (c. 1326 ss.); 2) la causa (c. 12341 , 1343 ss., 14722 , 1876, 1895, 1904, 1939; nav. 514); 3) l'oggetto (c. 1346 ss.);
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Elementi essenziali del contratto • 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono: • 1) l'accordo delle parti (c. 1326 ss.); • 2) la causa (c. 12341 , 1343 ss., 14722 , 1876, 1895, 1904, 1939; nav. 514); • 3) l'oggetto (c. 1346 ss.); • 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (c. 1350 ss.).
Causa: definizione • FUNZIONE ECONOMICO – SOCIALE sottesa al contratto. • Es. contratto di compravendita: scambio della cosa verso il prezzo. • Si contrappone ai MOTIVI che, invece, sono gli scopi che hanno indotto il soggetto a contrarre.
Causa illecita • 1343. Causa illecita. — 1. La causa (c. 1325 n. 2) è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (c. 14182).
Cass., sez. II, 15-09-1999, n. 9840. • Ai fini dell’indagine sul contenuto del contratto sono irrilevanti i motivi perseguiti dal singolo contraente ancorché determinanti della volontà negoziale, ove non si siano esteriorizzati in una condizione o in una pattuizione contrattuale.
T. Monza, 27-10-1989. • È nullo il contratto con cui una donna consente, verso compenso, a ricevere il seme di un uomo e a portare a termine la gravidanza, rinunciando ai suoi diritti di madre (sulla base di tale principio, è stata respinta l’istanza di adempimento avanzata dalla coppia committente ed esclusa la possibilità di ripetere quanto pagato in anticipo a titolo di compenso per la maternità surrogata).
Cass., sez. III, 16-10-1995, n. 10805. • Il contratto di sale and lease back, nella sua struttura socialmente tipica, è un contratto mediante il quale un’impresa o un lavoratore autonomo, al fine di smobilizzare precedenti investimenti e di potenziare la produttività, vende un proprio bene di natura strumentale all’attività esercitata ad un imprenditore finanziario; quest’ultimo acquistandone la proprietà, lo concede contestualmente in leasing all’alienante, che corrisponde un canone per l’utilizzazione del bene e si riserva la facoltà, alla scadenza fissata, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto d’opzione per un prezzo predeterminato; in questa configurazione socialmente tipica il contratto di sale and lease back non integra violazione del divieto di patto commissorio ed è anzi meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.
CONTRATTO in FRODE alla LEGGE • 1344. Contratto in frode alla legge. — 1. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (c. 166-bis , 743, 14182).
CONTRATTI MISTI • Le parti concludono un contratto in cui si trovano elementi di più tipi contrattuali diversi. UN CONTRATTO, PIU’ CAUSE. Es. servizio di cassette di sicurezza • Disciplina applicabile: • Teoria dell’assorbimento nel tipo prevalente • Teoria della combinazione.
MOTIVI • 1345. Motivo illecito. — 1. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (c. 626 , 788, 14182).
Il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato o di una porzione di fabbricato non ancora compiutamente realizzato o (come nella specie) da ristrutturare, con previsione dell’obbligo del cedente - che sia anche imprenditore edile - di eseguire i lavori necessari al fine di completare il bene o di renderlo idoneo al godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della vendita di una cosa futura (verificandosi allora l’effetto traslativo nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), quanto quelli del negozio misto caratterizzato da elementi propri della vendita di cosa presente (con conseguente effetto traslativo immediato) e dell’appalto: e ciò a seconda che l’obbligo di completamento dei lavori assuma, nel sinallagma contrattuale, un rilievo centrale, ovvero soltanto accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà attuale; l’indagine sul reale contenuto delle volontà espresse nella convenzione negoziale de qua, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è riservata al giudice del merito ed è conseguentemente incensurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato apoditticamente il contratto in questione come vendita di cosa futura, escludendo quindi che in relazione ad esso fosse dovuta l’invim, senza porsi affatto il problema della sua possibile qualificazione come vendita di cosa esistente con impegno del venditore a completare i lavori di ristrutturazione).
CONTRATTI COLLEGATI • il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi • PIU’ CONTRATTI, UNA SOLA CAUSA • Ripercussioni degli eventi che colpiscono un contratto su quelli collegati
A. Perugia, 12-03-2003. • Nell’ipotesi di contratti collegati, stipulati con un unico atto o con più atti finalizzati al raggiungimento di un medesimo risultato complessivo, è applicabile il disposto dell’art. 1419, 1º comma c.c., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (nel caso di specie, in applicazione di detto principio, il giudice ha ritenuto che la nullità del patto commissorio non comportasse la nullità del contratto di prestito collegato, in precedenza concluso).
Cass., sez. III, 19-12-2003, n. 19556. • Il principio di autotutela sancito dall’art. 1460 c.c. (in forza del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte) deve ritenersi legittimamente applicabile anche nell’ipotesi di inadempimento di un diverso negozio, purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza - fatto palese dalla comune volontà delle parti - che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito
NEGOZIO INDIRETTO • Le parti utilizzano un determinato tipo di contratto per realizzare una funzione che è propria di un altro contratto.
Cass., sez. II, 10-02-1997, n. 1214. • Il negotium mixtum cum donatione, riconducibile alla figura del negozio indiretto, deve rivestire la forma propria dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (nella specie, compravendita immobiliare per prezzo irrisorio rispetto al valore del bene, conclusa con scrittura privata autenticata).