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Il giudizio di legittimità costituzionale. 4 . Il giudizio di legittimità costituzionale. Sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione (rigidità) con potere di espungere dall’ordinamento/non applicare
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4. Il giudizio di legittimità costituzionale • Sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione (rigidità) con potere di espungere dall’ordinamento/non applicare • Reazione di un determinato giudice, adito in determinati modi, verso determinate infrazioni • Legame fra sistema di giustizia costituzionale e concezione della Costituzione • Controllo • preventivo o successivo • diffuso o accentrato • in via diretta (principale) o indiretta (incidentale) C. Casonato, dir. cost. 2010
Il judicial review: le basi • Il timore della tirannia della maggioranza • Checks & Balances • Il giudice di common law • Una Costituzione: • Scritta • Suprema: The supreme law of the land (VI) • Rigida (V) • Garantita (VI)? E giuridica C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: i precedenti • Bonham’s case (1610) • James Otis (1761): “Una legge contro la Costituzione o l’equità naturale è nulla” • Giurisdizione del Privy Council contro atti delle colonie contrastanti con le leggi di Westminster • Costituzioni statali: Pennsylvania, Vermont, New York: organi politici • Dichiarazioni di incostituzionalità di leggi statali da parte dei giudici statali (1776-1787) C. Casonato, dir. cost. 2010
Marbury v. Madison (1803) • Has the applicant a right to the commissionhedemands? • Ifhehas a right, and that right hasbeenviolated, do the lawsofthiscountryaffordhim a remedy? • Ifthey do affordhim a remedy, isit a mandamusissuingfromthis court? “Tra queste alternative, non c’è via di mezzo.O la Costituzione è una legge superiore, come tale non modificabile con procedure ordinarie, oppure ha il rango di legge ordinaria, e come gli altri atti, può essere modificata quando il potere legislativo lo decida. Se la prima alternativa è quella vera, allora una legge ordinaria, contraria alla Costituzione, non è legge; se è la seconda alternativa quella vera, allora le costituzioni scritte sono tentativi assurdi, da parte del popolo, di porre dei limiti a un potere per sua stessa natura non limitabile.” C. Casonato, dir. cost. 2010
Marbury v. Madison (segue) “Se un atto del potere legislativo, contrario alla Costituzione, è nullo, questo atto vincola ciononostante le Corti, obbligandole ad applicarlo? In altre parole, anche se non è una legge, opera come se fosse una legge?” “E’ dovere e competenza del potere giudiziario di dire che cos’è la legge… Se c’è un conflitto fra due leggi, le corti devono decidere l’operatività di ciascuna. Allo stesso modo, se una legge è in contrasto con la Costituzione; se sia la legge che la Costituzione trovano applicazione in un determinato caso, in modo che la Corte debba decidere il caso in conformità alla legge, senza considerare la Costituzione, oppure in conformità alla Costituzione, senza considerare la legge, la Corte dovrà determinare quale di queste regole contrastanti deve essere applicata. Questa è l’essenza stessa della funzione giudiziaria. Se poi, le corti devono considerare la Costituzione, e la Costituzione è legge superiore a qualsiasi altra legge dell’ordinamento, sarà la Costituzione, e non la legge ordinaria, ad essere applicata al caso in questione.” C. Casonato, dir. cost. 2010
La legittimazione Kelsen: “L’organo legislativo si considera in realtà libero creatore del diritto e non organo che lo applica, vincolato dalla costituzione (…). Non è quindi possibile contare sullo stesso Parlamento per realizzare la sua subordinazione alla costituzione. Il compito di annullare i suoi atti incostituzionali va affidato ad un organo diverso, indipendente da esso e da qualunque altra autorità statale, cioè ad una giurisdizione o tribunale costituzionale” Tocqueville, “Gli americani hanno costruito il potere giudiziario come contrappeso e barriera al potere legislativo;… un potere politico di prim’ordine... La causa si trova solamente in ciò: hanno riconosciuto ai giudici il diritto di fondare le loro decisioni sulla Costituzione piuttosto che sulle leggi... So che negando ai giudici il potere di dichiarare incostituzionali le leggi attribuiamo al corpo legislativo il potere di cambiare la Costituzione. Ma è meglio concedere questo potere a degli uomini che rappresentano imperfettamente la volontà del popolo che ad altri che non la rappresentano affatto” C. Casonato, dir. cost. 2010
Il modello italiano • Giudizio incidentale, • Successivo e concreto, • L’ordinanza di rinvio: • Rilevanza e non manifesta infondatezza (ord. Trib. Catania, 2004) • L’obbligo di interpretazione conforme • Indisponibile C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 151/2009 La legge 40/2004 (pma): il “nuovo” art. 14.1 • 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario • ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. BD Trento - 2009
Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre». La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna– ed eventualmente, come si è visto, del feto– ad esso connesso. BD Trento - 2009
Il “nuovo” art. 14.3 “Senza pregiudizio per la salute della donna” Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. BD Trento - 2009
Il “nuovo” art. 14.1 “È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.” MA Sent. 151: “conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2– che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica” BD Trento - 2009
Il giudizio incidentale • Giudizio successivo • Il controllo preventivo e la riforma del Titolo V • Giudizio incidentale • Principale: Stato e Regioni • Statuto TN.A.A. (art. 56) • La rappresentanza autentica di lista (sent. 356/1998) C. Casonato, dir. cost. 2010
Il ricorso diretto: lo Statuto Tn-A.A./S. Art. 56 Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.Il ricorso non ha effetto sospensivo. C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 356/1998 “la scelta, operata dallo stesso statuto [sistema proporzionale] risponde alla ritenuta necessità che il sistema elettorale renda possibile, con il metodo proporzionale, la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere scelte degli elettori.” “l’art. 25 dello statuto … non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi linguistici, considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali.” Una rappresentanza autentica di lista C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue • Giudizio accentrato, MA • Diffuso: 1948-1956; diritto UE (e CEDU)? • L’importanza del giudizio a quo: • La collaborazione fra giudici e Corte • l’obbligo dell’interpretazione conforme C. Casonato, dir. cost. 2010
L’oggetto del controllo • Leggi e atti aventi forza di legge • Leggi costituzionali (sent. 1146/1988) • Decreti legislativi (il parametro interposto) • Decreti legge: • la reiterazione: sentt. 360/1996 e 171/2007 C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 1146/1988 “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.” C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 1146/1988 “Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei con fronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore.” MA: testo? Conseguenze? C. Casonato, dir. cost. 2010
Le tappe del costituzionalismo 1215 (UK) diritti/privilegi, “rigidità”, “garanzia”, pluralismo 1789 (FR) “separazione” dei poteri, diritti/privilegi, negazione del pluralismo 1803 (US) Judicial review of legislation 1988 (IT) il controllo del potere di revisione costituzionale 1996 (SAfr) il controllo del potere costituente? C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 360/1996 La reiterazione dei dl è incostituzionale perché “perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza…; perché toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza…; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito... Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più se diffusa e prolungata nel tempo… viene a incidere negli equilibri istituzionali…, alterando i caratteri della stessa forma di governo. Non solo. Questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto” C. Casonato, dir. cost. 2010
La sent. 171/2007 “E’ opinione largamente condivisa che l’assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s’ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell’amministrazione alla legge, l’adozione delle norme primarie spetta agli organi o all’organo il cui potere deriva direttamente dal popolo”. “il difetto dei requisiti del «caso straordinario di necessità e d’urgenza», una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge” C. Casonato, dir. cost. 2010
Ancora: Costituzioni rigide e flessibili • La distinzione basata sulla procedura • La distinzione funzionale, di scopo PLURALISMO • Cost. FLESSIBILE: • Flessibile riguardo alla legge (proc. di modifica) • Iper-rigida riguardo alla concessione irrevocabile di un procedimento legislativo concordato (King in P) • Sovranità della legge, garante delle libertà fondamentali • Cost. RIGIDA: • Stabilità e mutamento • Sottoposizione della legge alla Costituzione (Corte), garante dell’assetto complessivo • Controllo di legittimità costituzionale da parte di un “giudice” terzo • Scomparsa (trasferimento) della sovranità C. Casonato, dir. cost. 2010
Il parametro • La Costituzione • I principi supremi • Il parametro interposto • La legge delega • La CEDU e il ruolo delle sent. 348 e 349 dopo Lisbona • La problematica evoluzione del diritto europeo C. Casonato, dir. cost. 2010
La tipologia delle decisioni: l’inammissibilità • Mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi • Errori procedurali • Oggetto carente: ordinanza o sentenza • Questioni irrilevanti: ordinanza (restituzione atti) o sentenza • Imprecisione del themadecidendum • Il limite della discrezionalità(ord. 389/1988; sent. 138/2010) C. Casonato, dir. cost. 2010
La tipologia delle decisioni: rigetto e accoglimento • Rigetto • Sentenze e ordinanze di manifesta infondatezza • Non fondatezza della questione: efficacia inter partes • Accoglimento • Sentenze: incostituzionalità della legge, eff. erga omnes • “Annullamento” per vizio, valore costitutivo • Effetti retroattivi: “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione” (art. 30.3, l. 87/1953) C. Casonato, dir. cost. 2010
La tipologia delle decisioni: le sentenze interpretative • Di rigetto • Questione infondata per cattiva interpretazione • L’obbligo di interpretazione conforme: l’interpretazione sistematica • Interpretative di rigetto e diritto vivente • Di accoglimento C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: le sentenze manipolative • Sentenze di accoglimento parziale:“nella parte in cui…” • Sentenze additive“nella parte in cui non…” • Le “rime obbligate” • Il problema delle additive di prestazione • Sentenze sostitutive“nella parte in cui prevede x anziché y” • Sentenze additive di principio C. Casonato, dir. cost. 2010
L’accoglimento parziale Sent. 440/1995 • C.p. art. 724: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila” • Abrogazione diretta? Indeterminatezza della fattispecie? • L’evoluzione della formula nei precedenti della Corte “La perdurante inerzia del legislatore non consente … di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione” C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: gli effetti creativi dell’accoglimento parziale “La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma, del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato” C.p. art. 724: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila” C. Casonato, dir. cost. 2010
Eguaglianza e ragionevolezza: le “addizioni” della Corte • L’art. 3 e il principio di ragionevolezza • La ratio della norma e la struttura triangolare della ragionevolezza • La regola di coerenza 31 C. Casonato, dir. cost. 2010 C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 1/1987 “Assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con decisione proprio in quella legge … anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni”. La tutela del minore come “interesse di peculiare pregio costituzionale” “orientamento sempre più diffuso secondo il quale i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono invece integrarsi reciprocamente” “non vi é ragione di negare al padre … il diritto di avvalersi altresì, in caso di mancanza o grave malattia della madre, della astensione c.d. obbligatoria nei primi tre mesi, e dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino” C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 1/1987 “Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si discriminano i minori rimasti privi dell'assistenza della madre, rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, é impedito di godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita, dell'assistenza almeno dell'unico genitore che é in grado di prestarla” “Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., perché la vigente normativa arreca grave pregiudizio sia al valore della protezione della famiglia che a quello - centrale e preminente - della tutela del minore” “l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice … siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità” C. Casonato, dir. cost. 2010
Eguaglianza e ragionevolezza: le sostituzioni della Corte sent. 215/1987 Il caso: Mancata ammissione di una diciottenne disabile a ripetere la frequenza della prima classe di un Istituto Professionale Beneficio relativo di apprendimento, ma notevole sul terreno della socializzazione e integrazione La legge (118/1971): Sarà facilitata la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: sent. 215/1987 I motivi: - superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità • La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce… un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato • l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per [il] "pieno sviluppo della persona umana" - [gli impedimenti] vanno valutati esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica … senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza delle strutture di sostegno C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: sent. 215/1987 - capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione (art. 34) • Lette alla luce di questi principi fondamentali [artt. 2 e 3], le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona • Il diritto alla salute (art. 32) “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ” • legge 833 “promozione della salute nell'età evolutiva... favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati” C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: sent. 215/1987 PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 … nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "É assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori C. Casonato, dir. cost. 2010
Eguaglianza e ragionevolezza: i limiti. La sentenza 138/2010 Il dubbio sulle norme che “non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso”. L’art. 2: questione “inammissibile, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata”. “Si deve escludere … che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio” Il limite della discrezionalità politica C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue: la sent. 138/2010 Gli artt. 3 e 29 Non cristalizzazione di famiglia e matrimonio, interpretazione evolutiva, ma NON “spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata” “Questo significato del precetto costituzionale [art. 29] non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.” C. Casonato, dir. cost. 2010
Il limite della discrezionalità del Parlamento Art. 28, l. 87/1953: “Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di leggeesclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.” “la Corte deve verificare che l’addizione discenda direttamente dalla Costituzione, come unica soluzione possibile, e non comporti quindi alcuna scelta discrezionale su “se” aggiungere e “che cosa” aggiungere. Qualora infatti siano possibili più soluzioni, tutte costituzionalmente corrette, la Corte deve arrestarsi, non potendo svolgere un’attività creativa istituzionalmente riservata agli organi politici, in particolare al Parlamento.” (Presid. Bile, 2008) C. Casonato, dir. cost. 2010
Costituzione e pluralismo • Nesso inscindibile “la costituzione offre un quadro di riferimento sufficientemente ampio da consentire scelte politiche di segno diversissimo” “fissare i limiti entro i quali possono operarsi legittimamente le distinte opzioni politiche (…) l’esistenza di una sola scelta è la negazione del pluralismo” • “interesse dell’ordinamento elevato a valore costituzionale, garantisce la pluralità di indirizzi politici alternativi ma tutti necessariamente conformi alle prescrizioni costituzionali” • Pluralismo: “elemento connotativo ed indefettibile di una comunità politica organizzata secondo le forme istituzionali dello Stato liberale” C. Casonato, dir. cost. 2010
La costituzione materiale e i suoi rischi • Il distacco fra precetto e realtà:fisiologia e patologia • La forza normativa della volontà politica • Il principio normativo che fonda la validità del sistema • L’insieme dei fini e dei valori che costituiscono l’effettivo principio di unità e permanenza del sistema.L’insieme delle forze politiche e sociali che esprimono quei valori e che ne assicurano la realizzazione (anche contro la Costituzione formale) • Valore descrittivo v. rischio prescrittivo C. Casonato, dir. cost. 2010
Un esempio: Costituzione materiale e poteri del PdR • Formazione del governo: artt. 92, 93, 94 Cost. • Il Giornale, martedì 17 agosto 2010 Roma - Onorevole Maurizio Bianconi, non sia noioso però, le questioni tecniche non le legge nessuno.«Eh, lo so, ma queste cose bisogna dirle, Giorgio Napolitano sta tradendo la Costituzione». Olé, iniziamo bene.«La Costituzione la puoi tradire non rispettandola, oppure fingendo di rispettarla». C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue Napolitano cita la Costituzione, però.«Ma si rimangia una Costituzione da lui stesso costituita sotto il profilo materiale». Che detta un po’ meno cripticamente...«Lui stesso formando il governo ha accreditato una prassi che ora non può smentire. Un altro presidente della Repubblica potrebbe farlo, lui ormai non può più tornare indietro, perché si è autovincolato. Se tu stesso hai garantito una Costituzione materiale basata sul risultato elettorale, cercando un governo diverso in parlamento non stai rispettando la Costituzione, ma solo contraddicendo te stesso». C. Casonato, dir. cost. 2010
Segue Presidenza della Repubblica - Nota: A proposito di alcune affermazioni dell'on. Bianconi in una intervista a "Il Giornale” (Roma, 16 agosto 2010) In una intervista apparsa sul quotidiano "Il Giornale" domenica 15 agosto, l'on. Maurizio Bianconi, vice-presidente del gruppo dei deputati del PDL, si è abbandonato ad affermazioni avventate e gravi sostenendo che il Presidente Napolitano “sta tradendo la Costituzione”. Essendo questa materia regolata dalla stessa Carta (di cui l'on. Bianconi è di certo attento conoscitore), se egli fosse convinto delle sue ragioni avrebbe il dovere di assumere iniziative ai sensi dell'articolo 90 e relative norme di attuazione. Altrimenti le sue resteranno solo gratuite insinuazioni e indebite pressioni, al pari di altre interpretazioni arbitrarie delle posizioni del Presidente della Repubblica e di conseguenti processi alle intenzioni. http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=10592 C. Casonato, dir. cost. 2010
Costituzione materiale e salus rei publicae C. Casonato, dir. cost. 2010
Corte cost. sent. n. 15/1982 CEDU: “non si colloca di per se stessa a livello costituzionale, dall'altro lato non propone alcun criterio concreto” (MA ora 348 e 349/2007 e Lisbona) RAGIONEVOLEZZA: “i limiti massimi della carcerazione preventiva… valutati alla luce delle suesposte considerazioni, non possono considerarsi irragionevoli, risultando disposti in ragione delle "obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali" nei procedimenti che hanno ad oggetto "i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico” EMERGENZA: “condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo” PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA: “non impedisce la carcerazione preventiva, così questa non pregiudica quella” IRRETROATTIVITA’: “Non può dirsi tuttavia che gli argomenti addotti a sostegno di tale opinione rivelino una capacità di persuasione pari al loro numero ” C. Casonato, dir. cost. 2010
Stato costituzionale e cost. materiale,pluralismo e sovranità • Permanenza di una “sovranità condivisa”?Pluralismo e condivisione delle scelte fondamentali • Lo stato costituzionale come stato in cui la costituzione materiale perde i suoi caratteri originari e diviene plurale:politica e giurisdizione (costituzionale) C. Casonato, dir. cost. 2010
La prevalenza dei “principi supremi” • L’identità costituzionale dell’ordinamento • La teoria dei controlimiti • La CEDU: l’art. 117.1 e le sent. 347 e 348/2007 alla luce del nuovo art. 6 TUE • Un elenco aperto? • I limiti alla revisione costituzionale (1146/1988) C. Casonato, dir. cost. 2010