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ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Che cosa s’intende per P.A.?. In senso soggettivo l'insieme degli organi che svolgono istituzionalmente (cioè come loro funzione) l’ attività amministrativa: si pensi, per esempio, al Governo.
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ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Che cosa s’intende per P.A.? • In senso soggettivo l'insieme degli organi che svolgono istituzionalmente (cioè come loro funzione) l’ attività amministrativa: si pensi, per esempio, al Governo. • In senso oggettivo l'insieme degli atti amministrativi considerati a prescindere dall'organo che li emana, vale a dire indipendentemente dal fatto che vengano posti in essere da organi amministrativi, legislativi o giurisdizionali.
Amministrazione diretta • Si parla di amministrazione direttacentrale con riferimento a quegli organi dell'amministrazione diretta la cui competenza abbraccia l'intero territorio nazionale (si pensi a un Ministro), mentre si parla di amministrazione diretta periferica per alludere a quegli organi dell'amministrazione diretta la cui competenza è limitata a una parte del territorio nazionale: si pensi a un Prefetto.
Amministrazione indiretta • Si parla di amministrazione indiretta centrale per indicare gli organi dell'amministrazione indiretta la cui competenza abbraccia l'intero territorio nazionale (per es. : direzione generale dell'INPS o dell'INAIL ), mentre si parla di amministrazione indiretta periferica per indicare gli organi dell'amministrazione indiretta, la cui competenza è circoscritta a una parte del territorio nazionale (per es.: un Comune o una Regione).
Segue… Amm. indiretta • L'amministrazione indiretta, sia essa centrale o periferica, s'identifica negli enti autarchici, che possono essere territoriali e non territoriali. • Autarchia= capacità di autoamministrarsi.
Enti autarchici territoriali • Gli enti autarchici territoriali sono il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione, ed hanno nel territorio un vero e proprio elemento costitutivo, nel senso che tutti coloro che vivono in esso, o almeno la maggior parte di essi, hanno rapporti con l'ente: così, per un esempio, tutti coloro che vivono stabilmente nel Comune di Roma sono cittadini di questo Comune, essendo iscritti nel relativo registro anagrafico della popolazione residente.
Enti autarchici non territoriali • Gli enti autarchici non territoriali, a differenza di quelli territoriali, hanno nel territorio un semplice punto di riferimento, nel senso che esso viene preso in considerazione ai soli fini della competenza dell'ente; non è detto, quindi, che tutti quelli che vivono stabilmente in quel territorio abbiano necessariamente rapporti con l'ente: così, solo una piccola parte di coloro che vivono stabilmente nel territorio della Provincia di Roma ha rapporti con la competente direzione provinciale dell'INPS o dell'INAIL, e cioè soltanto quelli che hanno diritto all'assistenza da parte del relativo ente.
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni • Questo organismo svolge attività d'informazione, di consultazione e di raccordo per i problemi comuni agli enti che ne fanno parte; viene convocato almeno ogni sei mesi dal Presidente del Consiglio (che lo presiede), anche su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Le riunioni si tengono presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vi partecipano, oltre ai Presidenti delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano, i ministri di volta in volta interessati agli argomenti che figurano all'ordine del giorno.
Gli organi della Pubblica Amministrazione • Si distinguono in: organi attivi, consultivi e di controllo. • Gli organi attivi sono quelli cui è demandata la funzione di agire in vista del raggiungimento dei fini che caratterizzano l'azione amministrativa dello Stato: si pensi a un Ministro, a un Prefetto, a un Sindaco.
Segue…Gli organi della Pubblica Amministrazione • Gli organi consultivi sono quelli cui è demandato il compito di agevolare l'azione degli organi attivi attraverso la formulazione dei pareri, intendendosi per parere l'atto col quale un organo (generalmente collegiale) manifesta il proprio punto di vista su una determinata questione. Sono organi consultivi, per es., il Consiglio di Stato e il CNEL. I pareri possono essere facoltativi, obbligatori e vincolanti.
I pareri degli organi della Pubblica Amministrazione • Facoltativo : è il parere che l'organo attivo è libero di chiedere o meno e,una volta ottenuto, di seguire o meno; • Obbligatorio: è il parere che l'organo attivo è tenuto a chiedere ma non a seguire. • Vincolante: è il parere che l'organo attivo è tenuto sia a chiedere che a seguire.
Pareri di legittimità e di merito • Parere di legittimità: l'organo che lo emette si limita a riscontrare la rispondenza fra l'atto oggetto del parere e la normativa che doveva essere seguita per la sua emanazione. • Parere di merito: l'organo che lo emette oltre a verificare la suddetta rispondenza, accerta se l'atto è opportuno, vale a dire se è conforme ai criteri della buona amministrazione e, in ultima analisi, all'interesse pubblico.
Segue…Gli organi della Pubblica Amministrazione Gli organi di controllo sono quelli che hanno la funzione di controllare l'operato degli organi attivi. E' possibile distinguere i seguenti tipi di controllo: preventivi e successivi, a seconda che intervengano prima o dopo che l'atto sul quale cadono venga posto in essere; di legittimità e di merito, a seconda che l'organo si limiti a riscontrare la rispondenza dell'atto alla legge che l'organo attivo era tenuto a seguire, oppure arrivi a sindacare se era o meno opportuno che esso venisse posto in essere, vale a dire se la sua emanazione è o meno rispondente alle esigenze del pubblico interesse; interni ed esterni, a seconda che organo di controllo e organo attivo appartengano o meno allo stesso settore della P. A.: per es. allo stesso ministero. Organo di controllo per eccellenza è la Corte dei Conti.
Il decentramento amministrativo E’ il criterio in virtù del quale, allo scopo di rendere l'azione amministrativa più tempestiva ed incisiva, ne viene affidato l'espletamento sia ad organi dello Stato che ad organi di enti diversi dallo Stato: per es. Comuni, Province. A fondamento di questo principio sta la distinzione fra amministrazione diretta e indiretta.
La competenza e la gerarchia • Nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dagli organi dello Stato, questa viene espletata sia da organi la cui competenza abbraccia l'intero territorio nazionale (organi centrali) che da organi la cui competenza è limitata a una parte di esso (organi periferici). A seconda che il decentramento venga realizzato attraverso organi periferici dello Stato o tramite organi di enti diversi dallo Stato si parla, rispettivamente, di decentramento gerarchico e di decentramento autarchico.
La competenza • S’intende la sfera di attribuzioni spettante a un organo: per es., competente a rilasciare la patente di guida è il Prefetto, competente a rilasciare il porto d'armi è il Questore. • Da questa, che è la competenza per materia, va tenuta distinta la competenza per territorio, in virtù della quale ogni organo agisce con riferimento a una determinata zona che, per quanto riguarda gli organi amministrativi periferici, viene tecnicamente indicata come circoscrizione amministrativa e coincide generalmente con il territorio di un Comune, di una Provincia, di una Città metropolitana o di una Regione: per esempio, se sono residente a Milano dovrò chiedere il rilascio della patente al Prefetto di Milano e non a quello di Torino.
La gerarchia S'intende l'insieme dei rapporti che intercorrono fra organi appartenenti a uno stesso settore della P. A.: si pensi a un ministero e ai rapporti intercorrenti fra il Ministro e i direttori generali, i direttori di divisione, quelli di sezione, fino all'ultimo dipendente. L'organo gerarchicamente superiore ha diversi poteri, fra cui: delegazione: è la possibilità, per l'organo superiore, di affidare all'organo inferiore, temporaneamente, lo svolgimento di funzioni normalmente riservate alla sua competenza; sostituzione: si ha quando l'organo superiore si sostituisce all'organo inferiore nel compimento di un atto che questi omette di porre in essere; avocazione: l'organo superiore può richiamare a sé lo svolgimento di una funzione spettante all'organo inferiore, nonostante questo si dichiari disposto ad assolverla; annullamento e riforma: l'organo superiore può annullare o modificare i provvedimenti emanati dall'organo inferiore; sorveglianza e disciplina: l'organo gerarchicamente superiore ha il compito di vigilare a che gli organi inferiori assolvano ai loro compiti e, qualora vengano meno ai loro doveri, di intervenire con sanzioni disciplinari. Lo strumento usato con maggiore frequenza dagli organi superiori per comunicare con quelli inferiori è la circolare.
Attività discrezionale e attività vincolata Gli organi della P. A., essendo il nostro uno Stato di diritto, sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni, ad osservare la legge al pari dei cittadini. Mentre, però, in alcuni casi la legge si limita a tracciare delle direttive di massima nel cui ambito essi possono muoversi come meglio ritengono (per es. intervenire o meno su una certa questione e, in caso affermativo, scegliere le relative modalità), in altri casi la legge disciplina minuziosamente e rigorosamente la condotta dell'organo amministrativo, per cui questo non può discostarsi dai criteri fissati dalla norma. Nel primo caso, si parla, di attività discrezionale, mentre nel secondo caso si parla di attività vincolata. Attività discrezionale non significa che l'organo possa comportarsi in modo arbitrario, dovendo la sua azione svolgersi sempre nell'ambito della legge.