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Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa. Attività di formazione: L’educazione Inclusiva : aspetti normativi, organizzativi, didattici I.I.S.”R. Casimiri” Gualdo Tadino -Pg. Antonella Paracini. IL QUADRO NORMATIVO. Antonella Paracini. Cronologia/tipologia delle norme.
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Imparare, Comunicare, Agirein unaRete Educativa Attività di formazione: L’educazione Inclusiva: aspetti normativi, organizzativi, didattici I.I.S.”R. Casimiri” Gualdo Tadino -Pg Antonella Paracini
IL QUADRO NORMATIVO Antonella Paracini
Cronologia/tipologia delle norme • Costituzione Italiana:art. 3, art. 34 • Leggi dello Stato: L. 118/1971, L. 104/1992, L. 68/1999, L 328/2000 • Leggi della Scuola: L. 517/77, L. 15/03/97 n° 59 (Autonomia Scolastica), L. 440/97 • Regolamenti, Decreti, Circolari: DPR24/02/94 DPR 275/ 99, DPCM 28/02/2006 n° 185 • Leggi Enti Locali • CCCNL professionali Antonella Paracini
COSTITUZIONE ITALIANA Gli articoli 3 e 34 nella nostra Carta Costituzionale affermano i seguenti principi: • l’uguaglianza di tutti i cittadini, prescindendo dalle loro condizioni personali e sociali; • il diritto all’istruzione anche agli invalidi; Antonella Paracini
FINO AGLI ANNI 60 i giovani in situazione di handicap erano ospiti di istituti privati o erano relegati nell’ambito familiare. • TRA IL 60 E IL 70 vengono attivate le prime esperienze scolastiche dei giovani in difficoltà nelle classi comuni. Antonella Paracini
1968 – In Italia la contestazione riguardò la mancata attuazione dell’art. 3 della Costituzione: i contestatori sostenevano che il principio di uguaglianza non era stato realizzato, come ad esempio per alcune categorie di cittadini, costretti a vivere in luoghi separati, come avveniva nelle scuole speciali o in particolari istituti residenziali. Antonella Paracini
Dopo il 68 è stata superata la contrapposizione tra DIVERSITA’ e NORMALITA’ • E’ prevalsa la logica dell’integrazione su quella dell’emarginazione Antonella Paracini
LEGGE N°118 / 30 Marzo 1971 Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili Fino agli anni 70 esistevano Scuole Speciali suddivise per tipologia di disabilità e frequentate solo da alunni con specifiche minorazioni: c’erano scuole speciali per ciechi, per sordi e per invalidi civili (questa categoria comprendeva sia i disabili psichici che fisici). Antonella Paracini
La Legge 118 stabilì che anche coloro che avessero minorazioni fisiche non gravi, potevano frequentare le classi comuni delle scuole pubbliche.Restavano esclusi gli alunni con gravi deficit fisici, intellettivi, i ciechi ed i sordi. Antonella Paracini
LEGGE N°517 / 4 agosto 1977Norme per la modifica dell’Ordinamento scolastico Consentiva la frequenza nelle scuole comuni anche ai “portatori di handicap”, fino al termine della scuola dell’obbligo. Il processo di inserimento era garantito dall’attuazione, per la prima volta, di una programmazione didattica. La scuola era chiamata in causa, in questo progetto, insieme ai doveri amministrativi delle autorità pubbliche, che si occupavano dei Servizi Scolastici (Unità Sanitarie Locali e Enti Locali). La stessa legge, all’art. 7, ultimo comma, abolisce le classi differenziali. Antonella Paracini
Sentenza della Corte Costituzionale N° 215 / 1987 Ribadisce il principio costituzionale dell’Art. 34 in cui si riconosce il diritto alla frequenza scolastica per tutti; con questa sentenza si aprono, ai disabili, le porte delle scuole secondarie superiori. Dettava inoltre una serie di principi che rinforzavano il movimento culturale in favore dell’integrazione scolastica. Antonella Paracini
LEGGE N° 104 / 5 FEBBRAIO 1992 Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Di tale legge, approvata all’unanimità dal Parlamento, sette articoli sono dedicati alla scuola e quindi all’integrazione (dal 12 al 17 e l’art. 43). Antonella Paracini
In questa legge: • sono fissati i principi e le modalità con cui si svolge il percorso di integrazione; • prevede il diritto di assegnazione di un docente specializzato per il sostegno didattico all’alunno disabile; • obbliga gli Enti Locali a fornire le scuole di “assistenti per l’autonomia e la comunicazione”; • istituisce i Gruppi di Lavoro a vari livelli (GLHO scolastici e GLIP interistituzionali provinciali) Antonella Paracini
Dal 1992 al 1998 sono emanate numerosi atti amministrativi, soprattutto dal Ministero dell’Istruzione che chiarirono meglio i diritti degli alunni disabili, rispetto a modalità di iscrizione, formazione delle classi, nomine di docenti specializzati, valutazione del profitto (esami e titoli di studio….) Antonella Paracini
DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitari locali in materia di alunni portatori di handicap” • Art. 2: Individuazione dell’alunno come persona handicappata Antonella Paracini
Legge 440 del 18/12/1997 Antonella Paracini Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. “destinato alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica…..”, comprese tutte le iniziative per la realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi da destinare agli “alunni handicapati”. Antonella Paracini
D.P.R. 275/99 regolamento in materia di autonomia scolastica La nuova organizzazione che ogni scuola può darsi rispetto alla flessibilità delle classi, dei tempi ed anche parzialmente dei contenuti didattici, permette una maggiore possibilità di azione nei confronti del diritto allo studio degli alunni disabili Antonella Paracini
AUTONOMIA didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo • Piano dell’Offerta Formativa • Autonomia didattica • Autonomia organizzativa Antonella Paracini
Legge n. 68 - 12 marzo 1999“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” Art. 1. “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.” Antonella Paracini
LEGGE N°328 / 8 novembre 2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali Anche questa norma ha rafforzato i diritti delle persone con disabilità: all’Art.1 si afferma che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli orgasnismi… (omissis)… con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.” Antonella Paracini
L’art. 3, prevede che l’integrazione delle politiche di assistenza sociale, si realizzi non solo con quelle sanitarie, ma anche con le politiche dell’istruzione, della formazione, dell’avviamento e del reinserimento nel mondo del lavoro. Antonella Paracini
L’articolo 14 prevede che i Comuni debbano garantire la realizzazione del progetto di vita globale di tali persone, ivi compreso il percorso scolastico. Tale progetto si realizza nei cosiddetti “piani di Zona” che rafforzano e mettono in atto il coordinamento dei Servizi Territoriali a sostegno anche dell’integrazione scolastica. Alle scuole spetta, interconnessa con le azioni educative e didattiche, anche la cosiddetta “assistenza di base”. Antonella Paracini
DPCM 28 febbraio 2006 n° 185 Ha dettato le nuove disposizioni su: “modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap” Ai sensi art 35, Legge 27/12/2002 (finanziaria 2003)
Art 2, comma 1: chi procede all’accertamento?Le Aziende sanitarie, che dispongono “accertamenti collegiali” Antonella Paracini
su richiesta di chi? DEI GENITORI La titolarità esclusiva della famiglia nella richiesta alla ASL di accertamento collegiale impedisce alla scuola di procedere autonomamente Antonella Paracini
I tempi della visita (Art.2, comma 2): • A seguito della richiesta della famiglia le Asl hanno tempi precisi entro quali procedere: • “in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico” • “E comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta” Antonella Paracini
Il verbale della visita (Art.2, comma 3): deve essere sottoscritto dai componenti Collegio tecnico dell’Asl e deve contenere: • L’indicazione della patologia (stabilizzata o progressiva), • La specificazione dell’eventuale carattere di gravità, • L’eventuale termine di rivedibilità Antonella Paracini
La Diagnosi Funzionale(Art. 3, comma 3) E’ redatta da “l’unità multidisciplinare”, così composta: • medico specialista della patologia segnalata, • specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, • operatori sociali in servizio all’Asl
I DESTINATARI del verbale di accertamento e della Diagnosi Funzionale (Art.2, comma 3) sono i genitori dell’alunno e, da questi, la documentazione viene trasmessa alla scuola.
Significati del DPCM n° 185 • Rispecchia l’intenzione di “ridurre” il più possibile l’attribuzione di posti di sostegno (atto conseguente alla “individuazione” dell’handicap) riservandoli agli “alunni in situazione di handicap”, con esclusione, quindi, di tutti i casi con difficoltà di apprendimento non riconducibili a cause sanitarie
Inoltre: la titolarità esclusiva della famiglia nella richiesta all’asl di accertamento collegiale, impedisce alla scuola di agire autonomamente. presuppone una visione ottimistica del rapporto scuola/famiglia che non sempre trova riscontro nella realtà dei fatti.
IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Alla Diagnosi Funzionale fa seguito la stesura del “profilo dinamico funzionale” così come previsto dall’Art. 12, Legge 104/92, cui rinvia l’Art, 3 comma 1 del DPCM.
Chi elabora il PDF “Congiuntamente con i genitori della persona handicappata”, sono chiamati a collaborare nella stesura: • gli operatori Asl, • Il personale specializzato della scuola, • l’insegnante operatore psico-pedagogico
Osservazioni L’onere relativo della redazione del PDF ai fini della formulazione del PEI, ricade su: • gli operatori sanitari e, per la scuola, • coinvolge ESCLUSIVAMENTE i docenti specializzati
E’ da escludere, in ogni caso la convocazione da parte dell’Asl dei docenti per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale: i docenti non sono non sono dipendenti Asl e quindi non possono essere convocati da un Dirigente diverso dal proprio
IL PEI indica la necessità di sostegno (Art 3, comma 2 DPCM n° 185) “2. I soggetti (omissis…) in sede di piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno”
I soggetti cui spetta tale onere sono: • Operatori individuati dalla USL e/o USSL • Personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola • Insegnante psico-pedagogico • In collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parenterale dell’alunno
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: sono INTERESSATI “personale insegnante specializzato della scuola” (art. 12, comma 5, L 104/02) ELEBORAZIONE DEL PEI: sono INTERESSATI “personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola” (art.5, comma 2, DPR 24/02/94) Gli impegni dei docenti
VERIFICA DEL PEI • Ai sensi dell’Art. 12, commna 5, della Legge 104/92: in questa operazione torna ad essere coinvolto esclusivamente il personale specializzato della scuola
COLLEGIO DOCENTI • è titolare dell’attività di programmazione • assicura “comunque la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno” nell’organizzazione del lavoro si può prevedere che i docenti specializzati costituiscano una specifica commissione per l’elaborazione deI PDF degli alunni in situazione di handicap
OBBLIGHI CONTRATTUALI Si ravvisa la necessità di inserire nel Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio Docenti, tutte le ore destinate a questi scopi Antonella Paracini
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO • Tale generica definizione comprende molteplici patologie specifiche, che bloccano o rallentano l’apprendimento scolastico e, a volte, neuropsicologico dei giovani studenti. • Spesso tali difficoltà non vengono riconosciute o sono giustificate con ipotesi di svogliatezza, di disinteresse o oppositività.
Si definiscono così tutto l’insieme di sintomi e di patologie che determinano un BLOCCO, o un RALLENTAMENTO, più o meno importante delle capacità neuropsicologiche e scolastiche
Le difficoltà di apprendimento rappresentano: un disturbo dello sviluppo che può compromettere tutto l’apprendimento scolastico e la maturazione della personalità. E’ importante distinguere tra disturbi specifici e disturbi generici
DISTURBI SPECIFICI le difficoltà mostrate riguardano un’area isolata e circoscritta, in una situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali. Dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, discalculia Disturbi del linguaggio Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività Disagio affettivo- relazionale-familiare Disturbi d’ansia
DSAdisturbo specifico di apprendimento • Deficit funzionale di natura neurobiologica • Si manifesta in persone con normale Q.I. • Non dipende da problemi psicologici • Non dipende da pigrizia, svogliatezza, scarso interesse • E’ presente fin dalla nascita ma si evidenzia all’inizio dell’apprendimento della letto-scrittura • E’ modificabile nel tempo, ma non si risolve
Le conseguenze di questi disturbi si riflettono: • Sugli apprendimenti • Sullo sviluppo psicologico Frequentemente questi disturbi comportano difficoltà di tipo emotivo e sono associate ad altri disturbi specifici di sviluppo o a turbe della condotta
IN ITALIA: anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici attualmente non godono di nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei
Lettere e Circolari Ministerialisu iniziative relative alla dislessia • Prot. n° 4099/A/4a del 05.10.2004 • Prot. n° 26/A/4a del 05.01.2005 • Prot. n° 1787 del 01.03.2005 • Prot. n° 5943/P/C27 • Prot. n° O. M. n° 22 del 20. 02.2006
Anno 2007 • C.M. n° 28 del 15 marzo, prot. n. 2613, relativa esami conclusivi terza media e primo ciclo • O.M. n° 26 del 15 marzo: Esame di Stato a.s. 2006/07 • CC.MM. N° 4600 e n° 4674 del 10 maggio