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OPERAZIONI STRAORDINARIE MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO TRIBUTARIO. Le principali novità riguardano: disavanzo di fusione o scissione condizione di vitalità minima per il riporto perdite ricostruzione di riserve in sospensione d’imposta. Disavanzo di fusione:
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OPERAZIONI STRAORDINARIE MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Le principali novità riguardano: • disavanzo di fusione o scissione • condizione di vitalità minima per il riporto perdite • ricostruzione di riserve in sospensione d’imposta
Disavanzo di fusione: • è sempre fiscalmente irrilevante, in quanto non può più essere pagata l’imposta sostitutiva del 19% per convalidare i disavanzi da concambio o da annullamento • con delibera di fusione sino al 30 aprile 2004 si può ancora utilizzare, senza oneri, il capital-gain o la plusvalenza del cedente la partecipazione, ai fini dell’affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento
Il cuore della riforma è sicuramente l’irrilevanza fiscale dei disavanzi, con totale neutralità dell’operazione di fusione, vale a dire l’irrilevanza a considerare realizzate le plusvalenze latenti, ivi compreso il valore d’avviamento. Da ciò deriva l’inesistenza di qualsiasi base imponibile per il fatto della sola fusione, oltre alla non idoneità dell’operazione a rendere fiscalmente rilevante l’attribuzione del disavanzo di fusione effettuato ai sensi dell’art.2504-bis.
Condizione di vitalità minima per il riporto perdite: Ricavi tipici e costo del personale antecedente la delega di fusione, non inferiori al 40% della media dei soliti indicatori calcolati in riferimento al biennio precedente. Ciò vale anche per le società che conseguono solo dividendi o affitti, per le quali si fa riferimento ai proventi dell’attività caratteristica
Un’ulteriore innovazione in materia di fusioni introdotta dalla riforma IRES riguarda la condizione di vitalità minima per il riporto delle perdite, che era in origine espressa in termini di ricavi e costo del lavoro risultanti dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata (superiori al 40% della media del biennio precedente). Il riferimento ai ricavi faceva dubitare dell’applicabilità della norma a società holding di partecipazione o a società di gestione, titolari di immobili non strumentali per natura. I componenti positivi di reddito per questi soggetti sono infatti da qualificare come dividendi o interessi e proventi immobiliari e non ricavi. La nuova disposizione fa riferimento a ricavi e proventi dell’attività caratteristica, quindi anche ai proventi delle suddette società. Per altro un immobile sfitto o una partecipata che non da dividendi per due esercizi farebbero configurare la società come “bara fiscale”, con conseguente divieto del riporto perdite, salvo il rimedio dell’interpello disapplicativo, ai sensi del comma 8 art. 37-bis del Dpr 600/73
Ricostituzione di riserve in sospensione d’imposta: Nel caso di avanzo di fusione, le riserve in sospensione d’imposta devono essere ricostituite per intero, sino a concorrenza del totale disponibile; le altre riserve si imputano con criterio di proporzionalità
Sono gli articoli 172 e 174 del nuovo TUIR che introducono novità: Art.172 : fusione di società Art.174 : le disposizioni di cui all’art.172 valgono, in quanto applicabili, anche ai casi di fusione di enti diversi dalle società