310 likes | 462 Views
Rappresentanza in assemblea. Va conferita per iscritto , solo per singole assemblee No deleghe in bianco Limiti quantitativi alla rappresentanza. Nelle quotate : sollecitazione intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle azioni ordinarie - adesione con delega
E N D
Rappresentanza in assemblea • Va conferita per iscritto, solo per singole assemblee • No deleghe in bianco • Limiti quantitativi alla rappresentanza. Nelle quotate: • sollecitazione intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle azioni ordinarie - adesione con delega • associazioni di azionisti almeno 50 persone con - 0,1% di azioni ciascuna - rappresentanza - voto anche divergente
Amministratori • Competenza esclusiva sugli atti di gestione della società • Competenti anche sulle materie delegate dall’assemblea • Amm. Unico o Consiglio di amministrazione • Amministrazione disgiuntiva, salve diverse regole nel contratto sociale • Compenso determinato dall’assemblea • Rapporto di parasubordinazione
Responsabilità verso la società • Gli amministratori rispondono dei danni causati alla società per aver agito senza la diligenza del mandatario • E’possibile fare annotare il proprio dissenso per essere esenti da colpa • L’azione di responsabilità può essere esercitata solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria • Può essere deliberato il suo esercizio anche se non è all’o.d.g. • Decide il Tribunale • Se c’è transazione, occorre l’approvazione dell’assemblea
Revoca • Gli amministratori di una s.p.a. sono sempre revocabili dall’assemblea • Rapporto fiduciario fra amministratori e la maggioranza che li ha nominati • Se non c’è giusta causa (inadempienza ai doveri di buona amministrazione, indipendentemente dall’esistenza di un danno in capo alla società) l’amministratore revocato va risarcito • Esempi: violazione divieto di concorrenza, voto in conflitto di interessi • Risarcimento = mancato compenso • Se l’azione di responsabilità è approvata da 1/5 del capitale sociale, gli amministratori sono revocati di diritto
Comitato esecutivo • Possono essere delegate funzioni o materie ad alcuni membri del CdA (consiglieri delegati) • Gli altri amministratori rispondono in via solidale, per colpa • C’è colpa se non si è vigilato con sufficiente diligenza sull’operato dei consiglieri delegati • Possibilità di far annotare il dissenso
Responsabilità verso i creditori sociali • Solo per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del capitale • L’azione può essere esercitata solo se il patrimonio sociale è insufficiente • Si prescrive in 5 anni (come l’azione sociale di responsabilità) con decorrenza dal giorno in cui i creditori hanno avuto conoscenza dell’illecito
Responsabilità verso i terzi • Occorre che gli amministratori abbiano commesso un illecito nel compimento delle loro funzioni • Occorre un danno diretto al patrimonio del terzo • Onere della prova a carico del terzo In generale: • Posizione analoga: direttori generali • Il problema degli amministratori di fatto
Cessazione • Rinuncia comunicata per iscritto al CdA e al Presidente del Collegio Sindacale Effetti dalla rinuncia: • Immediato, se resta in carica la maggioranza degli amministratori • Dal momento in cui la maggioranza è ricostituita, in caso contrario • Iscrizione nel registro delle imprese, entro 15 giorni
Sostituzione • Se viene meno la minoranza degli amministratori, gli altri nominano quelli mancanti per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi restano in carica fino alla prossima assemblea • Se viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri devono convocare l’assemblea per la sostituzione. I nuovi amministratori scadono con i vecchi • Se non ci sono più amministratori, l’assemblea è convocata senza indugio dal Collegio sindacale
Poteri di rappresentanza • Gli amministratori che ne sono dotati possono compiere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale • Le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate nel registro delle imprese, salva la prova che i terzi hanno agito intenzionalmente a danno della società • L’estraneità degli atti degli amministratori all’oggetto sociale (atti ultra vires) non è opponibile ai terzi di buona fede
Denunzia al Collegio sindacale • Può essere fatta anche dal singolo socio • In questo caso: obbligo di tenerne conto nella relazione all’assemblea • Se è fatta da 1/20 capitale sociale (1/50 nelle quotate) il Collegio deve indagare senza ritardo e presentare conclusioni e proposte all’assemblea • Se la denuncia appare fondata, l’assemblea va convocata immediatamente
Denunzia al Tribunale (2409) • Può essere fatta da soci che hanno 1/10 capitale sociale (1/20 nelle quotate) o dal p.m. • Oggetto: gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte di amministratori o sindaci • Nelle quotate può essere fatta anche dal Collegio sindacale e dalla CONSOB • Il Tribunale può disporre provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea. • Gli amministratori e i sindaci possono essere revocati, con nomina di un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata • L’amministratore giudiziario può esercitare l’azione di responsabilità
Recesso (2437) Spetta ai soci assenti o dissenzienti nelle delibere di • modifica dell’oggetto sociale • modifica del tipo sociale • trasferimento della sede all’estero, ecc. Hanno diritto al rimborso delle azioni • in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio • al prezzo medio dell’ultimo semestre, se il titolo è quotato Il recesso va comunicato: • entro 3 gg., dagli intervenuti in assemblea • entro 15 gg. dall’iscrizione della delibera, dagli assenti Il recesso non può essere escluso o limitato
Aumento di capitale • Occorre che le azioni siano interamente liberate • Va versato il 25% all’atto della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione • Se c’è sovrapprezzo, va interamente versato • Ai titolari di azioni ordinarie e di obbligazioni convertibili spetta un diritto di opzione in proporzione ai titoli posseduti • Chi esercita il diritto di opzione ha prelazione sui titoli inoptati. • Se la società è quotata, i diritti di opzione non esercitati vanno offerti in borsa per almeno 5 gg. • Il diritto di opzione non spetta per le azioni che, in base alla delibera, sono liberate con conferimenti in natura. Occorre la relazione di stima
Limitazione e esclusione del diritto di opzione • E’ possibile solo se l’interesse della società lo esige • Occorre l’approvazione di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale • Relazione degli amministratori con indicazione dei motivi • Approvazione del Collegio sindacale • Il prezzo di emissione va determinato in base al patrimonio netto, tenendo conto dell’andamento del titolo nell’ultimo semestre se la società è quotata
Continua... • Se lo ha deliberato l’assemblea con le maggioranze della straordinaria, vi può essere esclusione del diritto di opzione ove siano offerte ai dipendenti della società • Si considera che non vi sia limitazione o esclusione se, in base alla delibera, le azioni sono sottoscritte da banche o intermediari finanziari per poi offrirle ai soci • In questo caso le azioni emesse non hanno diritto di voto fino al momento dell’esercizio del diritto di opzione
Aumento di capitale gratuito • Si può fare solo con imputazione a capitale di riserve disponibili e di fondi speciali iscritti in bilancio • Le nuove azioni vanno assegnate gratuitamente in proporzione a quelle possedute • Oppure può essere aumentato il valore nominale dei titoli in circolazione • La facoltà di aumentare una o più volte il capitale (anche a pagamento), fino ad un ammontare determinato, può essere delegata dall’assemblea, per non più di 5 anni, agli amministratori • Il verbale della delibera del CdA va redatto dal notaio. L’attestazione dell’esecuzione della delibera va iscritta nel Registro delle imprese
Riduzione del capitale per esuberanza • L’esuberanza si valuta rispetto al conseguimentodell’oggetto sociale • Si attua liberando i soci dall’obbligo di versamento dei decimi mancanti o con rimborso di capitale ai soci, senza scendere al di sotto del minimo legale (2327) e tenendo conto delle norme in tema di obbligazioni (2412) • L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare ragioni e modalità della riduzione • Le azioni proprie devono essere <10% del capitale • Entro 3 mesi i creditori possono fare opposizione al Tribunale, che può anche ordinare una garanzia
Riduzione del capitale per perdite • Se riducono il capitale di oltre 1/3, gli amministra-tori devono convocare senza indugio l’assemblea • Relazione amministratori + osservazioni del Collegio sindacale depositate per 8 gg. • Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto del terzo, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in base alle perdite accertate o comunque da bilancio • Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale la riduzione del capitale va deliberata subito, con contemporaneo aumento oltre il minimo legale • Altrimenti, scioglimento o trasformazione
Dividendi • Deliberati dall’assemblea che approva il bilancio, dedotta la riserva legale (5%) e quelle statutarie • Gli utili devono essere realmente conseguiti e risultanti da bilancio approvato • Non sono distribuibili se ci sono perdite di capitale, finché questo non sia reintegrato o ridotto • I dividendi erogati in violazione di queste norme non possono essere richiesti se percepiti in buona fede • Acconti sui dividendi possono essere distribuiti da società con revisione contabile obbligatoria, se previsto dallo statuto e se deliberato dagli amministr. • Non è possibile la distribuzione se risultano perdite • Ammontare non superiore alla minor somma fra utili conseguiti nell’esercizio precedente (meno riserve) e riserve disponibili
Scioglimento • 1) Decorso del termine indicato nell’atto costitutivo non prorogato dall’assemblea straordinaria • 2) Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità definitiva di conseguirlo • 3) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea accertata dal Presidente del Tribunale • 4) Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale • 5) Azioni a voto limitato > 50% del capitale senza che il rapporto sia ristabilito • 6) Declaratoria giudiziale di nullità ex art. 2332 • 7) Delibera di scioglimento anticipato • 8) Fallimento o liquidazione coatta amministrativa • 9) Eventuali altri casi stabiliti dallo statuto
Effetti dello scioglimento • Opera di diritto, ponendo la società in liquidazione dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento • Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori, dovendo convocare a tal fine l’assemblea straordinaria • Sono responsabili dell’integrità del patrimonio sociale fino al passaggio di consegne • Non possono intraprendere nuove operazioni di natura non liquidatoria. Se lo fanno, ne sono illimitatamente e solidalmente responsabili
Liquidatori • Nominati dall’assemblea straordinaria o, se non si raggiungono le maggioranze, dal Presidente del Tribunale, che li nomina direttamente nel caso di scioglimento per nullità della società • Revocabili dall’assemblea e, per giusta causa, dal Tribunale • Gli obblighi sono quelli dei liquidatori di s.n.c. • Non possono ripartire somme fra i soci fino a quando non siano stati pagati i creditori o accantonate le somme per pagarli • Se non ci sono soldi, devono chiedere ai soci il versamento dei decimi mancanti • Devono redigere il bilancio finale di liquidazione, con il piano di riparto fra i soci • Approvazione tacita se nessun socio ha fatto reclamo al Tribunale entro 3 mesi
Estinzione della società Se residuano creditori insoddisfatti dopo il riparto finale, possono rivolgersi alla società, in persona dei liquidatori, se non c’è stata la cancellazione dal registro delle imprese. Se questa è avvenuta, possono agire: • nei confronti di ciascuno dei soci, nei limiti delle somme percepite in fase di riparto • nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa Secondo la giurisprudenza, anche se c’è stata la cancellazione dal registro la società non cessa di esistere fino a quando non sia stato soddisfatto l’ultimo creditore
Fusione Si può realizzare in due modi: • le società A e B scompaiono e in loro luogo sorge la società C (fusione in senso stretto) • la società B scompare e viene assorbita dalla società A (fusione per incorporazione) Può avvenire fra società dello stesso tipo (omogenea) o di tipo diverso (eterogenea) • la fusione eterogenea deve rispettare anche le norme in tema di trasformazione. Inoltre, ai soci assenti e dissenzienti spetta il diritto di recesso Il procedimento di fusione si articola in due fasi: • delibera di fusione • atto di fusione
Delibera di fusione Adottata dall’assemblea straordinaria di ciascuna delle società partecipanti • Progetto di fusione, predisposto dagli amministratori, contenente il rapporto di cambio, determinato in base al rapporto fra il valore dei patrimoni delle società • Va inoltre redatta una situazione patrimoniale di ciascuna società al momento della fusione (c.d. “bilancio di fusione”) • La fusione può essere attuata solo dopo 3 mesi dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese • Entro quel termine i creditori possono fare opposizione, che sospende l’esecuzione della delibera, salvo che il Tribunale decida altrimenti
Atto di fusione Stipulato per atto pubblico dai legali rappresentanti delle società interessate • va iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione • dopo l’atto di fusione, le decisioni del Tribunale di invalidità delle delibere di fusione non determinano l’invalidità della delibera, ma solo un obbligo di risarcimento del danno • la società risultante dalla fusione subentra in tutti gli obblighi e diritti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione • si ha facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni convertibili
Scissione • Progetto di scissione, predisposto dagli amministratori, con descrizione degli elementi dell’attivo da imputare a ciascuna società risultante dalla scissione • Se la destinazione di un elemento non è desumibile dal progetto, esso viene ripartito fra le società in proporzione alle quote di patrimonio netto trasferite a ciascuna di esse secondo il rapporto di cambio • Degli elementi del passivo non imputati ad una società rispondono in solido tutte le società • La scissione ha effetto dall’ultima iscrizione • Nei rapporti interni, ogni società è responsabile dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio a lei imputato
O.p.a. volontaria • Preventiva comunicazionealla CONSOB con tutte le informazioni necessarie per formarsi un fondato giudizio dell’offerta • La CONSOB può sospenderla o farla decadere. Inoltre, regolamenta il contenuto del documento da pubblicare e le modalità di pubblicazione, il modo in cui dare trasparenza alle informazioni, le offerte in aumento e quelle concorrenti senza limitare il numero dei rilanci Passivity rule • Contromisure (poison pills) sono adottabili solo se autorizzate dall’assemblea con approvazione di almeno 30% del capitale • I termini e le modalità di convocazione sono disciplinati con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la CONSOB.
O.p.a. obbligatorie totalitaria • Deve lanciarla chi possiede, in base ad acquisti a titolo oneroso, in borsa o fuori borsa, una partecipazione > 30% del capitale, salvo che l’abbia acquisita a seguito di un’o.p.a. volontaria • Va lanciata entro 30 gg. ad un prezzo non inferiore alla media fra il valore medio delle quotazioni degli ultimi 12 mesi e il prezzo più alto pagato per acquistare fuori mercato azioni ordinarie preventiva • Evita di lanciare la totalitaria. Occorre che il 30% sia stato acquisito con un’o.p.a. relativa a + 60% delle ordinarie. • Condizioni negative: no acquisti > 1% negli ultimi 12 mesi; o.p.a. approvata da 50% del capitale ordinario, escluse le azioni della controlIante; autorizzazione della CONSOB • Se nei 12 mesi successivi alla chiusura della preventiva l’offerente acquista +1%, o se la società delibera una fusione o scissione, occorre lanciare la totalitaria residuale • Va lanciata da chi ha +90%, al prezzo indicato dalla CONSOB, a meno che in 4 mesi non ripristini un flottante sufficiente
Consorzio Contratto con il quale 2 o più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la gestione di certe fasi della loro attività • Durata: 10 anni salva diversa previsione • Delibere a maggioranza, impugnabili davanti all’autorità giudiziaria entro 30 gg. dai consorziati assenti o dissenz. • Le modifiche al contratto vanno deliberate all’unanimità • I rappresentanti rispondono secondo le regole del mandato Con attività esterna • Iscrizione nel registro delle imprese; bilancio • Fondo consortile: indivisibile e inattaccabile dai creditori dei consorziati • Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, risponde solo il fondo consortile; per quelle assunte in nome di singoli consorziati, rispondono questi in solido con il fondo consortile. • Società consortili. GEIE. Associazioni temporanee.