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L’OBIETTIVO DELLA CONCORRENZA

L’OBIETTIVO DELLA CONCORRENZA. EVOLUZIONE: TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA ATTO UNICO TRATTATO DI MAASTRICHT TRATTATO DI LISBONA: NON E’ PIU’ UN OBIETTIVO DELL’UE MA RICOMPARE NEL PROTOCOLLO 27. LE NORME DEL TRATTATO IN MATERIA DI CONCORRENZA.

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L’OBIETTIVO DELLA CONCORRENZA

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  1. L’OBIETTIVO DELLA CONCORRENZA EVOLUZIONE: TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA ATTO UNICO TRATTATO DI MAASTRICHT TRATTATO DI LISBONA: NON E’ PIU’ UN OBIETTIVO DELL’UE MA RICOMPARE NEL PROTOCOLLO 27

  2. LE NORME DEL TRATTATO IN MATERIA DI CONCORRENZA NORME SUL COMPORTAMENTO DEGLI STATI E NORME SUL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE REPRESSIONE (ES. ARTT. 101 E 102 TFUE) E PREVENZIONE (ES. CONCENTRAZIONI E ART. 107 TFUE) PARALLELA DISCIPLINA A LIVELLO NAZIONALE

  3. LE NORME “REPRESSIVE” AMBITO DI APPLICAZIONE MOLTO AMPIO TOCCANO TUTTE LE IMPRESE (ES. ANCHE QUELLE PUBBLICHE) LA NOZIONE DI IMPRESA COPRE QUALSIASI ENTITA’ CHE SVOLGA UN’ATTIVITA’ ECONOMICA E’ IRRILEVANTE IL LUOGO DI STABILIMENTO DELL’IMPRESA (SENTENZA PASTA DI LEGNO)

  4. ART. 101 TFUE SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO E VIETATI TUTTI GLI ACCORDI TRA IMPRESE, TUTTE LE DECISIONI DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E TUTTE LE PRATICHE CONCORDATE CHE POSSANO PREGIUDICARE IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI E CHE ABBIANO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI IMPEDIRE, RESTRINGERE O FALSARE LA CONCORRENZA ALL’INTERNO DEL MERCATO INTERNO

  5. L’OGGETTO DEL DIVIETO PRATICE CONCORDATE ACCORDI TRA IMPRESE DECISIONI DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE CONTATTO TRA IMPRESE ACCORDI VERTICALI E ACCORDI ORIZZONTALI

  6. L’ART. 101.3 (DEROGHE AL DIVIETO) LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 101.1 SONO INAPPLICABILI A QUELLE INTESE CHE: A) CONTRIBUISCONO A MIGLIORARE LA PRODUZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI O A PROMUOVERE IL PROGRESSO TECNICO O ECONOMICO; B) RISERVANO AGLI UTILIZZATORI UNA CONGRUA PARTE DELL’UTILE CHE NE DERIVA; C) NON IMPONGONO ALLE IMPRESE INTERESSATE RESTRIZIONI CHE NON SIANO INDISPENSABILI PER RAGGIUNGERE TALI OBIETTIVI; D) NON DANNO A TALI IMPRESE LA POSSIBILITA’ DI ELIMINARE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI.

  7. LE ESENZIONI ESENZIONI INDIVIDUALI ESENZIONI PER CATEGORIA PRIMA DEL REGOLAMENTO 1/2003, CONCESSE DALLA COMMISSIONE REGOLAMENTI

  8. L’ART. 102 E’ INCOMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE E VIETATO, NELLA MISURA IN CUI SIA PREGIUDIZIEVOLE AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI, LO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DA PARTE DI UNA O PIU’ IMPRESE DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO COMUNE O SU UNA PARTE SOSTANZIALE DI QUESTO DIVIETO ASSOLUTO (PERO’ V. ART. 106) ANALISI DI CARATTERE ECONOMICO

  9. LE CONCENTRAZIONI REGOLAMENTO 4064/1989 SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO 139/2004 CONTROLLO PRELIMINARE DA PARTE DELLA COMMISSIONE NOZIONE DI CONCENTRAZIONE PROCEDURA CON TEMPI BREVI

  10. ART. 107 TFUE SALVO DEROGHE CONTEMPLATE DAI TRATTATI, SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO, NELLA MISURA IN CUI INCIDANO SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI, GLI AIUTI CONCESSI DAGLI STATI, OBVVERO MEDIANTE RISORSE STATALI, SOTTO QUALSIASI FORMA CHE, FAVORENDO TALUNE IMPRESE O TALUNE PRODUZIONI, FALSINO O MINACCINO DI FALSARE LA CONCORRENZA LA NOZIONE DI AIUTO IL CRITERIO DELL’INVESTITORE PRIVATO LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

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