30 likes | 150 Views
Il Riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito ,
E N D
Il Riporto è il contratto per il quale • il riportato trasferisce in proprietà al riportatoretitoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e • il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, • alla scadenza del termine stabilito, • la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Riporto – art. 1548 cc. • una vendita (riportato --> riportatore) di titoli • e al termine convenuto • una vendita (riportato<--riportatore) di titoli
Art. 1550 • I diritti Accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto, spettano al riportato. • Il c.c. regola l'esercizio dei diritti accessori ai titoli trasferiti, essendo “vendita di titoli” con obbligo di restituzione. diritto di voto salvo patto contrario, spetta al riportatore diritto di opzione spetta al riportatore versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dal riportato interessi e dividendi se percepiti dal riportato dopo la conclusione del contratto spettano al riportatore
Art. 1551 • In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli • 1515 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del compratore) • 1516 (Esecuzione Coattiva per inadempimento del venditore), salvo per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali. • Se entrambe le parti sono inadempienti, il contratto perde efficacia e le opposte obbligazioni si estinguono.