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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI. I.I.S. “E. MONTALE” TRADATE - VA. L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi.
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI I.I.S. “E. MONTALE” TRADATE - VA L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successividecreti applicativi.
PER ACCOGLIERE... ... PER SENTIRSI ACCOLTI
FINALITA’ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni diversamente abili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.
Eancora... Il Protocollo di Accoglienza rivolto agli alunni diversamente abili si propone di: • definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola • facilitare l’ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente • favorire un clima di accoglienza • promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione). Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: • amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) • comunicativo e relazionale (prima conoscenza) • educativo – didattico ( assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe) • sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del” progetto di vita”)
FASI PRINCIPALI CONTATTI CON LA SCUOLA MEDIA ORIENTAMENTO IN INGRESSO PERCORSI INTEGRATI TRA ORDINI DI SCUOLE PRE-CONOSCENZA E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI INSERIMENTO OSSERVAZIONE E CONOSCENZA VERIFICA E VALUTAZIONE RAPPORTI CON FIGURE ED ENTI TERRITORIALI DI COMPETENZA
PRIMA FASE: INSERIMENTO DELL’ALUNNO DISABILE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
PERSONE COINVOLTE Gruppo GLHI, docenti e operatori socio.educ.assist. scuola media, genitori Docenti di sostegno e curricolari sc. Sec. II grado, docenti sostegno e operatori sc. Sec. I grado Insegnanti del consiglio di classe, operatori, neuropsichiatria/psicologo, genitori Docente sostegno, curricolari e operatore socio educativo assistenziale Docenti di sostegno e curricolari della classe
SECONDA FASE: L’ITER BUROCRATICO DOPO L'ISCRIZIONE 1. Individuazione del Consiglio di Classe: il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74) 2. Formulazione di un progetto: il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99) 3. Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98) 4. Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di disabilità non possono superare il numero di 25 alunni. 5. Assistente per l'autonomia e la comunicazione: se la gravità dell'handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all'Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92)
pone attenzione al potenziale dell’alunno e non solo alla sua disabilità; • adatta, quando è possibile gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di • materia alla situazione particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un • programma differenziato, non riconducibili agli obiettivi minimi; • prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’integrazione per • attivare strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l’intervento dei docenti specializzati; • è coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione;
LA DOCUMENTAZIONE La Diagnosi Clinica è redatta dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della patologia. E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi che non si siano verificati cambiamenti. La Diagnosi Funzionale (redatta dall’ASL) deve contenere: 1. dati anamnestici, clinico-medici (D.C) familiare e sociale; 2. il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; 3. livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe; 4. gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l’alunno (rif. Art. 3 legge 24.02.1994). Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. - Viene redatto con cadenza biennale (Legge 24.02.1994 art. 4 “ In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore. Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è redatto all'inizio (entro fine ottobre) di ogni anno scolastico dal c.d. GLH operativo (consiglio di classe + ASL + genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica. Deve contenere: la descrizione di tutti gli interventi predisposti per l’alunno H e naturalmente obiettivi (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale), contenuti, metodologie, strumenti e criteri di valutazione (non differenziata o differenziata). Di tale piano deve essere data copia alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale il piano si intende accettato.
N.B. Si fapresente che la valutazione, così come precisato nelle Linee Guida (4 agosto 2009) del Miur, sarà considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.
Infine è importante che la famiglia sia coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno pertanto: in primis il referente del GLHI, poi il docente di sostegno e il coordinatore di classe convocano periodicamente la famiglia e stabiliscono con essa un vero patto educativo.
A cura della referente del GLHI, Gabriella Colucci, e del Dirigente Scolastico, Calogero Montagno.