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PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI. CRITERI PROGETTUALI, RISULTATI E CAMBIAMENTI FUTURI. Ministero della Salute. UFFICIO III - DG PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE E-mail: l.candela@sanita.it. LA SICUREZZA ALIMENTARE.
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PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI CRITERI PROGETTUALI, RISULTATI E CAMBIAMENTI FUTURI Ministero della Salute UFFICIO III - DG PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE E-mail: l.candela@sanita.it
LA SICUREZZA ALIMENTARE «RISCHIO»FUNZIONE DELLA PROBABILITÀ E DELLA GRAVITÀ DI UN EFFETTO NOCIVO PER LA SALUTE, CONSEGUENTE ALLA PRESENZA DI UN PERICOLO «PERICOLO» O «ELEMENTO DI PERICOLO»AGENTE BIOLOGICO, CHIMICO O FISICO CONTENUTO IN UN ALIMENTO O MANGIME, O CONDIZIONE IN CUI UN ALIMENTO O UN MANGIME SI TROVA, IN GRADO DI PROVOCARE UN EFFETTO NOCIVO SULLA SALUTE
FINALITÀ DEL PNR • La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione* dei prodotti di origine animale per la ricerca dei residui in: • animali vivi (liquidi biologici nonché tessuti); • prodotti di origine animale; • alimenti per animali e acqua di abbeveraggio * macelli, centri di raccolta latte, stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e centri di raccolta e imballaggio delle uova
FINALITÀ DEL PNR «Sorveglianza» l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività Sorveglianza programmata nel tempo e nello spazio con lo scopo di fornire informazioni attendibili circa il rischio al quale i consumatori sono esposti per le varie categorie di residui
Dec. 97/747/CE Livelli campionamento BASI NORMATIVE Dir. 96/23/CE Controllo su talune sostanze e loro residui in animali vivi e loro prodotti Dir. 96/22/CE Divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali - Elenco sostanze (All. I) . Elenco combinazioni residui/specie (All.II) - Strategia di campionamento (All. III) - Livelli e criteri di campionamento (All. IV) - Misure da adottare in caso di non conformità Dir. 2003/74/CE Dir. 2008/97/CE D. Lgs. 158/2006 e s.m. Dec. 98/179/CE Modalità campionamento
SOSTANZE DA RICERCARE 7 LE SOSTANZE RICERCATE SONO DISTINTE IN GRUPPI: • SOSTANZE AD EFFETTO ANABOLIZZANTE E SOSTANZE NON AUTORIZZATE (Gruppo A) - STILBENI (A1), AGENTI ANTITIROIDEI (A2), STEROIDI (A3) LATTONI DELL’ACIDO RESORCILICO (A4), b-AGONISTI (A5) - SOSTANZE VIETATE (ALLEGATO IV dell’ex REG. CEE N. 2377/90) • MEDICINALI VETERINARI (Gruppo B) - ANTIBIOTICI (B1) - ANTIELMINTICI, COCCIDIOSTATICI, ANTINFIAMMATORI, ECC. (B2) • CONTAMINANTI (Gruppo B) - PESTICIDI ORGANOCLORURATI,DIOSSINE E PCB-DL (B3a) - PESTICIDI ORGANOFOSFORATI, (B3b) - METALLI PESANTI, (B3c) MICOTOSSINE (B3d), COLORANTI (B3e), ECC.
svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate o di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate ad attività farmacologica verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari e di contaminanti ambientali con i Limiti Massimi Residuali (LMR) o Limiti Massimi (LM) fissati dalla normativa comunitaria e nazionale NORMATIVE DI RIFERIMENTO 8 PER LE SOSTANZE DELLA CATEGORIA A: PER LE SOSTANZE DELLA CATEGORIA B:
REG. (CE) N. 396/2005 e s.m. (LIVELLI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI) REG. (CE) N. 1881/2006 e s.m. (TENORI MASSIMI DI ALCUNI CONTAMINANTI IN PRODOTTI ALIMENTARI) DEC. 2002/657/CE DEC. 2005/34/CE REG. (UE) N. 37/2010 (LIMITI DI SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE IN ALIMENTI DI O.A.) REG. (CE) N. 124/2009 (TENORI MASSIMI DI COCCIDIOSTATICI O ISTOMONOSTATICI IN ALIMENTI) NORMATIVE DI RIFERIMENTO
COMBINAZIONE SOSTANZE/SPECIE ANIMALE/PRODOTTO * * La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 12 • Campionamento ufficiale deve essere: • IMPREVISTO • INATTESO • NON EFFETTUATO A DATA FISSA O IN PARTICOLARI GIORNI DELLA SETTIMANA. DEBBONO ESSERE ADOTTATE TUTTE LE PRECAUZIONI ATTE A GARANTIRE L’EFFETTO SORPRESA
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 13 Il campionamento DEVE ESSERE CASUALE MIRATO CASUALE MIRATO: IN ASSENZA DI SOSPETTO, PRENDE IN CONSIDERAZIONE LE CARATTERISTICHE DELL'ANIMALE CHE LO FANNO RITENERE POTENZIALMENTE A RISCHIO COMPLETAMENTE CASUALE:SENZA TENER CONTO DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ANIMALI, PER OTTENERE DATI RAPPRESENTATIVI
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 14 IN AZIENDA: IN STABILIMENTO: • pregressi risultanti negativi; • caratteristiche sessuali secondari; • modifiche del comportamento; • livelli uguali di sviluppo in un gruppo di animali; • animali ben conformati e con poco grasso. • sesso, età, specie,tipo di allevamento; • dati relativi al produttore; • pregressi risultati negativi.
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO 15 • Il campionamento PUÒ ESSERE SU SOSPETTO in caso di: • campioni prelevati a seguito di un riscontro di positività (a seguito di positività) • campioni prelevati sulla base di alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche degli organi, indizi di attività fraudolenta, detenzione o possesso di sostanze proibite (clinico-anamnestico). In tale tipologia rientra anche i campioni prelevati in animali macellati d’urgenza; • campioni prelevati a seguito di sospetto al test istologico (isto-anatomo-patologico)
STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO L’EXTRAPIANO LE REGIONI E IL MINISTERO POSSONO PREDISPORRE PIANI DI CONTROLLO AGGIUNTIVI CHE RISPONDANO A SPECIFICHE ESIGENZE LOCALI O NAZIONALI
VITELLI A CARNE BIANCA: si nota il notevole sviluppo muscolare dei quarti posteriori ed anteriori e l’assenza di grasso di deposito sottocutaneo
VITELLI A CARNE BIANCA: controllo e trattato con ormoni sessuali e cortisonici.Gh. mammaria aumentata di volume e capezzoli sono allungati
Animale positivo a cortisonici EFFETTO ANABOLIZZANTE DEI CORTISONICI ▪ accumulo di acqua nei tessuti ▪maggior peso carcassa ▪ migliora la conformazione della carcassa ▪ schiarisce le carni ▪ aumenta la tenerezza delle carni SI USANO ILLECITAMENTE (A DOSI ELEVATE) IN ANIMALI A FINE CARRIERA Sono antiinfiammatori (antidolorifici), antiallergici e antishock
VITELLI A CARNE BIANCA: Controllo e trattato con clenbuterolo a dosi anabolizzanti (10 volte la dose terapeutica che ha effetto broncodilatatore)
IL PIANO NAZIONALE RESIDUI 22 • MATRICI • CONTENITORI E SIGILLI • STOCCAGGIO E TRASPORTO DEI CAMPIONI • NUMERO DI ALIQUOTE • VERBALE DI PRELIEVO • METODI E TEMPI DI ANALISI • GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ • TABELLE DI PROGRAMMAZIONE
CHI LO PREDISPONE E CHI LO ATTUA Ministero della Salute Valutazione e commenti da parte della Commissione europea e dei EU-RL Consigli tecnico-scientifici - Elaborazione - Coordinamento - Raccolta RELAZIONE FINALE - Supervisione NAS LNR (2) Regioni/P.A. Indagini su utilizzo illegale del farmaco Analisi di revisione (ISS) Accreditamento e validazione - Piano regionale Coordinamento tecnico - Coordinamento - Supervisione IZS (10) ASL Analisi - Campionamento - Attività successive e Questionario
DA LUGLIO A NOVEMBRE FASE PREPARATORIA DEL PNR NOVEMBRE – DICEMBRE EMANAZIONE DEL PNR CHI LO PREDISPONE E CHI LO ATTUA • RACCOLTA DATI DI PRODUZIONE NAZIONALE E REGIONALI SCHEDE DI CENSIMENTO • VALUTAZIONE DI: • commenti ce e EU-RL; • NFS; • principi attivi autorizzati nelle specie produttrici di alimenti RIUNIONI CON LNR, IZS, REGIONI
31 MARZO TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL PNR DELL’ANNO IN CORSO E DEI RISULTATI DEL PRECEDENTE 1 LUGLIO TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELLE NON CONFORMITÀ RISCONTRATE NEL PRECEDENTE ANNO CHI LO PREDISPONE E CHI LO ATTUA 25 VALUTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DELL’FVO E REPORT ANNUALE SUI RISULTATI ELABORATO DALL’EFSA
CAMBIAMENTI FUTURI • SEMPLIFICARE LE REGOLE ESISTENTI PER ASSICURARNE LA CONGRUENZA CON I PRINCIPI DEL REGOLAMENTO CE n. 882/2004. • ELIMINARE LE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE: AD ESEMPIO, RESIDUI DI PESTICIDI E CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.
NORMATIVA Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (36 articoli) art. 1: Campo d’applicazione e definizioni; artt. 2-10: Regolamentazione trattamenti artt. 11-13: Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui; artt. 14-15: Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori; artt. 16-27: Controlli ufficiali; art. 28: Importazioni; artt. 29-36: Disposizioni generali
NORMATIVA • TRATTAMENTO ILLECITO (art. 1, lettera g): l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle vigenti disposizioni • assenza di prescrizione; • assenza di registrazione del trattamento; • mancanza della registrazione del Veterinario responsabile sul registro di scorta dei medicinali veterinari in caso di trattamento; • modalità di somministrazione diverse rispetto a quanto previsto dall’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio).
NORMATIVA TRATTAMENTO TERAPEUTICO (art. 1, lettera e):La somministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 4, ad un singolo animale da azienda, previo esame da parte di un veterinario, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare: • una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata; • per le sostanze beta-agoniste per l'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonché per il trattamento delle disfunzioni respiratorie, malattia navicolare e laminite e l'induzione della tocolisi negli equidi. DEROGHE
NORMATIVA TRATTAMENTO ZOOTECNICO (art. 1, lettera f):la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 5: • ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni; • agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità. DEROGHE
NORMATIVA • ad eccezione del trattamento per la tocolisi, tali trattamenti sono vietati negli animali da produzione ed in quelli da riproduzione a fine carriera; • gli interventi devono essere registrati in apposito registro; • i trattamenti devono essere comunicati dal veterinario che li effettua direttamente all’ASL entro 3 giorni con l’indicazione dell’ubicazione dell’azienda, del detentore, del numero identificativo degli animali, del tempo di sospensione, data e tipo di intervento eseguito; • il registro e le ricette devono essere conservate per almeno 5 anni dalla data dell’utlima registrazione; • gli animali trattati non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato; • in caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, gli animali trattati vengono avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al Reg. (CE) 1069/2009.
REGISTRO PER I TRATTAMENTI IN DEROGA (artt. 4 e 5) Il veterinario che ha in cura gli animali vi annota: numero progressivo della ricetta di riferimento; natura del trattamento; denominazione del medicinale veterinario; data di inizio e fine trattamento; identificazione degli animali trattati; tempi di sospensione NORMATIVA VIDIMATO DALLA ASL COMPETENTE CONSERVATO NELL’AZIENDA A CURA DEL TITOLARE, CON COPIA DELLE RICETTE, PER ALMENO 5 ANNI
Registro dei trattamenti non in deroga (art. 15)REGISTRO DI CARICO E SCARICO (art. 80 del d.lgs 193/2006 NORMATIVA VETERINARIO • Annota all’atto della visita: • data e natura dei trattamenti prescritti o eseguiti; • dati identificativi degli animali trattati o da trattare; • tempi di sospensione indicati; ALLEVATORE • Annota : • data e natura del trattamento eseguito entro 24 ore dall’inizio e dalla fine del trattamento • Registro e ricette conservate in azienda per almeno 5 anni
NORMATIVA DIVIETI DIVIETI DI SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE IN AZIENDA, IMMISSIONE SUL MERCATO E TRASFORMAZIONE (art. 3) a) SOMMINISTRAZIONE, MEDIANTE QUALSIASI METODO, AGLI ANIMALI D'AZIENDA E D'ACQUACOLTURA; b) DETENZIONE IN AZIENDA, IMMISSIONE SUL MERCATO E MACELLAZIONE DI ANIMALI D'AZIENDA E DI ACQUACOLTURA CHE CONTENGONO TALI SOSTANZE; c) IMMISSIONE SUL MERCATO PER IL CONSUMO UMANO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA, E LORO PRODOTTI TRASFORMATI, CUI SONO STATE SOMMINISTRATE DETTE SOSTANZE; d) IMMISSIONE SUL MERCATO DELLE CARNI DEGLI ANIMALI DI CUI ALLA LETTERA B) E LA TRASFORMAZIONE DI TALI CARNI
NORMATIVA 37 • ART. 14 DEL D. LGS. 158/2006: • - IL TITOLARE DELL’AZIENDA DEVE ESSERE REGISTRATO; • --IL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE E DI PRIMA TRASFORMAZIONE DEVE ADOTTARE UN PIANO DI AUTOCONTROLLO PACCHETTO IGIENE Art. 4 e All. I del Reg. (CE) N. 852/2004 Reg. (CE) N. 854/2004 Artt. 18-20 del Reg. (CE) N. 178/2002
NORMATIVA • IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEVE CONSENTIRE DI: • ACCETTARE soltanto gli animali per i quali l’allevatore abbia garantito il rispetto dei tempi di sospensione; • ACCERTARE che gli animali d’ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati; • ASSICURARSI che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.
NORMATIVA IL RESPONSABILE DELLE AZIENDE E DEGLI STABILIMENTI PUÒ COMMERCIALIZZARE SOLTANTO: • animali, e loro prodotti, ai quali non siano stati somministrati sostanze e prodotti non autorizzati; • animali, e loro prodotti, per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; • prodotti provenienti da tali animali.
Dichiarazione di scorta per gli animali avviati alla macellazione (art. 15) Il titolare dell’allevamento di origine dichiara che: - gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l’impiego; - sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per gli eventuali trattamenti effettuati nei 90 giorni precedenti la macellazione. NORMATIVA
AZIONI IN CASI DI NON CONFOMIRTÀ ASL DEL MACELLO ASL DELL’ALLEVAMENTO
RISULTATI Table 1. Estimation of the costs (euros) of the activities carried out in accordance with Directive 96/23/EC in 2010
RISULTATI PNR 2011 Nel 2011, i campioni che hanno fornito risultati irregolari per la presenza di residui sono stati complessivamente 75, pari allo 0,19% del totale delle analisi effettuate. Di questi, 35 sono risultati non conformi per la presenza di residui appartenenti alla categoria A (46,7%) e 40 per il riscontro di residui di sostanze della categoria B (53,3%).
RISULTATI PNR 2011 58 non conformità riscontrate, pari allo 0,75% sul totale delle analisi effettuate
RISULTATI PNR 2011 47 non conformità, pari al 1,94% del totale: n= 7 (0,29%) per il residui di sostanze del gruppo A3 (steroidi); n= 10 (0,41%) del gruppo A5 (b-agonisti); n= 13 (0,54%) del gruppo A6; n= 13 (0,54%) del gruppo B1 (sostanze antibatteriche);n= 4 (0,17%) del gruppo B3 (altre sostanze e agenti contaminanti per l’ambiente) 27 sono state riscontrate in campioni prelevati su “Sospetto” “clinico-anamnestico”, 13 su “Sospetto” “a seguito positività” e 2 su campioni prelevati su “Sospetto” “isto-anatomo-patologico”.
CONCLUSIONI LA SICUREZZA ALIMENTARE IN MATERIA DI RESIDUI È ASSICURATA DA : IL LAVORIO CONGIUNTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO LA MESSA A PUNTO DI EFFICACI METODICHE ANALITICHE LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI I DATI SONO TANTI ...MA I RISULTATI?
GRAZIE l.candela@sanita.it